1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Termini – Dies a quo – Comunicazione orale – Rilevanza
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Irricevibilità – Motivi aggiunti – Conseguenze
3. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Irricevibilità – Istanza accesso ex art. 116 c.p.a – Conseguenze
4. Processo amministrativo – Cancellazione ex art. 89 c.p.c. – Presupposti
1. Deve essere dichiarato irricevibile per tardività il ricorso proposto oltre il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza, anche orale, del provvedimento amministrativo impugnato che si assumere essere lesivo, a nulla rilevando il successivo invio del relativo verbale.
2. Ove il ricorso principale risulta inammissibile, per l’illegittimità derivata, il ricorso per motivi aggiunti segue le sue sorti.
3. L’istanza di accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a., essendo funzionale ad acquisire elementi necessari per pervenire ad una decisione di merito, risulta inammissibile allorquando la pronuncia sul merito è assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
4. Non sussistono i presupposti contemplati dall’art. 89 c.p.c. quando le espressioni usate negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni.
N. 01592/2015 REG.PROV.COLL. N. 00864/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 864 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da: omissis.. rappresentata e difesa dagli avvocati Wanda Vitucci, Nicolò De Marco, con domicilio eletto presso Nicolò De Marco, in Bari, Via Abate Gimma, n. 189; contro Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Basile, con domicilio eletto presso Rosaria Basile, in Bari, negli Uffici dell’Avvocatura Comunale Via P. Amedeo n. 26; per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, fatto valere con ricorso principale e con i motivi aggiunti del 28 ottobre 2015: – della nota del Comune di Bari prot. n.199783l6 del 18 maggio 2015 avente ad oggetto “Concorso Pubblico per esami per il conferimento di n.7 posti di Istruttore Polizia Municipale Categoria C” indetto con determinazione dirigenziale n. 408 del 31.07.2013 con cui è stata notificata alla ricorrente l’esclusione dal concorso per violazione dell’art. 26 del regolamento accessi agli impieghi del Comune di Bari; – nonchè di ogni altro atto connesso presupposto o consequenziale rispetto a quello impugnato, ancorchè non noto, con particolare riferimento al provvedimento, adottato a verbale durante le prove scritte, nonchè dei verbali n. l0 e 11, esibiti in data 27 agosto 2015; – nonchè per l’annullamento, previo idoneo provvedimento cautelare, della nota prot. n.150044 del 23.6.2015 del Direttore della Ripartizione Personale del Comune di Bari con la quale è stato escluso l’accesso al verbale della prova scritta del 23.4.2015 con riferimento al provvedimento di annullamento della prova eo esclusione dal concorso della ricorrente e la condanna del Comune di Bari alla ostensione di tali atti; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande; Uditi per le parti i difensori Nicolò De Marco e Rosaria Basile; Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Alla Camera di Consiglio del 19 novembre 2015, il Collegio, sentite le parti e costatata l’integrità del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, in mancanza di contrarie osservazioni delle parti, rese edotte di tale eventualità . Sono fondate le eccezioni di irricevibilità per tardività e inammissibilità , sollevate dal Comune. E’ incontestato che alla ricorrente furono ritirati prima della consegna finale, i fogli contenenti l’elaborato della prova scritta del concorso di cui agli atti in epigrafe, tanto che con successiva nota del 4.5.2015, dopo aver ricostruito l’accaduto come “operazione di annullamento” chiedeva che detto elaborato fosse, comunque, valutato. Ciò dimostra che la ricorrente era consapevole che la decisione della Commissione implicava, seduta stante, l’estromissione dal concorso. Ne consegue che già alla data del 23.4.2015 la ricorrente aveva la piena conoscenza del provvedimento lesivo, da impugnarsi nei sessanta giorni successivi (C.d.S. n.4593/12), a nulla rilevando il fatto che la comunicazione sia avvenuta oralmente e che solo successivamente si sia provveduto ad inviarne il relativo verbale. La forma scritta non è infatti un elemento essenziale del provvedimento amministrativo, salvo eccezioni tipiche. Ne consegue l’irricevibilità del ricorso principale, spedito per la notifica il 1.7.2015, perchè proposto oltre il termine di decadenza. 2. Il successivo ricorso per motivi aggiunti avverso il verbale n. 10 della Commissione che contiene la formalizzazione del provvedimento di esclusione è parimenti irricevibile, poichè il verbale non è un atto distinto dal provvedimento, ma la sua documentazione a fini di esternazione. 3. E’ invece inammissibile l’impugnativa con motivi aggiunti del rigetto (verbale n. 11 della Commissione) dell’istanza di correzione degli elaborati della ricorrente censurata, non per vizi propri, rispetto ai quali sarebbe stata tempestiva, ma per illegittimità derivata dal provvedimento di esclusione, del quale pertanto segue le sorti. Occorre poi considerare che il verbale delle operazioni concorsuali, dal quale emerge che, durante la prova scritta, la candidata fu espulsa perchè sorpresa a compiere attività non consentita (scambio di fogli con altro concorrente), ha valore probatorio fidefacente, in quanto atto pubblico, dei fatti in esso attestati e non può essere disconosciuto se non con la apposita querela di falso che, nel caso di specie non è stata presentata, nè la ricorrente si è riservata di farlo. 4. L’inammissibilità delle domande introdotte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti si estende poi all’istanza, introdotta con il ricorso principale ex art. 116 secondo comma c.p.a., per l’accesso ai documenti, che la ricorrente coltiva lamentando che il verbale, prodotto dal Comune con la memoria di costituzione, contiene degliomissis e sarebbe diverso dall’originale manoscritto. Infatti, poichè l’accesso ai documenti in corso di causa, è funzionale ad acquisire elementi necessari per pervenire ad una decisione di merito, l’istanza a tal fine proposta, si palesa inammissibile quando la pronuncia sul merito è, come in specie, assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Infine, non può essere accolta la domanda di cancellazione di alcune espressioni contenute nella nota comunale prot. 173528 del 21.7.2015 (all. 6 del Comune), che la ricorrente e il suo difensore ritengono offensive. Si è affermato, in linea di principio, che non sussistono i presupposti contemplati dall’art. 89 c.p.c. quando le espressioni usate negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza esorbitare dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell’avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. civ., sez. I, 6 luglio 2004, n. 12309). Le espressioni di censura del comportamento addebitato alla ricorrente, cui ha fatto seguito il provvedimento impugnato, sono valutazioni che riguardano i fatti di causa e non appaiono ispirate ad intento dispregiativo, ma, al contrario, sono finalizzate a sostenere in giudizio le ragioni del Comune e a resistere alle tesi esposte nel ricorso. 6. La natura dell’interesse fatto valere, la qualità personale della parte ricorrente e la materia oggetto di controversia giustificano la compensazione delle spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale e sul ricorso per motivi aggiunti dichiara, – irricevibile il ricorso principale; – inammissibile l’istanza per l’accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 secondo comma c.p.a.; – in parte irricevibile, in parte inammissibile il ricorso per motivi aggiunti; – respinge l’istanza di cancellazione ex art. 89 c.pc.; Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati: Desirèe Zonno, Presidente FF Cesira Casalanguida, Referendario Maria Colagrande, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |