1. Processo amministrativo – Ricorso incidentale escludente – Infondatezza ricorso principale – Esame prioritario ricorso principale – Possibilità 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Contenuto del ricorso ex art. 40 c.p.a. – Assenza indicazione del principio di prova nonchè paradigma normativo violato – Inammissibilità 

1. Pur in presenza di un ricorso incidentale escludente, allorquando il ricorso principale risulti manifestamente infondato nel merito, il Collegio giudicante può procedere, per ragioni di economia processuale, all’esame prioritario del ricorso principale.


2. à‰ inammissibile il ricorso che non contenga, ai sensi dell’art. 40 c.p.a., un’esposizione dei motivi sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale.

N. 00002/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2015, proposto da: 
Mastronardi Cosimo Damiano in proprio e quale capogruppo in R.T.P. Mastronardi-Attoma-Loiacono, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, Via Abate Gimma, 94; 

contro
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Caramia-Gigante” di Locorotondo, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Società  D’Ingegneria Labing s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Pellegrini e Alberto Maria Durante, con domicilio eletto in Bari, presso la Segreteria del T.A.R. Bari, P.za Massari; R.T.P. Esse Ingegneria s.r.l. di Leogrande Oliva Sofia; 

per l’annullamento
– della determina del 20 dicembre 2014 con cui il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione secondaria superiore Caramia-Gigante di Locorotondo ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’incarico professionale di direzione dei lavori, misure e contabilità , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione della sede;
– di ogni altro atto espressamente indicato in ricorso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Caramia-Gigante” di Locorotondo e della Società  D’Ingegneria Labing s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale depositato dalla controinteressata in data 11 febbraio 2015;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore la dott.ssa Maria Grazia D’Alterio;
Udito nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 per la parte ricorrente l’avv. Franco Gagliardi La Gala;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
1. Con avviso di manifestazione d’interesse del 27 agosto 2014 l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Caramia-Gigante” di Locorotondo ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 57, comma 6 del D.lgs. 163/2006, per l’affidamento dell’incarico professionale di direzione dei lavori, misure e contabilità , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione della sede per un importo a base d’asta di € 56.020,79, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Con l’epigrafato ricorso, il raggruppamento di professionisti Mastronardi-Attoma-Loiacono, classificatosi al secondo posto della graduatoria, in ex equo con il R.T.P. Esse Ingegneria (con l’identico punteggio di 91,67), ha impugnato la determina del 20 dicembre 2014 di aggiudicazione del sopraccitato incarico professionale in favore della Società  d’ingegneria Labing, denunciando l’illegittimità  dell’ammissione alla procedura sia della predetta aggiudicataria che del R.T.P. Esse Ingegneria, alla stregua di censure che, in estrema e doverosa sintesi, sono così riassumibili (cfr. pag. 23 del ricorso introduttivo):
– violazione della lettera d’invito (ultimo capoverso del punto III 2.12 – Capacità  tecnico e finanziaria- tipo di prove richieste, al comma 1 bis dell’art. 46 del Codice degli Appalti);
– mancata doverosa “esclusione” del concorrente ove non sia stato osservato l’obbligo di rendere le dovute dichiarazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (violazione dell’art. 38 del Codice);
– violazione reiterata degli artt. 46, 73, 75 del Codice degli Appalti.
3. Si è costituito in giudizio con memoria di stile l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Caramia-Gigante” di Locorotondo chiedendo il rigetto dell’impugnativa.
4. Con controricorso pervenuto in Segreteria in data 11 febbraio 2015, si è inoltre costituita la controinteressata, Società  d’Ingegneria Labing s.r.l., eccependo l’infondatezza nel merito del gravame e spiegando contestuale ricorso incidentale, con cui ha dedotto censure come di seguito rubricate:
– Violazione della lettera di invito e dei successivi chiarimenti. Presentazione dell’offerta oltre il termine fissato;
– Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 49 del Codice dei contratti pubblici. Errore sui presupposti di fatto.
5. Con ordinanza n. 83/2015 è stata respinta l’istanza di misure cautelari, rilevando il Collegio, in particolare, in punto di fumus, che “tenuto conto dei documenti prodotti dalle parti, non appaiono manifestamente fondati i vizi denunciati in ricorso; ciò, con particolare riferimento alla dedotta mancata presentazione di alcune dichiarazioni, anche alla luce dell’art. 38, comma 2 bis del Codice dei contratti”.
6. Parte ricorrente ha svolto difese in vista dell’udienza pubblica del 16 dicembre 2015, all’esito della quale la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio, pur a fronte della proposizione di un ricorso incidentale escludente, ritiene di procedere, per ragioni di economia processuale, all’esame prioritario del ricorso principale, essendo quest’ultimo manifestamente infondato nel merito (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4 e Cons. Stato, Ad. Plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
2. Come anticipato nella narrativa che precede, il R.T.P. Mastronardi-Attoma-Loiacono contesta l’aggiudicazione in favore della società  d’ingegneria Labing dell’incarico professionale di direzione dei lavori, misure e contabilità , coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di riqualificazione della sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Caramia-Gigante” di Locorotondo.
3. Punto centrale della tesi di parte (cfr. punto IX del ricorso introduttivo) è la doglianza per cui Labing avrebbe erroneamente partecipato alla procedura come concorrente singolo, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. f), del D.Lgs 163/2006, atteso che, non essendo alcuni dei professionisti indicati per l’esecuzione della prestazione nè dipendenti nè collaboratori della predetta società , la corretta forma di partecipazione avrebbe dovuto essere senz’altro quella del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs 163/2006, di cui avrebbero dovuto far parte i professionisti non inclusi nell’organigramma sociale. Questi, pertanto, a pena di esclusione, avrebbero dovuto rendere le dichiarazioni e produrre i documenti richiesti dalla lex di gara, invece prodotti dal solo legale rappresentante della Labing (i.e. dichiarazioni sul possesso dei requisiti di capacità  tecnico-economica e di capacità  generale, ex art. 38 D.lgs. 163/2006; certificati di iscrizione all’Albo o dichiarazione sostitutiva, dichiarazione sul possesso della polizza assicurativa; polizza fidejussoria riportante come contraenti tutti i professionisti presenti nel raggruppamento; dichiarazione in merito alla ripartizione delle quote di partecipazione al raggruppamento).
Il motivo è infondato, risultando smentito già  in fatto dalla prova in atti che la controinteressata ha indicato, nella composizione del gruppo di lavoro incaricato di funzioni professionali e tecniche. esclusivamente propri dipendenti ovvero consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A., facenti parte dell’ufficio direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società  una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione IVA, in conformità  a quanto richiesto dall’art. 254 del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, comma 3, lett. c) e d).
Ne consegue, dunque, che le dichiarazioni ed i documenti richiesti dalla lettera d’invito risultano correttamente resi dal legale rappresentante della società  d’ingegneria Labing, quale unico soggetto candidato a partecipare alla gara de qua. Nè rileva, nei termini denunciati dai ricorrenti con memoria di replica del 4 dicembre 2015, la circostanza ivi stigmatizzata della mancata precisazione in sede di partecipazione del rapporto di collaborazione su base annua sussistente con i predetti professionisti, trattandosi comunque di elementi suscettibili di integrazione e dimostrazione a mezzo di soccorso istruttorio.
4. Proseguendo nell’esame dei motivi di ricorso, va senz’altro affermata l’inammissibilità  della censura di cui al paragrafo IV del ricorso introduttivo, per vero solo adombrata in nuce dal R.T.P. ricorrente, ove si riferisce che il legale rappresentante della Labing ha già  espletato l’incarico di progettista per i lavori de quibus, nonchè svolto funzioni di insegnamento nell’ambito della medesima Stazione appaltante.
Giova sul punto premettere che a norma del chiaro disposto dell’art. 40 c.p.a., il contenuto del ricorso deve comprendere, tra l’altro, l’indicazione specifica dei motivi. Secondo condivisa giurisprudenza, i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale nè espressi con formulazione giuridica assolutamente rigorosa, devono essere però esposti con specificità  sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 15 luglio 2013, n. 3795; Cons. St., sez. VI, 09 luglio 2012, n. 4006). Nel caso di specie, al contrario, la critica in questione risulta affatto generica, non essendo indicato nè il paradigma normativo di riferimento che si assume violato, nè le specifiche conseguenze che si dovrebbero trarre dalle denunciate circostanze, in termini di illegittimità  dell’aggiudicazione.
5. Risulta inoltre inammissibile l’ulteriore censura, formulata solo con memoria di replica del 4 dicembre 2015 ed incentrata sull’asserita mancanza di autorizzazione dell’ing. Lattanzio, legale rappresentante della Labing, all’espletamento dell’incarico professionale in questione. Detta doglianza, infatti, introducendo un tema d’indagine nuovo, necessitava della proposizione di ulteriori motivi, con atto ritualmente notificato nei termini di legge alle controparti. Ad ogni buon conto, va anche evidenziato che, da un lato, non risulta fornito nemmeno un principio di prova su quanto riferito in termini puramente assertivi da parte ricorrente; dall’altro le esposte argomentazioni già  in astratto appaiono al più idonee a riverberarsi eventualmente sul piano disciplinare, nei rapporti con l’Istituto scolastico e l’Ordine professionale di appartenenza, piuttosto che in termini automaticamente invalidanti sugli atti di gara.
6. Con un ulteriore motivo è dedotta l’attribuzione alle figure professionali indicate per l’espletamento dell’incarico di compiti ulteriori rispetto a quelli afferenti alla direzione dei lavori e oggetto della procedura. Orbene, in disparte la circostanza rilevata anche dalla controinteressata dell’assenza di una formale impugnativa della valutazione dell’offerta tecnica, così come svolta dalla stazione appaltante, comunque è sufficiente sul punto evidenziare come nemmeno risultino dedotte adeguate argomentazioni giuridiche idonee a fondare, sulla base della richiamata premessa, l’illegittimità  dell’aggiudicazione, se non per stigmatizzare la carenza dell’attività  professionale svolta dalla Labing in esecuzione del precedente incarico di progettazione (cfr. pag. 22 del ricorso introduttivo).
7. Alla luce dell’accertata legittimità  dell’aggiudicazione della Labing, in relazione ai motivi di ricorso esaminati, vanno dunque dichiarati inammissibili gli ulteriori motivi con cui viene dedotta l’illegittima ammissione alla gara del R.T.P. Esse ingegneria. Infatti, manca l’interesse all’esame delle ulteriori censure ivi lamentate, non potendo in ogni caso parte ricorrente conseguire l’aggiudicazione dell’incarico in suo favore, resistendo la posizione della società  Labing alle contestazioni proposte.
8. In conclusione il ricorso principale è in parte inammissibile ed in parte va respinto, con conseguente improcedibilità  del ricorso incidentale proposto dalla società  aggiudicataria, per difetto di interesse al suo esame.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:
I) dichiara in parte inammissibile ed in parte respinge il ricorso principale;
II) dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna il R.T.P. Mastronardi-Attoma-Loiacono al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge, di cui € 1.000,00, oltre accessori, in favore dell’Istituto resistente ed € 1.000,00, oltre accessori di legge e oltre rimborso del C.U. versato per il ricorso incidentale in favore della società  d’ingegneria Labing a r.l..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  Amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Angelo Scafuri, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Maria Grazia D’Alterio, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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