Pubblica sicurezza – Istituto di vigilanza – Guardie giurate –  Uso divisa soggetto non abilitato – Sanzione incameramento parziale cauzione – Legittimità 

In tema di svolgimento del servizio di vigilanza, la misura prefettizia  dell’incameramento parziale della cauzione pare legittima e proporzionata rispetto alla circostanza dell’uso della divisa da guardia giurata da parte di soggetti invece addetti al servizio di portierato.

N. 00598/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01195/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1195 del 2015, proposto da:

Vincenzo Giandolfi, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Petito, con domicilio eletto presso l’avv. Gennaro Notarnicola in Bari, Via Piccinni, 150;

contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Questura di Foggia, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentnati pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto del Prefetto della Provincia di Foggia, emanato in data 20.07.2015, prot. n. 0024508 e notificato in data 21.07.2015;- della nota prefettizia del 20.07.2015, prot. n. 0024508, a firma del Dirigente dell’Area I-bis dell’U.T.G. Prefettura di Foggia;
– del diniego all’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi che fanno parte dei procedimenti de quibus, che si rinviene nella nota prefettizia del 29.07.2015, trasmessa a mezzo pec. Il 05.08.2015, contrassegnata da prot. n. 24508/2015/Area I-bis;- della circolare Ministero Inter4no n. 557/PAS/U/001526/10089.D.GG/10 del 02.02.2015, ancorchè sconosciuta al ricorrente;- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato ai precedenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Foggia e di Questura di Foggia e di Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. dello Stato Teresa Ferrante;
 

Considerato che non ricorre prima facie il fumus boni iuris atteso che la misura dell’incameramento parziale della cauzione pare legittima e proporzionata rispetto alla circostanza, incontestata, dell’uso della divisa di guardia giurata da parte di soggetti invece addetti al servizio di portierato, nonchè del mancato pagamento degli stipendi per due mensilità ;
Ritenuto tuttavia di compensare le spese della presente fase in ragione della particolarità  degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)