Pubblico impiego – Forze armate – Rapporto di servizio – Ammonimento orale per comportamenti persecutori – Assenza di allegazioni idonee a contestare il merito del provvedimento – Legittimità 

L’ammonimento orale di cui all’art. 8 del d. l. 23 febbraio 2009, n. 11 è un provvedimento monitorio con funzione di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612 bis cod. pen. – reato di stalking – anche qualora manchi la piena prova  della responsabilità  dell’ammonito in ordine al suddetto reato, –  che richiede, ai fini della sua emissione – oltre all’osservanza delle garanzie di partecipazione e contraddittorio procedimentale da parte del soggetto che si vede destinatario della misura monitoria-  un quadro istruttorio che denoti, anche su un piano indiziario, la presenza di elementi ed lesivi  della riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, dell’integrità  della persona. Ne consegue che, in assenza di allegazioni in punto di fatto astrattamente idonee ad inficiare il contenuto del predetto  provvedimento, il ricorso  avverso quest’ ultimo deve ritenersi infondato.

N. 00044/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01830/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2009, proposto da: 
M. P. , rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Mascoli, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Amodio in Bari alla via G. Bozzi n. 9; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici sono ex lege domiciliati in Bari alla via Melo n. 97; Questura di Bari; 

per l’annullamento
dell’ammonimento orale ex art. 8 d.l. 11/2009 emesso in data 22/7/209 dal Commissariato di P.S. di Trani su incarico del Questore della Provincia di Bari;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Francesco Mascoli e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 5/11/09 M. P.  ha chiesto all’intestato Tribunale di annullare l’ammonimento orale ex art. 8 d.l. 11/2009 emesso in data 22/7/2009 dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Trani.
L’atto, a detta della ricorrente, sarebbe inficiato da:
– violazione dell’art. 7 l. 241/90;
– carenza assoluta di motivazione;
– travisamento dei fatti.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari si sono costituiti in giudizio, depositando documentazione e chiedendo il rigetto della domanda.
All’udienza del 3/12/2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è infondata.
Ai sensi dell’art. 8 d.l. 11/09, “1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’articolo 612 -bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all’autorità  di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni”.
Come di recente statuito dal Consiglio di Stato (sez. 3, sent. 7/9/15 n. 4127), “l’ammonimento orale è misura chiamata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall’art. 612 bis cod. pen.. Ai fini della sua emissione non è richiesta la piena prova della responsabilità  dell’ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. 612 bis, ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche su un piano indiziario, eventi che introducono vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all’integrità  della persona. L’ elevazione della soglia di tutela delle condizioni di ordine, di sicurezza pubblica e di incolumità  della persona, a prevenzione delle situazioni di illecito prese in considerazione dall’art.612 bis cod. pen. non esime, tuttavia, dall’osservanza delle garanzie di partecipazione e contraddittorio procedimentale da parte del soggetto che si vede destinatario della misura monitoria (sentenza n.5676/2011 del 21.10.2011)”.
Tanto premesso, nella fattispecie non può non rimarcarsi che il ricorso è del tutto carente di allegazioni in punto di fatto astrattamente idonee a scalfire il contenuto del gravato provvedimento: mancano, infatti, specifiche doglianze su come e perchè l’Amministrazione avrebbe travisato i fatti oggetto di valutazione e, d’altro canto, la documentazione in atti (annotazione di servizio in data 11/7/2009 e verbale di richiesta di ammonimento in pari data) non è fatta oggetto di contestazioni di merito, ciò che consente di ritenere sanati i denunciati vizi formali, ex art. 21 octies l. n. 241 del 1990.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va respinto.
La natura della controversia induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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