1. Accesso – Concorso – Documenti tutti i candidati – Idonei e vincitori – Sussiste
2. Accesso – Concorso – Latitudine
3. Accesso – Concorso – Presupposti – Interesse qualificato
1. Il candidato non vincitore di un concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale; l’accesso, infatti, non può essere limitato ai documenti relativi ai canditati vincitori, dovendo viceversa essere consentito ai documenti di tutti i candidati risultati idonei.
2. Tra i documenti ostensibili vanno annoverati tutti i documenti riguardanti i candidati risultati idonei e le valutazioni formulate dalla Commissione; è, pertanto, illegittimo il diniego di accesso di un candidato alle pubblicazioni, alle esperienze e ai titoli presentati dagli altri candidati risultati idonei, trattandosi di documenti dai quali è possibile trarre elementi utili, a fini comparativi, per verificare la correttezza dell’operato della Commissione.
3. Deve escludersi la finalità meramente esplorativa, e deve ritenersi la sussistenza di un interesse qualificato all’accesso ai documenti riguardanti gli altri candidati risultati idonei e alle valutazioni formulate dalla Commissione esercitato da un soggetto che abbia partecipato a una procedura concorsuale, a maggior ragione se quest’ultimo abbia, tra l’altro, dichiarato nella stessa istanza di accesso l’intendimento di promuovere un’azione giudiziaria avverso l’esito della procedura.
N. 01634/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00879/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 879 del 2015, proposto da:
Giuseppe Fracchiolla, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, Via Q. Sella, n. 120;
contro
Università degli Studi di Bari, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucrezia Saracino e Simona Sardone, con domicilio eletto presso Lucrezia Saracino, in Bari, piazza Umberto I – Palazzo dell’Ateneo;
nei confronti di
Giovanni Bottegoni, Alessia Carocci, Alessia Catalano, Enza Lacivita;
per l’annullamento
della nota prot. n. 39109 I/8 del 20.05.2015, a firma del Dirigente del Dipartimento Risorse Umane, Organizzazione e Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale dell’Università degli Studi di Bari, recante diniego parziale di accesso alla documentazione amministrativa, con contestuale ordine all’Università degli Studi di Bari di rilasciare tutta la documentazione richiesta dal ricorrente con l’istanza di accesso del 29.4.2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Luigi Paccione e Simona Sardone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Giuseppe Fracchiolla, concorrente non vincitore del concorso pubblico per la copertura di due posti di professore di seconda fascia presso il Dipartimento di farmacia – scienze del farmaco – settore concorsuale 03/D1 (chimica e tecnologie farmaceutiche tossicologiche e nutraceutico – alimentare), impugna il parziale diniego, opposto dall’Università di Bari, all’istanza di accesso a tutti documenti della procedura concorsuale, presentata il 29.4.2005.
L’Università , infatti, ha ritenuto sussistere un interesse concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti solo con riferimento ai documenti riguardanti i due vincitori, non per gli altri candidati risultati idonei.
Giuseppe Fracchiolla insorge avverso il diniego, chiedendo ordinarsi all’Università l’ostensione dei documenti richiesti.
Occorre premettere che gli atti delle procedure concorsuali sono liberamente accessibili da coloro che vi hanno preso parte, essendo insito, in tale qualità , l’interesse a disporne per la cura dei propri interessi.
E’ principio, infatti, consolidato che “il concorrente non vincitore del concorso ha diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e, ciò, indipendentemente dal carattere strumentale di tale conoscenza rispetto alla proposizione di una azione giudiziale” (TAR Lazio, Roma n. 7436/2013, n. 8199/2013).
Non vi sono, poi, limiti ai documenti ostensibili, fra i quali vanno annoverati i documenti riguardanti gli altri concorrenti e le valutazioni formulate dalla Commissione, il cui esame consente all’interessato non già un generico controllo sull’operato di tale organo ma di verificare, per quanto può venire in rilievo da un esame comparativo, la correttezza della valutazione espressa dall’organo giudicante (in termini Tar Venezia n. 452/2007, che richiama C.d.S. Sez., IV, 11 gennaio 1994 n. 21, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 agosto 2002 n. 7105).
Nè occorre soffermarsi in questa sede, sul possibile eccessivo aggravio a carico dell’Amministrazione di adempimenti derivanti dall’ostensione degli atti riguardanti tutti i candidati, atteso che, come chiarito concordemente dalle parti nel corso della discussione camerale, i candidati de quibus sono in tutto in numero di 5.
Venendo al merito della questione, è di sicuro rilievo il fatto che l’Università abbia consegnato al ricorrente i verbali contenenti i giudizi dei partecipanti alla selezione, motivati sulla base del loro curriculum, dell’attività scientifica e accademica maturate, con puntuali riferimenti all’ambito della ricerca coltivata e ai titoli conseguiti.
Ne consegue che anche l’Università interpreta, in modo coerente con la giurisprudenza sopra enunciata, l’accessibilità piena dei dati acquisiti dalla Commissione giudicatrice e della relativa valutazione.
Non si giustifica allora il diniego opposto al ricorrente, cui era stato consentito l’accesso ai verbali contenenti le valutazioni individuali, di acquisirne anche l’oggetto, cioè le pubblicazioni, le esperienze e i titoli presentati dagli altri candidati, dai quali poter trarre elementi, a fini comparativi, per verificare la correttezza dell’operato della Commissione.
All’imparzialità dell’azione amministrativa corrisponde evidentemente la pretesa, meritevole di tutela, dell’interessato di poter indicare, come parametro di riferimento, gli atti di gestione di un caso analogo, nel quale si è applicato il medesimo canone di giudizio, criterio di valutazione o disposizione generale.
Del resto, escludere l’accesso ai documenti, dall’esame dei quali è derivato il giudizio selettivo della Commissione di concorso, significa negare il principio di trasparenza dell’attività amministrativa, che l’istituto dell’accesso è finalizzato ad assicurare, ai sensi del comma 2 dell’art. 2 della l. 241/1990 (nel testo introdotto dalla l. n. 69/2009).
Deve quindi escludersi che l’istanza del ricorrente avesse una finalità esplorativa, in mancanza di riscontri certi – che l’Università non ha fornito – a fronte dell’interesse qualificato, coincidente con la veste di partecipante alla selezione, e all’intendimento, dichiarato dal ricorrente nell’istanza di accesso di promuovere un’azione giudiziaria (nel frattempo effettivamente proposta), all’esito dell’esame dei documenti richiesti ( C.d.S. n. 3214/2015).
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Università degli Studi di Bari di consentire al ricorrente di accedere ai documenti richiesti con l’istanza del 29.4.2014, previo pagamento del costo delle copie ed altri contributi, ove previsti da disposizioni interne, entro giorni 30 dalla notifica della presente sentenza.
La natura interpretativa della questione giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego e ordina all’Università degli Studi di Bari di consentire l’accesso ai documenti richiesti da Giuseppe Fracchiolla con istanza del 29.4.2015, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Cesira Casalanguida, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)