Accesso – Interesse attuale e concreto – Rapporti di lavoro agricolo – Prestazioni previdenziali – Variazione dell’annotazione giornate di lavoro –  Pubblicazione negli elenchi nominativi  – Insufficienza – Fattispecie

Sussiste l’interesse attuale e concreto all’accesso nei confronti dell’INPS in ordine alla propria posizione previdenziale, da parte del lavoratore agricolo rientrante nelle categorie previste dall’art. 12 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, che abbia subìto un disconoscimento di giornate lavorative a fini previdenziali: infatti, anche se detta variazione sia stata pubblicata telematicamente negli elenchi nominativi di cui all’art. dell’art. 38, comma 6, legge 15 luglio 2011, n. 111, non risulta tutelato l’interesse del lavoratore a conoscere i motivi che hanno determinato il provvedimento, in quanto quest’ultimi  sono contenuti  nell’atto di disconoscimento/variazione individuale, nella sua articolazione completa e complessa. 

 
N. 00006/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00980/2015 REG.RIC.


 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2015, proposto da: 
Giacomo Antonio Lopopolo, rappresentato e difeso dagli avv. Loredana Lionetti, Raffaele Di Biase, con domicilio ex lege presso la Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

contro
Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

per l’accertamento
e la declaratoria del diritto d’accesso dell’istante e l’emanazione dell’ordine di esibizione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente nell’anno 2011.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Raffaela Di Biase e Loredana Lionetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver lavorato come operaio agricolo a tempo determinato nell’anno 2011 per complessivi 105 giorni e di essere stato iscritto, in tale qualità  e per tale numero di giornate lavorative – ai sensi dell’art. 12 del R.D. 24.09.1940, n. 1949 nel corrispondente elenco nominativo degli operai agricoli a tempo determinato del comune di residenza.
Con la pubblicazione telematica del terzo elenco nominativo trimestrale dell’anno 2014 – pubblicato ai sensi dell’art. 38, comma 6, D.L. n. 98/2011convertito nella L. n. 111/2011- al richiedente veniva notificata la variazione della sua posizione assicurativa per l’anno 2011.
Aggiunge di aver inoltrato, in data 11.05.2015, all’Inps – sede Territoriale di Canosa di Puglia – richiesta di accesso agli atti ex art. 241/90, per prendere visione ed estrarre copia del provvedimento individuale di disconoscimento dei suoi rapporti di lavoro dell’anno 2011.
A fronte della richiesta di cui innanzi, l’INPS rispondeva in data 10.06.2015 con la comunicazione che segue: “in riferimento alla Vs. richiesta, si comunica che il disconoscimento è stato notificato con pubblicazione sulla base della normativa vigente (art. 38, D.L. 98/11, conv. In L. 111/11). Ove il lavoratore da Voi assistito riscontri difformità  tra le giornate lavorate e quelle pubblicate ai sensi dell’art. 38 cit., è sua facoltà  attivare, nel termine di legge, la procedura amministrativa di riconoscimento, producendo una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta.”.
Di tale determinazione si duole il sig. Lo popolo, allegando – in estrema sintesi- che, l’INPS, in sostanza, ha rigettato la sua istanza, operando una non condivisibile identificazione tra notifica del provvedimento nella sua parte dispositiva (da effettuarsi, a termini di legge, tramite pubblicazione telematica degli elenchi di cui alla L. 111/11) e atto di disconoscimento (di cui sostiene la natura di provvedimento amministrativo), da adottarsi nel rispetto delle consuete norme amministrative di riferimento e dei criteri di accertamento di cui alla L. 375/93 e succ. mod., nonchè nel rispetto dei requisiti di cui alla L. 241/90 (motivazione, presupposti di fatto e ragioni giuridiche che abbiano determinato l’amministrazione all’adozione del provvedimento, etc.).
Infatti, i lavoratori agricoli a tempo determinato nel settore dell’agricoltura, per aver diritto alle prestazioni previdenziali necessitano, sul piano sostanziale, dell’esistenza di una complessa fattispecie che è costituita dallo svolgimento di una attività  di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero di giornate in ciascun anno di riferimento, che deve risultare dall’iscrizione del lavoratore negli elenchi nominativi di cui all’art. 12 del R.D. 24 .09.1940, n. 1949.
Su detti elenchi, oltre le generalità  del lavoratore, devono essere annotate tutte le giornate di occupazione, l’accertamento delle quali, per ciascun anno, avviene sulla base di denunce presentate dai datori di lavoro all’Inps.
L’Inps, sulla base di accertamenti ispettivi, ha facoltà  di adottare un provvedimento di disconoscimento della prestazione di lavoro, ai fini della tutela previdenziale, e conseguentemente non iscrivere o cancellare (D.Lgs. n. 375 del 1993) dagli elenchi in questione.
E’ tale parte dell’atto di disconoscimento che l’odierno ricorrente ha interesse a conoscere, specificando e qualificando il proprio interesse “a conoscere i motivi che hanno determinato la variazione comunicatagli a mezzo elenchi pubblicati telematicamente” e reclamando il proprio diritto “ad accedere agli atti amministrativi che riguardano la sua posizione, con particolare riferimento al provvedimento che ha avuto effetto sulla sua sfera giuridica” (così testualmente la domanda svolta nel corpo del ricorso).
Nella mancata costituzione dell’Ente intimato, la causa è stata tratta in decisione all’udienza del 17.12.2015.
Il ricorso è fondato.
Dalla produzione documentale effettuata dal ricorrente, emerge che la pubblicazione dell’atto (non occorre in questa sede soffermarsi sulla sua natura provvedimentale o meno) di disconoscimento/variazione delle giornate lavorative avviene solo per estratto e nella parte
per c.d. dispositiva, mentre quella motivazionale, idonea a comprendere gli esiti della fase istruttoria, è contenuta nell’atto di disconoscimento/variazione individuale, nella sua articolazione completa e complessa. E’ questo ciò che reclama il ricorrente: conoscere, attraverso una compiuta visione dell’atto, perchè ha subito la variazione che lo ha penalizzato.
In questi termini non vi sono ragioni per escludere l’accesso, atteso che la parte pubblicata (cioè resa nota) non esaurisce compiutamente l’interesse fatto valere.
Pertanto, all’Inps – sede territoriale di Canosa, va ordinato di consentire l’accesso al provvedimento indicato nell’istanza dell’11.05.2015.
Le spese, stante la novità  della questione esaminata e la peculiarità  della normativa di settore che contempla la pubblicazione del provvedimento, così prestandosi ad interpretazione non univoca in materia di accesso, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’Inps – sede territoriale di Canosa, di consentire l’accesso al provvedimento indicato nell’istanza dell’11.05.2015, nel termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione a cura di parte se anteriore.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/01/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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