1. Processo amministrativo – Costituzione in giudizio – Tardività – Effetti
2. Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Permesso di costruire – Presupposti – Nuovi insediamenti carattere commerciale – Standard urbanistici – Art. 5 DM 1444/1968
3. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Motivazione – Provvedimento a motivazione plurima – Accertamento della legittimità di una sola motivazione – Sufficienza
1. La costituzione tardiva della resistente non comporta l’effetto dello stralcio della memoria difensiva depositata entro i termini prescritti dall’art. 73 c.p.a. in quanto i termini previsti dall’art. 46 c.p.a. non hanno carattere perentorio, come chiarito nella relazione finale al c.p.a. (che espressamente precisa che per quanto riguarda la costituzione delle parti intimate, sono stati ribaditi i termini ordinatori previsti nella normativa pre-vigente). L’Amministrazione ha perciò facoltà di proporre deduzioni, eccezioni, contestazioni e conclusioni nei termini previsti per il deposito di documenti, di memorie difensive e di memorie di replica (fissati rispettivamente in 40, 30 e 20 gg dall’udienza di merito).
2. L’art. 5 D.M. 144/68, in relazione ai rapporti massimi di cui all’art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, prevede al punto 2) che nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantità , per le zone A) e B) è ridotta alla metà solo e purchè siano previste adeguate attrezzature integrative.
3. Nel caso di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sè idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perchè il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate.
N. 01597/2015 REG.PROV.COLL. N. 00525/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 525 del 2014, proposto da: Gar.Im S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Uberto Breganze, con domicilio eletto presso Francesco D’Alessandro in Bari, al c.so Vittorio Emanuele II n. 3; contro Comune di Bisceglie, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli in Bari, piazza L. di Savoia n. 37; per l’annullamento del diniego di permesso di costruire per cambio di destinazione d’uso, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Bisceglie; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Vincenzo Telera e Antonio Calvani; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Va preliminarmente vagliata l’eccezione di tardività della costituzione del Comune di Bisceglie sollevata da parte ricorrente, con contestuale richiesta di stralcio della memoria depositata in data 17/6/15. La doglianza non ha fondamento. Ed invero, “la costituzione tardiva della resistente non comporta l’effetto decadenziale invocato dal ricorrente in quanto i termini previsti dall’art. 46 c.p.a. non hanno carattere perentorio come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria sentenza n. 5/2013) e come chiarito nella relazione finale al Codice (che espressamente precisa che per quanto riguarda la costituzione delle parti intimate, sono stati ribaditi i termini ordinatori previsti nella normativa pre-vigente). L’Amministrazione ha perciò facoltà di proporre deduzioni, eccezioni, contestazioni e conclusioni entro i termini prescritti dall’art. 73 c.p.a. – al quale invece la giurisprudenza prevalente attribuisce carattere perentorio -per il deposito di documenti, di memorie difensive e di memorie di replica (fissati rispettivamente in 40, 30 e 20 gg)” – da ultimo, TAR Lazio, Roma, sez. 1 bis, sent. 7/9/15 n. 11084. Tanto premesso, pur rivelandosi tardiva la costituzione del Comune rispetto alla data di notifica del ricorso introduttivo (27/3/14, secondo quanto ricavabile dalla memoria stessa), può dichiararsi la piena utilizzabilità ai fini della decisione della memoria versata in atti dal Comune il 17/6/2015 e della allegata documentazione, siccome tempestiva rispetto alla data dell’udienza di discussione. Con il presente ricorso, la GARIM agisce per l’annullamento del diniego di permesso di costruire per cambio di destinazione emesso dal dirigente della ripartizione tecnica – Sezione edilizia privata – del Comune di Bisceglie. La ricorrente in data 11/3/13 aveva inoltrato un’istanza avente ad oggetto il mutamento di destinazione da deposito a commerciale di parte del piano seminterrato dell’immobile di sua proprietà sito in Bisceglie al c.so Garibaldi, comprendente anche la realizzazione di un accesso pedonale e l’ampliamento di finestrature sulla via Piave. Il diniego definitivo, preceduto dal preavviso ex art. 10 bis l. 241/90 e dalle conseguenti osservazioni della GARIM, è motivato in relazione a: – l’aumento della superficie destinata al commercio, che determina la necessità di cedere al Comune per standard urbanistici una superficie pari ad 80 mq ogni 100 mq di superficie di pavimento, ex art. 5 DM 144/68; nè è applicabile (come ritiene la ricorrente) la riduzione del 50% prevista dal comma 2 della predetta norma “purchè siano previste adeguate attrezzature integrative”, non risultando verificata tale condizione nè nella istanza di PdC nè nel piano di lottizzazione inerente la maglia; – l’aumento di volumetria dovuto al fatto che sulla via Piave (dove è prevista l’apertura dell’accesso pedonale e la trasformazione di luci in vedute) il locale è completamente fuori terra; – l’aver già utilizzato la superficie destinata a standard per la “generazione della volumetria edificabile”; – maggiore carico insediativo determinato, da compensare con l’individuazione di aree a standard da realizzare mediante nuovo piano di lottizzazione. La ricorrente lamenta: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 5 DM 1444/68: l’esistenza di attrezzature integrative risulta dimostrata nella relazioni tecniche allegate all’istanza di PdC per la quale è causa ed a quelle – pure rigettate- che l’hanno preceduta; 2) peraltro, nel precedente diniego del 20/3/12 il Comune aveva rappresentato la difficoltà di reperire nella maglia una superficie da destinare a standard, essendo tutta la superficie assorbita dalla volumetria edificata: tale affermazione, a detta della GARIM, contrasterebbe con quanto posto a base del gravato diniego e, cioè, con l’esistenza di aree da cedere, sia pure subordinatamente alla loro individuazione a mezzo di apposito PdL. Il Comune di Bisceglie ha resistito alla domanda. Con ordinanza collegiale n. 620 del 22/4/15, il Tribunale ha disposto una verificazione al fine di acclarare l’effettiva presenza delle “attrezzature integrative” ai sensi dell’art. 5 del D.M. 1444/68. All’udienza del 5/11/2015 la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è infondato. L’art. 5 D.M. 144/68 (Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) prevede, per quanto di rilievo in questa sede: “I rapporti massimi di cui all’art 17 della legge n 765, per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso: 1) [ ..omissis ..]; 2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all’art. 18 della legge n. 765); tale quantità , per le zone A) e B) è ridotta alla metà , purchè siano previste adeguate attrezzature integrative”. Punto nodale della controversia è l’effettiva esistenza nell’area in cui è situato l’immobile oggetto dell’istanza in esame (pacificamente ricadente in area commerciale, zona omogenea B) di attrezzature integrative previste dall’art. 5 del D.M. 1444/68, tali da consentire all’odierna ricorrente di computare quale quantità minima di superficie da destinare a standard quella di 40 mq. per ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, in luogo degli “ordinari” 80 mq. La relazione versata in atti in data 11/9/2015 (alla quale si rimanda) conclude nel senso della inapplicabilità delle riduzioni previste per gli ambiti assimilabili alle zone A e B del D.M. 1444/68, essendo risultato un deficit relativo sia alle aree destinate a parcheggi, sia a quelle destinate a verde pubblico, con conseguenti standard inferiori a quelli minimi previsti dal D.M. 1444/68. Di talchè “le attrezzature considerate integrative ed adeguate nell’ambito delle previsioni di PRG approvato nel 1976 [.. omissis .. ] alla luce della effettiva attuazione e sulla base dei dati rilevati a dicembre 2004 e certificati nella relazione generale del DPP [.. omissis .. ], non possono considerarsi integrative ed adeguate in relazione al cambio di destinazione d’uso richiesto”. Le conclusioni cui è pervenuto il verificatore non risultano contestate dalle parti in causa. Il ricorso va, in definitiva, respinto. La legittimità del gravato diniego sotto il profilo innanzi scrutinato esonera il Collegio dall’esame delle doglianze di parte ricorrente avverso le ulteriori ragioni poste dal Comune a fondamento del diniego, per il consolidato orientamento secondo il quale “nel caso di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sè idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perchè il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 12/2/14 n. 688, che richiama Cons. Stato, VI, 5 marzo 2013, n. 1323; id., VI, 28 settembre 2012, n. 5152; id., VI, 11 giugno 2012, n. 3401). Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune di Bisceglie, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati: Sergio Conti, Presidente Desirèe Zonno, Primo Referendario Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |