Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Porto d’armi – Ritiro  – Ragioni

Deve respingersi l’istanza cautelare  per assenza del fumus boni iuris e del pericolo grave e irreparabile, nell’ipotesi in cui siano incontestate le circostanze per le quali l’interessato, destinatario di un ritiro e presa in custodia dell’arma in suo possesso, l’avesse  spostata senza il dovuto preavviso all’Amministrazione e  non avesse   chiesto tempestivamente il rinnovo del titolo.

N. 00597/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01137/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1137 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, viale Quinto Ennio, 33;

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, Legione Carabinieri Puglia Stazione di Altamura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
a) della nota prot. n. 959/6G/Area Ordine e Sicurezza Pubblica 1° Bis del 13.8.2015, della Prefettura di Bari; b) del decreto prot. n. 1650/6D/Area O.P. 1° Bis del 13.4.2015, notificato l’11.6.2015; c) del verbale dell’11.6.2015, notificato dalla Legione Carabinieri Puglia (Altamura), di ritiro e presa custodia delle armi, munizioni e materiale esplodenti, che ne inibisce la custodia da parte di persona convivente; d) della nota prot. n. 78/6G/Area Ordine e Sicurezza Pubblica 1° Bis del 29.4.2014, della Prefettura di Bari, ricevuta in data 4.6.2014; e) delle osservazioni prot. n. 1650/6D/Area Ordine e Sicurezza Pubblica 1° Bis del 21.3.2014, della Prefettura di Bari, ricevuta in data 28.3.2014; f) della comunicazione prot. n. 1650/6D/Area Ordine e Sicurezza Pubblica 1° Bis del 16.1.2014, ricevuta in data 23.1.2014; g) della Circolare telegrafica del Ministero prot. n. 557/P.A.S.4901.10171 (1) del 19.4.2014, non conosciuta;
– di ogni ulteriore atto, prodromico, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ancorchè non conosciuti, comunque lesivi dei diritti del ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e della Legione Carabinieri Puglia Stazione di Altamura;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni Nardelli e avv. dello Stato Ines Sisto;
 

Considerato che non ricorre prima facie il fumus boni iuris atteso che è incontestata la circostanza di aver spostato l’arma senza il dovuto preavviso all’Ammistrazione;
Ritenuto altresì che non ricorre nella specie il pericolo di un danno grave e irreparabile, considerato che il ricorrente non ha sentito il bisogno di chiedere il rinnovo del titolo per anni;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase in ragione della natura degli interessi sottesi;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)