Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Bilanciamento interessi – Interesse alla salute – Esigenze abitative – Fattispecie
Deve essere sospesa l’esecutività del provvedimento di annullamento dell’autorizzazione di abitabilità /agibilità di un immobile destinato alla residenza, qualora le esigenze abitative dei componenti il nucleo familiare siano altrettanto pregnanti rispetto all’interesse alla salute (requisiti igienico-sanitari dell’immobile), sotteso al provvedimento amministrativo.
N. 00609/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01185/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2015, proposto da:
N. R., rappresentata e difesa dall’avv. Alberto Pirrò, con domicilio eletto presso Alberto Pirrò in Bari, corso A. De Gasperi n. 310;
contro
Comune di Adelfia;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
della nota n. 12241 di protocollo del 16.07.2015, notificata a mezzo pec in pari data a firma del Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Adelfia Ing. Carlo Ronzino, avente ad oggetto: “Procedimento di annullamento ex art. 21 -nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241, dell’autorizzazione di abitabilità /agibilità 1993/2010 del 18.02.1993, della SCIA prot. n. 14887 del 20.10.2010, prat. n. 250/2010 e, per illegittimità derivata, della CIL ex art. 6 comma 2 del DPR n. 380 del 2001, prot. n. 3365 del 03.03.2011. Provvedimento finale;
nonchè di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti il difensore Gabriele Bavaro per il ricorrente;
Rilevato che, per quanto attiene il provvedimento impugnato nella parte avente ad oggetto l’autorizzazione di abitabilità /agibilità 1993/2010 del 18.02.1993, il Comune motiva, per superare la rilevanza del dato temporale (essendo l’annullamento intervenuto a distanza di oltre 12 anni), facendo riferimento all’assenza dei requisiti igienico – sanitari, alludendo alla prevalenza dell’interesse alla salute;
rilevato che, comunque, fino ad ora, il Comune ha consentito, con un proprio provvedimento, l’uso di tale alloggio, sicchè l’elemento temporale ha assunto per ciò stesso rilievo;
ritenuto che l’interesse alla salute va bilanciato, nel caso concreto, con le esigenze abitative (di pari livello costituzionale), particolarmente pregnanti, nel caso di specie, atteso che il nucleo familiare, ha documentate problematiche di salute ed età ed è privo della disponibilità di altro alloggio;
ritenuto, quindi, che la valutazione del tempo trascorso non possa essere pretermessa unitamente alle particolari circostanze afferenti il nucleo familiare sopra evidenziate;
ritenuto che gli elementi sopra indicati configurano, relativamente alla parte del provvedimento inerente l’autorizzazione di abitabilità /agibilità 1993/2010 del 18.02.1993, sia il profilo del periculum sia quello del fumus;
ritenuto, quanto alla parte inerente la SCIA, che va parimenti sospeso il provvedimento impugnato, in quanto le censure prospettate necessitano l’approfondimento proprio della fase di cognizione piena e l’esiguità delle opere oggetto di SCIA, unitamente alla opportunità di mantenere la res integra, induce a consentirne l’utilizzo fino alla definizione nel merito;
ritenuto che le spese possano essere integralmente compensate, attesa la particolarità della questione di fatto esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 14.12.2016.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Cesira Casalanguida, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)