1. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia – Giustificazioni – Termine ulteriori precisazioni – Art. 88, comma 1 bis, D.Lgs. n. 163/2006 – Non perentorio – Conseguenze
2. Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Esclusione dalla gara – Mancata stipula contratto – Domanda cautelare – Periculum in mora – Sussiste
1. Sussiste il requisito del fumus boni iuris del ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da una procedura di gara adottato sulla base della ritenuta perentorietà del termine per le ulteriori precisazioni in merito alle giustificazioni delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 88, comma 1 bis, del D.L.gs. n. 163/2006, atteso che la qualificazione in tal senso di tale termine non sembra trovare supporto sia sul fronte normativo, che sul fronte giurisprudenziale.
2. Appare assistito da sufficiente periculum in mora il ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione da una procedura di gara, laddove non risulti intervenuta la stipula del contratto, il che consente di preservare concretamente la situazione sostanziale di cui è portatore il ricorrente.
N. 00633/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01184/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1184 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Servizi Multipli Integrati Società Cooperativa Sociale, nella qualità di capogruppo mandataria del R.T.I. con Meridia Consorzio di Cooperative Sociali SCS ONLUS, rappresentata e difesa dagli avv.ti Loredana Papa e Giuseppe Cozzi, con domicilio eletto presso Loredana Papa, in Bari, Via Calefati, 133;
Meridia Consorzio di Cooperative Sociali SCS ONLUS, nella qualità di mandante in R.T.I., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Cozzi e Loredana Papa, con domicilio eletto presso Loredana Papa, in Bari, Via Calefati, 133;
contro
Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Barletta – Andria – Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Calvani, con domicilio eletto presso Gaetano Scattarelli, in Bari, Piazza L. di Savoia, 37;
nei confronti di
Ambito Territoriale Sociale n. 5. Trani – Bisceglie – Ufficio Comune di Piano;
Shalom Cooperativa Sociale, in proprio e quale capogruppo in R.T.I. con La Mimosa Coop. Soc. e Cmr S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Felice Ingravalle e Stefania Morgigno, con domicilio eletto presso Massimo Felice Ingravalle, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, 185;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del provvedimento di esclusione del costituendo R.T.I. Servizi Multipli Integrati – Meridia dalla procedura di gara indetta dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Barletta Andria Trani per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare (SAD) e di assistenza domiciliare integrata (ADI) per la popolazione delle città di Trani e Bisceglie CIG. 6251202F11 e di aggiudicazione provvisoria al concorrente secondo in graduatoria, adottato nella seduta pubblica della Commissione di gara del 3.9.2015, della nota a firma del Responsabile della SUA Provincia di Barletta Andria Trani prot. n. 39324-15 dell’8.9.2015 di comunicazione del predetto provvedimento, del verbale della Commissione di gara del 3.9.2015;
– nonchè di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso principale, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) Provincia di Barletta – Andria – Trani e di Shalom Cooperativa Sociale in proprio e quale Capogruppo R.T.I. con La Mimosa Coop. Soc. e Cmr S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Cozzi e Loredana Papa; Giulio Calvani, per delega dell’avv. Nicola Calvani; Massimo Felice Ingravalle;
Rilevato che il ricorso incidentale così come proposto non appare meritevole di accoglimento per carenza del requisito del fumus boni iuris, apparendo prima facie:
1) che i plurimi argomenti spesi dalla difesa della cooperativa controinteressata appaiono attenere ad una valutazione di anomalia dell’offerta del R.T.I. ricorrente, di per sè caratterizzata da molteplici aspetti di discrezionalità tecnica che spettava istituzionalmente alla Stazione Appaltante apprezzare nell’ambito del relativo procedimento, in concreto non svoltosi;
2) che l’anticipazione dei contenuti dell’offerta economica nell’ambito dell’offerta tecnica appare essere limitata a specifici costi relativi alla compartecipazione, incidenti in modo minimamente frazionario ed isolato sull’importo globale dell’offerta medesima;
Rilevato, al contrario, che il ricorso principale appare fondato, dal punto di vista del fumus boni iuris, in quanto strutturato, inter alia:
a) su una articolata censura concernente la qualificazione di non perentorietà del termine per le ulteriori precisazioni ex art. 88 D.Lgs. n. 163/2006, che sembra trovare supporto sia sul fronte normativo, che sul fronte giurisprudenziale;
b) sul discutibile utilizzo del medesimo termine effettuato in concreto dall’Amministrazione procedente (cfr. nota con richiesta chiarimenti inviata venerdì 14.8.2015, con termine perentorio per la produzione degli stessi fissato il 20.8.2015);
Considerato che l’Amministrazione suddetta dovrà conseguentemente procedere a valutare le giustificazione fornite dalla ricorrente in data 24 agosto 2015, adottando le determinazioni di competenza;
Rilevato, altresì, che il ricorso principale appare assistito da sufficiente periculum in mora, in considerazione del fatto che non risulta intervenuta la stipula del contratto e che sussiste la correlata possibilità di preservare concretamente la situazione sostanziale cautelanda di cui è portatrice la ricorrente;
Rilevato, infine, che le spese di lite della presente fase debbano essere regolate secondo il principio della soccombenza nei rapporti fra ricorrente principale e S.U.A., mentre possano essere compensate nei rapporti con la controinteressata, in virtù della parziale novità della questione in fatto di cui al caso di specie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare di cui al ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto:
a) sospende il provvedimento impugnato;
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 4 maggio 2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)