Giurisdizione – Criterio di riparto – Pubblico impiego – Petitum sostanziale – Disciplina del rapporto di lavoro contrattualizzato – Lesione – Giurisdizione del G.O.
Nel ricorso proposto dal dipendente pubblico avverso un atto dell’Amministrazione di appartenenza, per stabilire quale sia la giurisdizione cui spetta la cognizione occorre avere riguardo non tanto al carattere pubblicistico (macro-oroganizzazione) o privatistico (micro-organizzazione) del potere organizzativo di cui l’atto è espressione, ma alla situazione soggettiva concreta che si assume lesa. Se ad esempio il dipendente pubblico lamenta il suo trasferimento, anche se esso ha come presupposto necessario l’atto autoritativo di macro-organizzazione, la giurisdizione spetta al G.O., il quale potrà disapplicare l’atto illegittimo, in quanto il trasferimento trova la sua disciplina nello statuto normativo e contrattuale del rapporto di lavoro contrattualizzato. Si è invece nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del G.A. se il dipendente lamenta la lesione della propria immagine professionale, la cui tutela esula dalla disciplina lavoristica, per il fatto di essere stato inserito per via autoritativa in un servizio di minore qualificazione (Nel caso di specie è stato dichiarato difetto di giurisdizione a favore del G.O. sul ricorso con cui medici pediatri di reparto impugnavano le prescrizioni loro imposte dal vertice aziendale di prestare servizio presso il pronto soccorso, in quanto il petitum sostanziale afferisce alla tutela del diritto alle mansioni e al non corretto uso dello ius variandi da parte della p.A. datrice di lavoro).
N. 01462/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01182/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1182 del 2015, proposto da:
Leonardo Montinaro, Vincenzo Catucci, Carmela Palma Savino, Tommaso Armenise, Maria Paola Lanzillotto, Antonio Orofino, Pasqua Verzillo, Ottavio Gentile e Nicola Pagano, rappresentati e difesi dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto presso Pierluigi Balducci, in Bari, Via Melo, n. 114;
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore, in Bari, Via Pizzoli, n. 8;
per l’annullamento
– della disposizione di servizio Direttore Generale Policlinico di Bari n. prot. 48794 del 23/6/2015 che dispone l’affiancamento ai medici di Pronto Soccorso da parte dei Pediatri Chirurghi;
– ove occorra, della nota Policlinico di Bari n. prot. 57142/DG del 21/7/2015, recante convocazione Pediatri Chirurghi e conferma dell’ordine di servizio del 23/6/2015;
– della nota Policlinico di Bari n. prot. 59294/DG del 30/7/2015, recante precisazioni relative all’ordine di servizio del 23/6/2015;
– dell’ordine di servizio della Direzione Sanitaria Policlinico di Bari n. prot. 61649 del 7/8/2015, recante disposizioni per compiere l’accreditamento ai fini della presa in carico del paziente chirurgico di Pronto Soccorso;
– di ogni altro provvedimento, anche non noto, preordinato, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori Pierluigi Balducci e Vito Aurelio Pappalepore;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, pediatri del reparto di chirurgia della A.O. – Policlinico di Bari, si dolgono della prescrizioni loro imposte dal vertice aziendale di prestare servizio presso il pronto soccorso, seguendo determinate procedure, per l’eventualità che si presentino casi di interesse chirurgico.
Lamentano in sintesi il mutamento delle modalità di gestione della loro prestazione lavorativa.
La A.O. eccepisce il difetto di giurisdizione, sostenendo che la determinazione impugnata avrebbe effetti direttamente incidenti sul rapporto di impiego dei ricorrenti e sarebbe, come tale, devoluta ex art. 63 d.lg. n. 165/2001, alla cognizione del giudice ordinario.
La difesa del ricorrente ha chiesto in udienza un rinvio per controdedurre per iscritto sull’eccezione di difetto di giurisdizione.
Il Collegio ritiene non necessario rinviare la causa sia perchè l’eccezione è stata tempestivamente sollevata, sia perchè la parte ricorrente ha esposto diffusamente in udienza le proprie difese offrendo in comunicazione anche precedenti giurisprudenziali.
L’eccezione è fondata.
1. Si distinguono infatti atti di macro-organizzazione, che sono espressione di potere autoritativo, mediante i quali le amministrazioni pubbliche individuano, secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, gli uffici di maggiore rilevanza e ne stabiliscono le linee fondamentali e i modi di conferimento della titolarità (art. 2, comma 1 d.l.g. n. 165 del 2001,), e atti di micro-organizzazione inerenti alle misure organizzative degli uffici pubblici e alla gestione dei rapporti di lavoro del personale che vi afferisce (per tutte si veda C.d.S. n. 6129/2014).
Gli atti di micro – organizzazione sono assunti – nell’ambito delle legge e degli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, d.lg. 165/2001 – dagli organi di gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lg. 165/2001).
Rispettivamente, la natura autoritativa o privatistica del potere esercitato determina, tendenzialmente, la devoluzione al giudice amministrativo o ordinario delle relative controversie.
1.2. Senz’altro gli atti di micro-organizzazione adottati dalle pubbliche amministrazioni sono attratti alla giurisdizione ordinaria quando incidono su situazioni giuridiche che trovano la loro disciplina nel rapporto di lavoro contrattualizzato dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 63 d.lg 165/2001 (Cass. SS.UU., 3 novembre 2011, n. 22733).
1.3. Gli atti di macro-organizzazione invece non sono necessariamente attratti alla cognizione del g.a., come del resto si evince anche dai precedenti del Tribunale di Lecce – sezione lavoro prodotti in udienza dalla difesa dei ricorrenti.
Quando infatti la posizione sostanziale azionata è disciplinata dal rapporto di lavoro e risulta incisa mediatamente da un atto di macro organizzazione, la giurisdizione spetta al g.o.
La dimostrazione più evidente di tale regola è riconducibile all’art. 63 d.lg. 165/2001 che consente al g.o. di disapplicare l’atto amministrativo presupposto, non esclusi quindi gli atti di macro-organizzazione, quando essi stessi, o l’atto o provvedimento che li attua, incidono sul rapporto di lavoro contrattualizzato.
1.3. Allora, per stabilire a quale giurisdizione sia attratto il ricorso promosso avverso un atto dell’amministrazione dal dipendente pubblico che vi appartiene, non basta stabilire se questo sia espressione di un potere organizzativo pubblicistico (macro-oroganizzazione) o privatistico (micro-organizzazione), ma occorre avere riguardo alla situazione soggettiva concreta che si assume lesa, ben potendo un atto di macro organizzazione – che ad esempio stabilisce di sopprimere un ufficio pubblico riassorbendone il personale altrove – recare al destinatario un pregiudizio sia se incide sul sistema dei diritti e obblighi disciplinati dal contratto di lavoro privatizzato di cui egli è parte, sia se comprime una posizione di vantaggio non disciplinata dal rapporto di lavoro, sebbene ad esso connessa.
Se quindi il dipendente pubblico lamenta (stando all’esempio fatto) il suo trasferimento (del quale è presupposto necessario l’atto indiscutibilmente autoritativo di macro – organizzazione) la giurisdizione spetta al G.O., che potrà disapplicarlo se illegittimo, in quanto il trasferimento trova la sua disciplina nello statuto normativo e contrattuale del rapporto di lavoro ( Cass. SS. UU. n. 13169/ 2006) .
Si è invece nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità del G.A. se il dipendente lamenta la lesione della propria immagine professionale, la cui tutela esula dalla disciplina lavoristica, per il fatto di essere stato inserito per via autoritativa in un servizio di minore qualificazione (C.d.S. n. 6705/ 2011).
2. Venendo al caso in decisione è palese che i ricorrenti – nel richiamare l’inquadramento come chirurghi pediatrici, le mansioni inerenti a detto profilo, i precedenti ordini di servizio ritenuti incompatibili con il provvedimento impugnato – chiedono in sostanza la manutenzione delle condizioni lavorative quae ante.
Ne consegue che il petitum sostanziale introdotto dai ricorrenti afferisce alla tutela del diritto alle mansioni e al non corretto uso dello ius variandi da parte della ASL datrice di lavoro.
Ma quand’anche la lesione lamentata avesse titolo in un atto di macro-organizzazione (così non è poichè si assume che con gli atti impugnati, senza necessità di atti applicativi, la A.O. pretenda un inedito adempimento di servizio) deve comunque attrarsene la cognizione alla giurisdizione ordinaria poichè i ricorrenti lamentano la lesione della loro posizione soggettiva di dipendenti pubblici regolata dal rapporto di lavoro.
Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.lgs. n. 104/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)