Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Contratti pubblici – Aggiudicazione definitiva – Notificazione ricorso – Violazione art. 120, co. 5. c.p.a. – Tardività
à‰ irricevibile, per violazione dell’art. 35 co. 1 lett. a c.p.a., il ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva di una procedura di affidamento, notificato oltre il termine prescritto dall’art. 120, co. 5, c.p.a., ossia oltre il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del d.lgs. 12.4.2006, n. 163.
N. 01313/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01076/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1076 del 2015, proposto da:
Salice Calcestruzzi S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonella Roselli e Alberto Bagnoli, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli, in Bari, Via Dante, 25;
contro
Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando 3° Reparto Genio – Bari Palese, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
nei confronti di
Co.Bit. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Follieri e Ilde Follieri, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco, in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;
per l’annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
del provvedimento di aggiudicazione definitiva della “procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 15.11.2012, n. 236-32° Stormo Amendola (FG), Fornitura di misto cementato e calcestruzzi” (codice gara G15-021), lotto A in data 22.6.2015, di cui all'”avviso esito gara” in data 3.7.2015, pubblicato sul sito informatico del Ministero;
nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, anche non conosciuti, ivi compresi quelli specificamente indicati in ricorso;
e per l’accertamento del diritto della ricorrente alla aggiudicazione della gara;
nonchè per la declaratoria della illegittimità del contratto eventualmente stipulato e conseguente subentro della ricorrente nello stesso e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa – Aeronautica Militare – Comando 3° Reparto Genio – Bari Palese, del Ministero della Difesa e di Co.Bit. S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Alberto Bagnoli e Ilde Follieri;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità di adottare una sentenza in forma semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato, preliminarmente ed in rito, che il ricorso così come introdotto risulta essere irricevibile per tardività della notifica ex art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.;
Rilevato, in particolare, che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, comma 5, c.p.a., le impugnative degli atti delle procedure di affidamento “(¦)devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’ articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. (¦)”;
Considerato che, nel caso di specie, l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata alla ricorrente con nota del R.U.P. del 24.6.2015 prot. n. 0008259, inviata a mezzo p.e.c. in data 25.6.2015, nella quale “si comunica a codeste spettabili ditte, cui all’elenco allegato al verbale di gara, che nell’ambito delle operazioni svolte dal seggio appaltante per la fornitura in oggetto, è risultato quanto segue: Aggiudicataria: COBIT (¦)2° Migliore Offerente: SALICE CALCESTRUZZI (¦).Si informa inoltre che la presunta stipula dell’Atto Negoziale di affidamento dei lavori in epigrafe avverrà non prima del giorno 30/07/2015.”;
Considerato che tale provvedimento – al netto di eventuali irregolarità formali non essenziali – non poteva che avere il significato amministrativo di una aggiudicazione definitiva, tenendo conto, in particolare, di una già intervenuta aggiudicazione provvisoria, avvenuta nella seduta di gara del 22.6.2015 alla presenza delle ditte partecipanti, oltre che della espressa indicazione, nel surriportato provvedimento, di un chiaro ed inequivocabile termine di stand still, antecedente alla definitiva stipula dell’Atto Negoziale di affidamento dei lavori;
Rilevato che, pertanto, l’impugnativa andava proposta entro e non oltre 30 gg. a decorrere dal 25.6.2015, ossia entro il 25.7.2015;
Rilevato che il ricorrente ha consegnato il ricorso per la notifica solo in data 27.8.2015;
Considerato, pertanto, conclusivamente che il ricorso va dichiarato irricevibile ex art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a. per tardività della notifica;
Considerato, da ultimo, che l’istanza istruttoria introdotta a verbale all’udienza del 7.10.2015, volta all’acquisizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, appare essere processualmente inammissibile, tenuto conto che nello stesso ricorso si da atto, in oggetto, dell’impugnazione di uno specifico provvedimento di aggiudicazione definitiva;
Ritenuto, che, in considerazione dell’esito del giudizio in ordine alla domanda impugnatoria, debba essere disattesa sia la domanda risarcitoria (in forma specifica e per equivalente), sia la domanda istruttoria (cfr. pag. 11 dell’atto introduttivo) formulate dalla società Salice Calcestruzzi s.r.l.;
Considerato, infine, che le spese del presente giudizio debbano seguire il principio della soccombenza e possano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, disattesa ogni altra istanza, lo dichiara irricevibile.
Condanna la Salice Calcestruzzi S.r.l. al pagamento delle spese di giudizio in favore del Ministero della Difesa e di Co.Bit. S.r.l., con importi che liquida, per ciascuna delle due suddette parti, nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Cocomile, Presidente FF
Maria Grazia D’Alterio, Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)