Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Avverso annullamento in autotutela – Provvedimento già  integralmente eseguito – Insussistenza periculum

In sede di giudizio cautelare avverso la decisione amministrativa di annullamento in autotutela di un provvedimento, nel caso in cui il ridetto provvedimento amministrativo annullato abbia già  avuto integrale esecuzione, non può ritenersi sussistente il presupposto cautelare del periculum in mora.

N. 00634/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01248/2015 REG.RIC.           
logo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1248 del 2015, proposto da T.4.i. s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Giuseppe C. Salerno, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;

contro
Comune di Trani, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Muscatello, con domicilio eletto in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari,
– della determinazione dirigenziale n. 93 dell’8 maggio 2015, Registro raccolta generale dirigenziali n. 1233 dell’11 giugno 2015, ricevuta a mezzo posta il 6 luglio 2015 del Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, recante la decisione amministrativa «di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241 del 1990 e dell’art. 1, comma 136, della L. 311 del 2004 la determinazione dirigenziale 3^ Ripartizione n. 21 del 27.02.2012 recante ad oggetto: “Fornitura e canone Assistenza Software”»;
– di tutti gli atti e pareri presupposti,collegati e connessi, comunque denominati, ancorchè sconosciuti alla ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Trani;
Vista la domanda di concessione di misure cautelari, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 per le parti i difensori avv.ti Vito Aurelio Pappalepore, Giuseppe Salerno e Francesco Muscatello;
 

Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione in ordine alla eccezione di rito sollevata dalla difesa del Comune di Trani, non appare sussistere il presupposto cautelare del periculum in mora in quanto, come evidenziato dalla stessa società  ricorrente a pag. 15 dell’atto introduttivo, la determina dirigenziale n. 21/2012 (annullata in autotutela con la gravata determina n. 93/2015) ha ormai avuto integrale esecuzione;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Francesco Cocomile, Presidente FF, Estensore
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)