Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Istanza di rinnovo porto di fucile per uso caccia – Diniego – Condanna penale oggetto di riabilitazione – Conseguenze
Ai fini del rilascio, o del rinnovo, della licenza del porto di fucile per uso di caccia, l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio della condanna penale di cui all’art.43 T.U.L.P.S., viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione, nel senso che viene meno l’automatismo preclusivo, e la pregressa condanna penale può, al più, essere posta a base di una valutazione discrezionale che tenga conto di eventuali ulteriori elementi, non necessariamente di carattere penale. Ne discende che è illegittimo il diniego del rinnovo della licenza fondato esclusivamente sull’affermazione del carattere preclusivo della condanna (nella fattispecie, risalente a circa quarant’anni), per violazione dell’obbligo, in capo all’autorità amministrativa, di rivalutare l’istanza verificando attentamente se fatti ormai risalenti nel tempo, per i quali sia intervenuta la riabilitazione, costituiscano attualmente, per la loro gravità o per altre circostanze, elementi effettivamente ostativi al rilascio del titolo per difetto di buona condotta.
N. 01516/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2015, proposto da:
G. B., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lanunziata, con domicilio eletto presso l’avv. Mariarosaria Pellegrino in Bari, alla via Principe Amedeo, n. 147;
contro
Questura di Foggia e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l’annullamento, previa sospensiva,
-del Decreto del Questore della Provincia di Foggia n. 6F/2015, datato 14.07.2015, notificato all’interessato in data2 settembre 2015;
-di ogni altro atto, comunque presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maria Rosaria Pellegrino, su delega dell’avv. Giuseppe Lanunziata e avv. dello Stato Lydia Fiandaca;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in epigrafe, il sig. B. ha impugnato il decreto del Questore della Provincia di Foggia del 14.7.2015, n. 6F/2015, con il quale è stata respinta l’istanza, dallo stesso proposta, per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Va precisato che il suddetto è titolare di siffatta licenza, senza soluzione di continuità , da oltre trentacinque anni.
Il diniego è fondato sul rilievo che l’odierno ricorrente era stato condannato nel lontano 1974 per il reato di porto abusivo d’armi e che la riabilitazione intervenuta nel 1980 debba ritenersi irrilevante alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 557/leg/22500 del 28.11.2014, reso per la “corretta interpretazione dell’art. 43 TULPS”.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia, con atto prodotto in data 22.10.2015, chiedendo il rigetto del gravame.
Alla Camera di consiglio del 12 novembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata.
2.- Il gravame è fondato e va accolto alla luce dell’orientamento più di recente espresso dallo stesso Consiglio di Stato.
In particolare si richiama la recentissima decisione n. 4072/2015, con cui il giudice di appello ha ribadito l’indirizzo già espresso in precedenti pronunzie, alla stregua del quale l’effetto preclusivo, vincolante ed automatico, proprio delle condanne penali di cui all’art. 43 T.U.L.P.S., viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione; più precisamente, ha chiarito che viene meno l’automatismo.
La condanna, per quanto remota e superata dalla riabilitazione, non perde la sua rilevanza in senso assoluto, ma perde l’automatismo preclusivo e può al più essere posta a base di una valutazione discrezionale, che terrà conto di ulteriori elementi, non necessariamente di carattere penale (v., ex plurimis, C.d.S., Sez. III, 10.7.2013, n. 3719).
3.- Orbene, come già evidenziato, nella fattispecie in esame il diniego gravato è fondato in via esclusiva sull’affermazione del carattere preclusivo della condanna di cui si tratta, al di fuori di qualsiasi valutazione dei fatti oggetto della condanna stessa, risalente a quarant’anni prima, in sostanziale immotivata ed erronea applicazione dell’automatismo preclusivo, nonostante l’intervenuta riabilitazione.
Il provvedimento è, dunque, illegittimo, imponendosi l’obbligo, in capo all’autorità amministrativa, di rivalutare l’istanza, verificando attentamente se fatti ormai molto risalenti, per i quali è intervenuta riabilitazione, costituiscano ad oggi, per la loro gravità o per altre circostanze, elementi effettivamente ostativi al rilascio del titolo per difetto della buona condotta.
4.- In conclusione il ricorso va accolto e, per l’effetto, il provvedimento del Questore annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa nei termini precisati.
Considerata, tuttavia, la non univocità delle pronunzie giurisprudenziali in merito alla questione trattata, si ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)