Processo amministrativo – Legittimazione e interesse – Ricorso avverso il silenzio – Riconoscimento di un diritto soggettivo – Inammissibilità
E’ inammissibile il ricorso avverso il silenzio della p.a. qualora sia volto al riconoscimento di un diritto soggettivo del ricorrente che deve essere valutato nell’ambito del giudizio di accertamento del diritto (la fattispecie verteva sulla corresponsione di un premio ai controllori di volo dell’aeronautica militare in quiescenza per raggiungimento di limiti di età – art. agli artt. 1804 e 2262 della L. n. 66 del 15.03.2010 abrogati dalla legge di stabilità 23.12.2014 n. 190).
N. 00029/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2015, proposto da:
Luigi Magro, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia De Simini, Francesco De Filippis, con domicilio eletto presso Aurelio De Angelis in Bari, Via Piccinni, n. 128;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio rifiuto (ex art. 117 c.p.a) formatosi sull’istanza del 25.02.2015, finalizzata ad ottenere il riesame della precedente determinazione di cui alla nota del 2.02.2015 e il riconoscimento del diritto a percepire la corresponsione del premio di cui all’art. 2262 comma 3 della L. n. 66 del 15.03.2010;
nonchè per l’accertamento
del diritto del ricorrente al riconoscimento del premio di cui al menzionato art- 2262 comma 3 L. n. 66/2010;
e per la condanna
del Ministero della Difesa al pagamento della somma di € 21.691,19, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 7.06.2015;
nonchè per l’annullamento,
ove occorra, della nota prot. n. M DABA002/P.06.03 del 2.02.2015 con la quale è stata “¦momentaneamente respinta, con espressa riserva di dare risposta definitiva¦”, l’istanza presentata dal sig. Luigi Magro per beneficiare della concessione del premio di cui all’art. 2262 della L. n. 66/2010 e di ogni altro atti presupposto, preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Francesco De Filippis e Maria Grazia De Simini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
– il sig. Luigi Magro, Tenente Colonnello dell’Aeronautica militare, ha prestato servizio presso il 36° Storno di Gioia del Colle, in qualità di controllore del traffico aereo, dal 27.01.1987 al 7.06.2015, data in cui è cessato dal servizio permanente per raggiungimento dei limiti di età ;
– con l’art 2 comma 3 della L. n. 365 del 22 dicembre 2003 è stata prevista la corresponsione, in un’unica soluzione, di un premio, al raggiungimento dei limiti di età , al personale controllore del traffico aereo;
– la suddetta disposizione è stata successivamente trasfusa nelle disposizioni di cui agli artt. 1804 e 2262 della L. n. 66 del 15.03.2010, Codice dell’ordinamento militare;
– con nota del 2.02.2015 l’Aeronautica Militare ha riscontrato la richiesta di corresponsione del premio, comunicando che l’stanza al momento non poteva essere accolta in quanto “i commi 2 e 3 dell’art. 2262 del D.L. 15.03.2010 n. 66 sono stati abrogati dalla legge di stabilità 23.12.2014 n. 190” ;
– con successiva istanza del 25.02.2015, il sig. Magro ha chiesto il riesame della suddetta determinazione;
– il Ministero intimato è rimasto inerte e all’atto della cessazione dal servizio, non ha provveduto alla corresponsione del menzionato premio;
– il sig. Magro ha presentato ricorso, notificato il 10.07.2015 e depositato il successivo 22 luglio, ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero all’istanza di riesame, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di provvedere nonchè l’accertamento del diritto al riconoscimento e conseguente corresponsione del premio di cui al menzionato art. 2262 comma 3 L. n. 66/2010 e l’annullamento della nota del 2.02.2015;
– l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
Rilevato che:
– all’udienza camerale del 17.12.2015, il Collegio ha evidenziato la ricorrenza di profili relativi al mutamento del rito, essendo stato chiesto, in via principale, l’accertamento del diritto alla corresponsione del premio per cui è causa, che il difensore del ricorrente ha insistito anche per la pronuncia sulla illegittimità del silenzio serbato dal Ministero intimato sull’istanza di riesame del 25.02.2015 e che all’esito della discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto che:
– il ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero della Difesa sull’istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 25.02.2015 è inammissibile in quanto volto al riconoscimento di un diritto soggettivo del ricorrente che deve essere valutato nell’ambito del giudizio di accertamento del diritto. Il rito del silenzio, per giurisprudenza consolidata, non può essere attivato nell’ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti, in quanto il silenzio rifiuto può formarsi esclusivamente in relazione all’inerzia dell’amministrazione su una domanda intesa ad ottenere l’adozione di un provvedimento amministrativo ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale (ex multis, cfr. C.d.S., sez. V, 26.9.2013, n. 4793). A ciò si aggiunga che, secondo i principi generali, non si ravvisa alcun obbligo di provvedere su di un’istanza di parte volta al riesame, a cui può riconoscersi al più valore di mera sollecitazione;
– va quindi dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio- rifiuto, aspirando il ricorrente alla corresponsione del premio per cui è causa, rivendicato nell’ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Aeronautica militare;
– per la parte del ricorso con cui si chiede l’accertamento dell’esistenza del diritto al riconoscimento del premio di cui al menzionato art. 2262 comma 3 L. n. 66/2010 e la condanna del Ministero della Difesa al pagamento della somma di € 21.691,19, oltre interessi e rivalutazione come per legge, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta il 7.06.2015, è necessario seguire il rito ordinario, per il quale il Presidente provvederà alla fissazione della relativa udienza di merito;
– analogamente, per l’impugnativa della nota prot. n. M DABA002/P.06.03 del 2.02.2015 con la quale è stata “¦momentaneamente respinta, con espressa riserva di dare risposta definitiva¦”, l’istanza presentata dal sig. Luigi Magro per beneficiare della concessione del premio di cui all’art. 2262 della L. n. 66/2010, è necessario seguire il rito ordinario, per il quale il Presidente provvederà alla fissazione della relativa udienza di merito;
Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che:
– vadano trattate separatamente con il rito ordinario le questioni che esulano dall’ambito di cognizione del giudice adito ex art. 117 c.p.a.;
– vada, quindi, definita con sentenza parziale definitiva la sola domanda proposta avverso il silenzio dell’amministrazione intimata;
– vada invece disposta la conversione del rito e la trattazione in udienza pubblica delle domande di annullamento e di accertamento del diritto alla corresponsione del premio per cui è causa;
– le spese della presente fase possano integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente e parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per la parte relativa all’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto (ex art. 117 c.p.a).
Dispone la trattazione in pubblica udienza delle ulteriori domande proposte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
Maria Colagrande, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)