Commercio, industria, turismo – Cooperativa a mutualità  prevalente – Perdita scopo mutualistico ex art. 2512 c.c. – Decreto scioglimento ex art. 2545 c.c. – Legittimità 

àˆ legittimo il decreto di scioglimento d’ufficio di cooperativa per mancato perseguimento dello scopo mutualistico ai sensi dell’art. 2512 c.c. anche se nel periodo successivo a quello oggetto di causa i soci della cooperativa siano stati regolarmente impiegati per il raggiungimento di attività  proprie dell’oggetto sociale, in quanto il decreto di scioglimento può essere emanato anche se le irregolarità  si sono concentrate in un determinato periodo e non anche in altri.

N. 01388/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00130/2009 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 130 del 2009, proposto da: 
Gargano Service s.c.a r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Loredana Papa, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Calefati n. 133; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le dello Stato di Bari, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Bari alla via Melo n. 97; 

nei confronti di
Andriulo Angelo, Commissario liquidatore della Gargano Service s.c. a r.l.; 

per l’annullamento
del decreto ministeriale 185/SAA/2008 del 2/10/08 recante scioglimento d’ufficio di cooperativa per mancato perseguimento scopo sociale e di ogni altro atto presupposto e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico in Persona del Ministro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Emilio Toma e Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 24/12/08 – 7/1/09, la cooperativa in epigrafe indicata ha impugnato il decreto emesso dal Ministero per lo Sviluppo Economico in data 2/10/2008 con il quale ne è stato disposto lo scioglimento d’ufficio, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 2545 septiesdecies c.c.
Tale decreto è motivato sulle circostanze risultate a seguito delle verifiche ispettive di cui al verbale del 10/3/2007, relativo al biennio 2005/2006, in cui si evidenzia il mancato perseguimento dello scopo mutualistico per avvalersi la cooperativa di prestazioni lavorative e di collaborazioni di terzi estranei, anzichè di quelle dei soci nonchè per l’omessa distribuzione di utili ai soci. E’ risultato, in particolare, che i quattro (unici) soci solo formalmente hanno partecipato alle assemblee annuali e per lo più sono stati impegnati in attività  di “disbrigo pratiche” di marginale rilevanza rispetto all’oggetto sociale, mentre sono stati dati in subappalto ad imprese private i lavori ottenuti dalla Provincia da eseguire in diverse scuole statali, giacchè le qualifiche richieste non risultavano possedute dai soci della cooperativa.
Rispetto a tale plurima motivazione, la ricorrente non deduce alcun elemento specifico tale da poter contraddire le risultanze e le considerazioni poste a base del provvedimento impugnato, nè precisa quale circostanza, tra quelle evidenziate dall’Amministrazione, avrebbe potuto essere smentita dalla disponibilità  della documentazione che dichiara non essere in suo possesso. Proprio la genericità  delle deduzioni di cui al ricorso impedisce di dar seguito alla richiesta di verificazione formulata con istanza depositata solo con memoria del 7/9/2015.
La motivazione del provvedimento impugnato appare al Collegio sufficiente al fine di escludere lo scopo di mutualità  precisato dall’art. 2512 cod. civ., che ben può condurre allo scioglimento della cooperativa. D’altro canto neppure in sede procedimentale la parte interessata ha addotto spiegazioni o giustificazioni che potessero essere ritenute apprezzabili.
A nulla vale, infine, che nel periodo successivo a quello oggetto di causa i soci della cooperativa siano stati regolarmente impiegati per il raggiungimento di attività  proprie dell’oggetto sociale: ed invero, il decreto di scioglimento può essere emanato anche se le irregolarità  si sono concentrate in un determinato periodo e non anche in altri.
Nè appare invocabile la diversa e più mite sanzione della perdita della mutualità  prevalente ex art. 2545 octies c.c., ancorata al mancato di rispetto di parametri specifici (elencati all’art. 2513 c.c.), evidentemente non riscontrato nel caso in esame.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
La natura della controversia e la posizione delle parti giustifica la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 29/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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