Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Nomina componenti collegio – Domanda cautelare di sospensione dell’efficacia – Insussistenza periculum in mora – Fattispecie
L’onere di provare il periculum in mora a carico del ricorrente in sede di proposizione dell’istanza cautelare diretta a sospendere l’efficacia della nomina dei componenti di un collegio (nella specie il comitato esecutivo del Consorzio di Igiene Ambientale), comporta il rigetto della domanda medesima allorquando tali elementi non risultano sussistere (essendo stati evocati nella specie, con riferimento alla suddetta nomina, soltanto profili di presunta lesione alla dignità personale e professionale del ricorrente).
N. 00645/2015 REG.PROV.CAU. N. 01258/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2015, proposto da: M.L. in proprio e in qualità di S. del C. di S., rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Di Benedetto, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari, in Bari alla p.zza Massari; contro Consorzio Igiene Ambientale Comuni del Bacino Fg/4, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Venditti, con domicilio eletto presso l’Avv. Domenico Bonifacio in Bari, corso Vittorio Veneto n. 6; nei confronti di Remo Capuozzo, Rocco Calamita, rappresentati e difesi dall’avv. Claudio Venditti, con domicilio eletto presso Domenico Bonifacio in Bari, corso Vittorio Veneto N. 6; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, – della deliberazione n. 26 del 16 luglio 2015 con la quale l’assemblea del Consorzio Igiene Ambientale del Bacino FG/4 ha nominato i componenti del Comitato Esecutivo; – di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, nonchè per il risarcimento dei danni subiti dal dr. M. L. per effetto dell’impugnato provvedimento. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consorzio Igiene Ambientale Comuni del Bacino Fg/4 e di Remo Capuozzo e di Rocco Calamita; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Pietro Di Benedetto e Claudio Venditti; Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, insussistente il periculum in mora per come prospettato da parte ricorrente (sia in riferimento al presunto danno alla propria dignità personale e professionale che agli interessi degli altri soggetti pubblici coinvolti – indebitamente invocati da parte ricorrente); ritenuto di compensare le spese della presente fase; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), respinge l’istanza cautelare. Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati: Sergio Conti, Presidente Desirèe Zonno, Primo Referendario Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |