1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Decisione in forma semplificata – Assenza del difensore del ricorrente – irrilevanza 


2. Giurisdizione – Riparto – Contratti pubblici – Petitum sostanziale – Risoluzione – Giurisdizione G.O. 

1. La decisione informa semplificata è assunta d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., pertanto è irrilevante l’assenza del difensore del ricorrente in udienza.


2. Deve considerarsi estranea alla sfera di cognizione del G.A. la controversia relativa all’adozione di un provvedimento di risoluzione del contratto di appalto per asserita violazione del prescritto obbligo di presa in consegna dei lavori, atteso che detta controversia non attiene alla procedura di scelta del contraente nè ad atti di posti in essere nell’esercizio di poteri autoritativi della p.A., ma afferisce alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra Amministrazione ed affidatario.

 

N. 01476/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01250/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1250 del 2015, proposto da Prozzo s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Antonietta Fortunato, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

contro
Provincia di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Nicola Martino, con domicilio in Bari, piazza Massari, presso la Segreteria del T.A.R. Puglia, sede di Bari;

nei confronti di
Delvino Sergio;
Argentino Paolo;
UnipolSai Assicurazioni;
Iudec s.r.l.;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione DET 2015/0001753 del 15.7.2015 del Responsabile del Settore Sviluppo del Turismo e della Mobilità , Attività  Produttiva, avente ad oggetto: progetto “Monti Dauni valorizzazione integrata delle eccellenze di carattere culturale, religioso, paesaggistico ed enogastronomico. Risoluzione del contratto di appalto lavori di segnaletica, infrastrutturazione leggera e messa in sicurezza del tracciato della Via Francigena da Faeto a Lucera s Rep. n. 8491 del 23/02/2015”;
– nonchè di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e comunque commesso;
e per l’accertamento della fondatezza e della regolarità  della istanza di recesso della società  ricorrente, l’accertamento e la declaratoria della responsabilità  della Amministrazione appaltante per la mancata consegna dei lavori nei termini, nonchè per aver agito in difformità  ad ogni normativa prevista in materia, l’accertamento e la declaratoria della impossibilità  di incamerare la polizza fideiussoria n. 24203/96/116505023 dell’11.2.2015 rilasciata da UnipolSai s.p.a. Agenzia n. 100 di Morcone (BN) di € 53.011,66 richiesta a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, comma 2 dlgs n. 163/2006, l’accertamento e la condanna della Provincia di Foggia al risarcimento di tutti danni subiti, nonchè le spese contrattuali e quelle effettivamente sostenute e documentateex art. 157 d.p.r. n. 207/2010;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 per la parte resistente il difensore avv. Nicola Martino;
Rilevato che nessuno è comparso per la società  ricorrente;
Comunicata alla parte presente in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentita la stessa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che nella fattispecie in esame, pur essendo assente il difensore di parte ricorrente, sussistano i presupposti per la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare ai sensi dell’art. 60 del cod. proc. amm., potendosi dunque fare ricorso alla sentenza in forma semplificata;
Ritenuto, infatti, che la mancata presenza del difensore di parte ricorrente all’udienza in camera di consiglio non può impedire di addivenire ex officio alla decisione in forma semplificata (con riferimento alla previgente disposizione di cui all’art. 21, comma 10 legge n. 1034/1971, novellata dall’art. 3 legge n. 205/2000, sul punto di analogo tenore, cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 novembre 2010, n. 7982; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 3 marzo 2006, n. 573; Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giurisd., 24 ottobre 2005, n. 708; Cons. Stato, Sez. VI, 13 maggio 2003, n. 2538; con riferimento all’art. 60 cod. proc. amm., cfr. T.A.R. Umbria, Perugia, Sez. I, 14 dicembre 2010, n. 528), atteso che non costituisce condizione per l’applicazione della disposizione acceleratoria l’acquisizione del consenso delle parti, dovendosi intendere la locuzione normativa “sentite sul punto le parti costituite” non già  nel senso della necessaria acquisizione del consenso delle stesse, ma solamente (nel senso) della necessità  di una loro previa informazione, ovviamente se presenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Con determinazione n. 2379 del 24.9.2014 l’odierna ricorrente impresa Prozzo s.r.l. si aggiudicava i lavori di segnaletica, infrastrutturazione leggera e messa in sicurezza del tracciato della Via Francigena da Faeto a Lucera e successivamente in data 23.2.2015 veniva sottoscritto dalle parti (società  Prozzo e Provincia di Foggia) il contratto di appalto rep. n. 8491.
In data 23.5.2015 l’impresa Prozzo inviava formale messa in mora e contestuale istanza di recesso alla Provincia di Foggia.
Con la successiva determinazione DET 2015/0001753 del 15.7.2015 il Responsabile del Settore Sviluppo del Turismo e della Mobilità , Attività  Produttiva disponeva la risoluzione del contratto di appalto del 23.2.2015 e l’incameramento della polizza fideiussoria n. 24203/96/116505023 dell’11.2.2015.
Il citato provvedimento era motivato in relazione alla asserita violazione, da parte dell’esecutore dei lavori, dell’art. 153 d.p.r. n. 207/2010, disposizione che contempla l’obbligo di presentarsi ad una data individuata dal direttore dei lavori per la consegna, pena la risoluzione del contratto ai sensi del comma 7.
La Prozzo s.r.l. impugnava in questa sede la citata determinazione DET 2015/0001753 del 15.7.2015.
Deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 d.p.r. n. 207/2010.
Invocava, infine, l’accertamento della fondatezza e della regolarità  della propria istanza di recesso, l’accertamento e la declaratoria della responsabilità  della Amministrazione appaltante per la mancata consegna dei lavori nei termini, nonchè per aver agito in difformità  ad ogni normativa prevista in materia, l’accertamento e la declaratoria della impossibilità  di incamerare la polizza fideiussoria n. 24203/96/116505023 dell’11.2.2015 rilasciata da UnipolSai s.p.a. Agenzia n. 100 di Morcone (BN) di € 53.011,66 richiesta a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, comma 2 dlgs n. 163/2006, l’accertamento e la condanna della Provincia di Foggia al risarcimento di tutti danni subiti, nonchè le spese contrattuali e quelle effettivamente sostenute e documentate ex art. 157 d.p.r. n. 207/2010.
Si costituiva l’Amministrazione provinciale, resistendo al gravame ed evidenziando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che la controversia possa essere definita con sentenza in forma semplificataex artt. 60 e 74 cod. proc. amm., essendo evidente – sulla base dei “precedenti conformi” di seguito richiamati – il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo in favore della magistratura ordinaria.
Invero, la controversia insorta tra le parti con riferimento alla adozione della gravata determinazione DET 2015/0001753 del 15.7.2015 ed alla disposta risoluzione contrattuale si colloca nella fase dell’esecuzione del contratto, susseguente al procedimento pubblicistico di selezione dell’impresa, conclusosi con l’aggiudicazione e la stipula della convenzione.
Essa non attiene alla procedura di scelta del contraente nè ad atti comunque posti in essere dall’Ente pubblico nell’esercizio di poteri autoritativi, afferendo piuttosto alle vicende esecutive del rapporto paritetico tra Amministrazione ed affidatario, e come tale è estranea alla sfera di giurisdizione che residua al giudice amministrativo alla stregua degli artt. 6 e 7 legge n. 205/2000 (cfr. attualmente art. 133, comma 1, lett. c) e lett. e.1) cod. proc. amm.), viepiù dopo l’intervento correttivo operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204 del 6.7.2004 (cfr., tra molte, Cons. Stato, Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440; Id., n. 699 del 20.2.2006; Cass. Civ., Sez. Un., n. 20116 del 18.10.2005; Id., n. 13033 del 1.6.2006; Cass. civ., Sez. un., 11 gennaio 2011, n. 391; Cass. civ., Sez. un., 14 maggio 2015, n. 9861).
Il criterio di riparto da applicare, pertanto, non può che essere quello generale del petitum sostanziale, che ha riguardo alla natura della posizione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela nei confronti dell’Amministrazione pubblica. E tale situazione giuridica altro non è che il diritto soggettivo all’esatto e puntuale adempimento degli obblighi nascenti dalla convenzione.
Con specifico riferimento a controversie attinenti alla risoluzione unilaterale del contratto è stata affermata la giurisdizione del giudice ordinario da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 21 dicembre 2012, n. 2233 e da T.A.R. Puglia, Bari, 27 settembre 2012, n. 1691 alle cui conclusioni questo Collegio non ha motivo di discostarsi.
Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui all’atto introduttivo (complessivamente attinente alla fase esecutiva del rapporto contrattuale), in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà  essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura, della peculiarità  e complessità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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