Giurisdizione – Riparto – Pubblico impiego – Enti Locali – Polizia Locale – Determina di attribuzione grado superiore – Atto inerente lo svolgimento del rapporto di lavoro contrattualizzato – G.O.
Deve ritenersi che la determina del Comandante della Polizia locale di attribuzione del grado superiore ad alcuni impiegati (avvenuta per decorso ventennio nella qualifica di sottufficiali), configura un atto adottato dall’Amministrazione, nella sua qualità di datore di lavoro, nel corso di svolgimento del rapporto, incidente in via esclusiva sullo status degli impiegati, non potendo tale atto inquadrarsi tra quelli di macroorganizzazione, in quanto mero adempimento di obblighi normativi e pertanto privo di ogni contenuto discrezionale: la giurisdizione, pertanto è del giudice ordinario, giudice del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, dalla cui categoria non può dirsi esclusa la polizia municipale, ai sensi dell’art. 3 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
N. 01673/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01594/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2013, proposto da:
Giuseppe Distinto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Campanaro e Giuseppe Delle Foglie, con domicilio eletto presso il primo in Bari-Carbonara, alla via Ospedale di Venere n. 81;
contro
Comune di Adelfia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Rossella Chieffi, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore, n.14;
nei confronti di
Giacomo Cistulli, Francesco De Sandi, Vito Panarelli;
per l’annullamento
– della Determina del Capo Settore – Comandante Polizia Locale – Ambiente Ecologia, Igiene Urbana, n. 126 del 28 agosto 2013 – prot. R.G. n.949 del 5 settembre 2013, ad oggetto “Assegnazione gradi personale Polizia Locale”, non notificata e pubblicata sull’Albo Pretorio comunale in data 6 settembre 2013;
– ove occorra, della deliberazione di Giunta Comunale di Adelfia n.111 del 26 aprile 2006, ad oggetto “Legge Regionale n.2/1989, Art.35 comma 4 del Regolamento Corpo P.M. – Modifica Provvedimenti”;
– ove occorra, della Determinazione del Responsabile del Settore 5° – Polizia Municipale n. 24 del 2 maggio 2006;
– ove occorra, della Determinazione del Responsabile del Settore 5° – Polizia Municipale – Comune di Adelfia, n.19 del 7 febbraio 2011;
– di ogni ulteriore atto connesso, ancorchè sconosciuto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Adelfia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Campanaro e avv. Raffaele Daloiso, su delega dell’avv. Rossella Chieffi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, il sig. Giuseppe Distinto ha impugnato -unitamente ad una serie di atti presupposti- la determina n. 126/2013, in epigrafe meglio indicata, a firma del Comandante della polizia municipale del Comune di Adelfia, nella parte in cui ha disposto l’assegnazione del grado di “Maresciallo Maggiore” anche ai sigg.ri Giacomo Cistulli, Francesco De Sandi e Vito Panarelli, senza alcuna indizione di concorso. Lamenta che anche la nomina a sottufficiali sia avvenuta in assenza di concorso, in dispregio dell’art. 15, comma 5, l.r. n. 2/1989 (in vigore ex art. 24, l.r. n. 37/2011).
Con atto prodotto in data 17.2.2014, si è costituito in giudizio il Comune resistente e, nella successiva memoria depositata il 22.10.2015, ha eccepito -in via preliminare- il difetto di giurisdizione.
All’udienza del 25.11.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- L’eccezione di difetto di giurisdizione è fondata e va accolta.
In virtù dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, sono soggette alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie insorte durante il periodo lavorativo, qualunque ne sia l’oggetto, anche in relazione alla carriera organizzata su base concorsuale. La cognizione del giudice amministrativo è, invece, limitata alle procedure concorsuali per l’assunzione, salvo che per le categorie non contrattualizzate di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 165 appena richiamato, nelle quali non figura tuttavia a polizia municipale.
Nella fattispecie in esame, viene impugnato un atto (l’attribuzione del grado superiore) adottato dall’Amministrazione resistente nel corso di svolgimento del rapporto, nella qualità di datore di lavoro. Non vi si può rintracciare un atto di macro-organizzazione, come vorrebbe parte ricorrente, poichè non incide in alcun modo sulla struttura organizzativa dell’ente.
L’organizzazione degli uffici resta, infatti, invariata; l’atto produce in via esclusiva effetti sullo status degli impiegati di cui si tratta, per i quali viene disposto l’avanzamento automatico di carriera per decorso del ventennio di legge nella qualifica di sottufficiali. La stessa Amministrazione chiarisce che il provvedimento in questione “..costituisce esplicito e formale adempimento agli obblighi normativi, in quanto atto dovuto e privo di qualsivoglia discrezionalità “. Niente di più diverso da un atto di macro-organizzazione, invece espressione -per sua stessa natura- di amplissima discrezionalità .
3.- In sintesi, per quanto detto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questo giudice.
La giurisdizione spetta al giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a..
In considerazione tuttavia della natura della pretesa azionata, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese tra le parti per questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
b) compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)