Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Autorizzazione paesaggistica – Diniego – Motivazione

La motivazione del diniego da parte della soprintendenza dell’autorizzazione paesaggistica  richiesta ai sensi dall’art. 146 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 deve considerarsi evanescente se priva di riscontri concreti e distinguibili che diano ragione della scelta operata, idonei a riscontrare puntualmente  la relazione paesaggistica (nella specie molto dettagliata)  allegata all’istanza, anche in considerazione della possibilità  che detta relazione possa essere integrata, con conseguente violazione, in caso contrario, dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241. (Nella specie l’istanza riguardava un impianto di telefonia mobile progettato allo stesso modo di uno già  presente in una zona priva di valore paesaggistico, in quanto caratterizzata da una notevole urbanizzazione, peraltro disorganica).

N. 01670/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00754/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 754 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Sartorio, con domicilio eletto presso l’avv. Annalisa Agostinacchio in Bari, al corso Mazzini n.134/B; 

contro
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e Ministero per i Beni e le Attività  Culturali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97; Comune di Bari; 

per l’annullamento
della nota prot. 3948 del 21.03.2012, successivamente pervenuta, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in relazione alla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata il 13.6.2011 da WIND ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per l’istallazione dell’impianto di telefonia cellulare su una porzione del lastrico solare dell’immobile, sito in Bari alla Traversa 55 di via di Bari, frazione di Torre a Mare, ha espresso parere contrario alla realizzazione delle opere richieste;
e con Motivi Aggiunti depositati in data 29 novembre 2014:
-della nota prot. 11635 del 6.8.2012, mai comunicata e successivamente conosciuta da WIND, con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, chiamata a pronunciarsi nuovamente, a seguito dell’Ordinanza n. 447/2012 di questa Sezione, sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata il 13.6.2011 di cui al punto precedente, ha confermato il parere contrario precedentemente espresso;
-di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per la Puglia e del Ministero per i Beni e le Attività  Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Salvatore Basso, su delega dell’avv. Giuseppe Sartorio e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe, la società  “Wind telecomunicazioni s.p.a.” ha impugnato i provvedimenti negativi adottati dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia in relazione alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, presentata il 13.6.2011 ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, per l’istallazione dell’impianto di telefonia cellulare su una porzione del lastrico solare dell’immobile sito in Bari, alla Traversa 55 di via di Bari, frazione di Torre a Mare.
Più precisamente, con il ricorso introduttivo ha gravato la nota prot. 3948 del 21.03.2012; e, con i successivi motivi aggiunti, la nota prot. 11635 del 6.8.2012, confermativa della precedente, seguita all’ordinanza cautelare n. 447/2012 di questa Sezione.
Con atti in data 1° giugno 2012, si sono costituiti in giudizio sia il Ministero che la Sovrintendenza intimati chiedendo il rigetto del gravame.
Con la richiamata ordinanza, depositata il 28 giugno 2012, era stata accordata la richiesta tutela cautelare con riferimento al primo dei dinieghi impugnati, sul presupposto che non fossero state puntualmente indicate le ragioni della determinazione negativa di cui si tratta, sebbene l’intervento riproducesse altro già  realizzato in zona e nonostante il carattere di pubblica utilità  delle opere di cui si tratta.
All’udienza del 12 novembre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo -come detto- la Sovrintendenza adottato in sede di riesame nuove determinazioni negative, confermative delle precedenti, che ne hanno determinato il superamento.
I motivi aggiunti meritano invece accoglimento, in relazione alla censura di difetto di istruttoria, dedotta sotto molteplici profili (motivi 3, 4 e 5); censura che appare rilevante anche in riferimento al motivo articolato sub 2, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
In particolare, la società  ricorrente fa rilevare -nel quarto motivo- l’assenza nella zona di cui si tratta di caratteristiche architettoniche di rilievo che possano giustificare le determinazioni negative gravate, risultando la stessa del tutto disorganica e, comunque, urbanizzata; rimarcando altresì la sovrapponibilità  della soluzione architettonica proposta ad altro intervento, dello stesso genere, già  presente nella zona stessa.
Di contro, con il quinto motivo, deduce la completezza della relazione paesaggistica prodotta dalla Wind congiuntamente all’istanza in questione, in ogni caso suscettibile di integrazione.
Orbene, l’inconsistenza dell’istruttoria appare evidente nella misura in cui si traduce nell’evanescenza della motivazione che, sebbene più articolata che nel precedente provvedimento negativo sospesa -si ribadisce- con ordinanza cautelare di questa Sezione, resta pur sempre sganciata da qualsivoglia riferimento ad elementi concreti e distinguibili che diano ragione della scelta operata.
Si legge, invero, nel provvedimento gravato che l’intervento in questione ricadrebbe in area inclusa in ambito territoriale esteso di valore distinguibile “C” del P.U.T.T., non compresa nei “territori costruiti” di cui all’art. 1.03, comma 5 del piano stesso, sicchè troverebbero applicazione “..gli indirizzi di tutela atti a salvaguardare l’assetto attuale se qualificato o, se compromesso, a qualificarlo o a trasformarlo, attraverso una qualificazione paesaggistica”. Ricadrebbe inoltre “..nella fascia costiera, vincolata ai sensi del Decreto Galasso (L. 431/85..” e si qualificherebbe “..per la presenza di elementi strutturanti il paesaggio costiero..” nonchè “..per specifici valori percettivi, valori, cioè, riconosciuti come componenti fondamentali nell’ambito della lettura del paesaggio¦”. In conclusione, “pur non alterando elementi prettamente fisici del territorio” contrasterebbe “con il complesso di relazioni formali, visive, culturali, ecologiche che si instaurano tra diversi elementi costitutivi il paesaggio costiero e l’osservatore che li percepisce”.
Non vi è chi non veda la difficoltà  di rintracciare in siffatte argomentazioni gli esiti di un’istruttoria rigorosa, risultando le ragioni opposte alla realizzazione dell’intervento di cui si tratta piuttosto espressione di un giudizio formulato sulla base di mere sensazioni e percezioni.
3.- In sintesi, il ricorso introduttivo va dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti accolti sulla scorta degli indicati motivi, assorbita ogni altra censura. Considerata, tuttavia, la complessità  e opinabilità  della valutazione architettonica che viene qui in considerazione, si ritiene opportuno procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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