1. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico  – Art. 20, c. 4, L.r. n. 20/2001 – Varianti – Approvazione – Silenzio assenso – Applicabilità  – Esclusione
 
2. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico – Varianti – Approvazione – Requisiti e condizioni

 1. Ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L.r. 27.7.2001, n. 20, per disciplinare il procedimento  di adozione di varianti agli strumenti urbanistici comunali di pianificazione urbanistica, già  adottati alla data di entrata in vigore della predetta legge, occorre far riferimento alla previgente L.r. 31.5.1980, n. 56, con conseguente esclusione dell’applicabilità  dell’istituto del silenzio assenso, di cui all’art. 11 della predetta L.r. n. 20/2001.
 
 
2. L’adozione di una variante specifica agli strumenti urbanistici richiede una ponderata valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, con particolare attenzione riguardo ai primi.

N. 01565/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00166/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 166 del 2013, proposto da: 
Vito Loprieno, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Martellotta, Raffaele Guido Rodio, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio in Bari, Via Putignani, n. 168; 

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Anna Bucci, con domicilio eletto presso Anna Bucci in Bari, Via Nazario Sauro, n. 33;
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli inBari, c/o Avvocatura Comunale Via P. Amedeo, n. 26; 

per l’annullamento
della delibera di G.R. n. 2226 del 31.10.2012, nonchè dei presupposti pareri del Comitato Urbanistico Regionale n. 15 del 5.7.2012, del Servizio Urbanistica Regionale n. 3 del 13.1.2012 e dell’Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica prot. 2762 del 19.3.2012, relativamente alla definizione del procedimento avviato (con istanza dell’odierno ricorrente) per la ritipizzazione delle particelle n. 80, 81 e 82 del foglio 81 ricadenti nel centro abitato del Comune di Bari.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e del Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori Antonella Martellotta, Augusto Farnelli e Nicolò De Marco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il sig. Vito Loprieno è proprietario di una struttura alberghiera edificata sul suolo sito in Bari, identificato al Catasto al fg. 81, particelle 80-81-82, destinato dal PRG del Comune di Bari ad “arenili e coste”,
In esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n. 2185/2008 – con cui è stato sancito l’obbligo del Comune di concludere il procedimento volto alla ritipizzazione dell’area, attivato su istanza del proprietario-, otteneva dal Commissario ad acta (nominato con ordinanza n. 257/2009, atteso il permanere dell’inerzia dell’amministrazione comunale) la delibera n. 1 del 10.03.2010 avente ad oggetto l’attribuzione della destinazione urbanistica dell’area sopra indicata a “Zona di completamento di tipo B3”.
Con successiva sentenza di questo T.A.R., n. 1927/2012, è stato accolto il ricorso del sig. Loprieno per l’ottemperanza della sentenza n. 2185/2008, non essendosi concluso il procedimento di ritipizzazione, a causa dell’inerzia della Regione, a cui il Comune ha trasmesso la deliberazione del commissario ad acta per gli adempimenti di competenza ai sensi della normativa regionale.
In esecuzione di tale successiva sentenza, il commissario ad acta – ritenendosi formato il silenzio assenso della Regione, attesa l’inerzia dell’ente, nei termini di cui all’art. 11, comma 8, della L.R. 20/2001 -, ha adottato la Delibera n. 1 dell’11.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione definitiva della variante urbanistica di cui alla delibera n. 1 del 10.03.2010.
La Regione, in realtà , si è pronunciata sulla variante, con propria Deliberazione di Giunta n. 2226 del 31.10.2012, ma oltre il termine dei centocinquanta giorni previsto dall’art. 11, comma 8 della L.R. n. 20/2001, ritenuta applicabile al procedimento in questione.
2. Avverso tale Delibera e i relativi pareri assunti dalla Regione a supporto, il sig. Loprieno ha proposto l’odierno ricorso, lamentando la violazione di legge, in particolare degli artt. 11 e 12 della L.R. n. 20/2001, in relazione all’art. 16 della L.R. n. 56/1980 e l’eccesso di potere sotto vari profili, quali difetto di istruttoria e motivazione, elusione del giudicato, ingiustizia manifesta, illegittimità  propria e derivata.
Il ricorrente ritiene la delibera regionale illegittima per essere stata assunta ben oltre il termine di centocinquanta giorni previsto dall’art. 11 comma 8 L.R. n. 20/011.
Contesta, altresì, il contenuto della delibera gravata, per aver rinviato la variante di ritipizzazione al Comune ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56/1980, facendo proprio il parere espresso dal C.U.R. n. 15/2012 – anch’esso impugnato.
3. Con rispettivi atti, depositati in data 18.02.2013, si sono costituiti in giudizio sia la Regione Puglia, che il Comune di Bari per resistere al ricorso.
Entrambe le amministrazioni hanno rivendicato l’applicazione della L.R. n. 56/1980, in luogo della L.R. n. 20/2011 e, in particolare, del relativo art. 11.
Con sentenza n. 3038 del 04.06.2013, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dal Comune di Bariavverso la sentenza n. 1927 del 15 novembre 2012.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato sulla questione della normativa regionale applicabile al caso in esame, specificando che “si tratta pacificamente di variante a strumento urbanistico adeguato alla già  citata legge regionale n. 56 del 1980, per la quale soccorre la diversa prescrizione del comma 4, con la quale il legislatore regionale – oltre alla necessità  di rispettare il D.R.A.G., ove esistente – ha introdotto un rinvio dinamico all’intero complesso della legislazione nazionale e regionale già  in vigore al momento dell’entrata in vigore della disciplina del 2001”.
Ha per questo ritenuto estraneo alla vicenda per cui è causa l’istituto del silenzio assenso previsto dall’art. 11 comma 8 L.R. 20/2001, “essendo collegato al sopravvenuto sistema disciplinato dalla legge del 2001 e non certo applicabile nel regime della legge del 1980, che è invece qui concretamente applicabile”.
Con ordinanza n. 349 del 20.06.2013, sulla base di quanto statuito dal Consiglio di Sato, questo T.A.R. ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della Delibera della Giunta Regionale n. 2226/2012 e degli atti presupposti.
Nell’approssimarsi della discussione della causa, le parti hanno depositato reciproche memorie con cui hanno ribadito le avverse posizioni, argomentando sulla normativa regionale applicabile e sullo stato del procedimento avente ad oggetto la ritipizzazione dei suoli per cui è causa, alla luce della Sentenza n. 3038/2013 del Consiglio di Stato.
Con riferimento specifico alla Delibera n. 1 dell’11.01.2013 del Commissario ad acta, la Regione ha evidenziato di aver gravato tale ultima delibera, ritenuta nulla, con autonomo ricorso iscritto al REG. n. 914/2013, la cui udienza pubblica di discussione è fissata per il 17.12.2015.
4. All’udienza pubblica del 5.11.2015, sentite la difesa delle parti, in particolare, sulla questione della riunione con il giudizio R.G. 913/2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, il Collegio non ritiene di dover disporre la riunione del presente ricorso a quello iscritto al numero di registro generale 913/2013, in quanto il presente giudizio è maturo per la decisione, onde l’eventuale rinvio per la trattazione simultanea con il distinto giudizio mal si concilia con l’esigenza di speditezza dei processi, per la cui realizzazione il giudice e le parti sono chiamati a cooperare, in base all’art. 2, co. 2, c.p.a.
Nè il gravame avverso la delibera n. 1 dell’11.01.2013 può in alcun modo produrre effetti sul presente giudizio, nel quale vengono in rilievo atti precedenti, su cui il Collegio ritiene di potersi fin d’ora pronunciare.
6. Nel merito il ricorso è infondato.
7. Sulla questione della disciplina applicabile al procedimento relativo alle varianti agli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, il Collegio ritiene di doversi uniformare a quanto chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3083 del 4.06.2013, conforme a precedente pronuncia (Cons. stato, sez. IV, n. 2514 del 9.05.2013), sopravvenute in corso di causa. L’orientamento espresso è, infatti, dirimente della controversia instaurata dalla parti con il presente giudizio.
In particolare, il riferimento è all’interpretazione dell’art. 20, comma 4 della L.R. Puglia n. 20/2001 e al richiamo in esso contenuto alla “vigente legislazione regionale e statale”, da intendersi riferito alla L.R. 56/1980, tuttora in vigore.
Sulla base di tale ricostruzione il Supremo Consesso ha riformato la sentenza n. 1927 del 15.11.2012, con cui questo T.A.R. aveva ritenuto approvata la variante avente ad oggetto la ritipizzazione per cui è causa, per formazione del silenzio assenso, in applicazione della disciplina di cui alla L.R. 20/2001.
In applicazione della disciplina di cui alla L.R. 56/1980, ritenuta applicabile al procedimento in questione, il Consiglio di Stato ha stabilito che rimane fermo “l’obbligo di concludere il procedimento”.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il sig. Loprieno fa espresso riferimento all’interpretazione che il Consiglio di Stato aveva già  fornito dell’art. 20 della L.R. 20/2001, in base alla quale continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla L.R. 56/1980, con esclusione della normativa sulla formazione del silenzio assenso di cui all’art. 11 L.R. 20/2001.
Tale orientamento è, infatti, precedente alle due pronunce sopra richiamate, essendo stato palesato in sentenze del 2012 ( Cons. Stato, sent. 5307/2012, n. 5166/2012 e 5167/2012).
Il tentativo del ricorrente di superare siffatta interpretazione deve essere, pertanto, disatteso e le sopravvenute sentenze del 2013, non fanno altro che confermarne l’infondatezza.
Ne consegue che, in conformità  alla legislazione regionale vigente e all’interpretazione che di tale norme è stata fornita dal Consiglio di Stato, i motivi di ricorso della gravata delibera regionale, per essere la medesima stata adottata successivamente alla formazione del silenzio assenso, sono infondati.
8. E’ da respingere anche il secondo motivo di ricorso avverso la determinazione dell’Amministrazione regionale oggetto di gravame, unitamente agli atti presupposti.
La Delibera della Giunta è stata assunta (seppur tardivamente) nel rispetto del procedimento previsto dalla normativa di riferimento, sopra richiamata.
La Regione evidenzia, tra gli aspetti generali, che le motivazioni poste a fondamento della variante con la Delibera n. 1 del 15.03.2010 del Commissario ad acta “non riportano alcuna valutazione inerente gli interessi pubblici coinvolti, nè prospettano alcuna valutazione circa la possibile conferma della attuale destinazione d’uso”.
In proposito, il Collegio condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale le scelte urbanistiche in ordine alla zonizzazione del territorio che diano vita ad una variante specifica ed incidano quindi su posizioni giuridicamente differenziate impongono un preciso riferimento agli interessi coinvolti, con particolare rilievo di quelli pubblici (Cfr. ex multis, Cons Stato, Sez. IV, sent. n. 5307/2012).
Il rilievo della Regione sopra menzionato appare da solo idoneo a fondare il rinvio della Delibera del Commissarioad Acta.
La Regione, inoltre, fa proprie le conclusioni del Comitato Urbanistico Regionale che, in data 5.07.2012, ha espresso il parere n. 15/2012, a contenuto negativo, richiamando a sua volta gli esiti istruttori dell’Ufficio di strumentazione urbanistica, disattendendone, però, i suggerimenti alternativi, in quanto ritenuti non rientranti nella competenza regionale.
Non si ravvisano i profili di contraddittorietà  evidenziati dal ricorrente, tra i menzionati atti, che anzi risultano concordanti nell’evidenziare che la proposta variante, per come formulata, non è stata valutata positivamente ai fini dell’approvazione dagli organi coinvolti nel procedimento.
Tale dato emerge inconfutabile e non è smentito nè dall’istruttoria condotta dall’Ufficio strumentazione urbanistica, nè dal fatto che il Comitato Urbanistico abbia ritenuto le prescrizioni e i suggerimenti espressi dal menzionato Ufficio, eccedenti la competenza della Regione. Da quest’ultima considerazione è derivato piuttosto il parere negativo a cui la Regione si è uniformata.
L’infondatezza delle ulteriori censure derivano dall’essere rivolte a scelte urbanistiche che, da un lato, costituiscono tipica espressione del potere discrezionale di cui è titolare l’amministrazione per il corretto uso del territorio (ex multis, Cons. St., sez. IV, 24 gennaio 2013, n 431; 4 giugno 2013, n. 3055), dall’altro, non hanno carattere definitivo, atteso che il rinvio operato dalla Regione, determina la prosecuzione dell’iter procedimentale volto all’adozione dell’invocata approvazione della variante al PRG.
Ne consegue che sia la delibera regionale di mancata approvazione della variante, che gli atti ad essa connessi sono da ritenersi immuni dai denunciati vizi. Le carenze istruttorie denunciate sono piuttosto riferibili alla delibera del Commissario ad Acta, sia per quanto concerne le valutazioni degli aspetti urbanistici, che di quelli paesaggistici.
9. Per tutto quanto esposto, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi, attesa l’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali su vari profili della vicenda, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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