Leggi, decreti e regolamenti – Legge elettorale – Ripartizione seggi – Impugnazione esito elettorale – Operazioni elettorali – Conformità  – Infondatezza del ricorso – Fattispecie
 

E’ infondato il ricorso con cui si censura l’esito delle consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio regionale, sul presupposto che il testo della legge regionale elettorale (L.R. Puglia 10 marzo 2015, n. 7)  nella versione pubblicata fosse dissonante da quello approvato in Consiglio, senza contestare errori o illegittimità  delle operazioni elettorali, le quali, invece, si sono svolte in piena conformità  alla disciplina elettorale vigente, il cui testo promulgato e pubblicato sul BURP è esattamente conforme a quanto votato in assemblea e alla volontà  espressa dall’organo consiliare (nella specie, secondo il TAR,  dal resoconto stenografico si evince chiaramente che l’organo consiliare, già  espressosi una prima volta a favore dell’emendamento n. 34, e quindi dell’introduzione del correttivo del riallineamento, abbia successivamente rivotato lo stesso emendamento, dichiarandosi stavolta contrario al suo mantenimento).

                                                                            *
Cons. St., Sez. V, ric. n. 8874 – 2015; sentenza 11 luglio 2016, n. 3052 – 2016

N. 01321/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00961/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 961 del 2015, proposto da: 
Ciro Argese, rappresentato e difeso dagli avv.ti Caterina Argese e Pietro Magno, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Ada Matteo, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; 

nei confronti di
Luigi Morgante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro e Antonio Quinto, con domicilio eletto presso l’avv. Domenico Emanuele Petronella in Bari, Via Principe Amedeo, 165; Ruggiero Mennea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nino Sebastiano Matassa e Luigi Rotunno, con domicilio eletto presso il primo in Bari, Via Andrea Da Bari, 35; Nicola Marmo, rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Argiro, 135; 

per l’annullamento
– del verbale dell’Ufficio Centrale Regionale del 02.07.2015 recante la proclamazione del sig. Luigi Morgante quale Consigliere Regionale eletto per la circoscrizione di Taranto nella lista “Movimento Politico Schittulli – Area Popolare”;
– di tutti gli atti preordinati e/o connessi e/o susseguenti alla proclamazione dei Consiglieri Regionali a seguito alle elezioni regionali 31 maggio 2015, in particolare:
– del provvedimento dell’Ufficio Centrale Regionale in data 30.06.2015;
– del provvedimento dell’Ufficio di Presidenza, senza data, relativo al “subemendamento art. 8 soppressivo” (L.R. Puglia 7/2015);
– del verbale della Commissione Elettorale recante la proclamazione degli eletti al Consiglio Regionale Puglia in seguito alle elezioni regionali tenutesi nel giorno 31 maggio 2015 e di tutti gli atti preordinati e connessi.
e per la seguente correzione del risultato elettorale relativo alla composizione del Consiglio Regionale della Regione Puglia ovvero e per la conseguente sostituzione del candidato Argese Ciro al candidato Luigi Morgante nella carica di Consigliere Regionale;
 

Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, di Luigi Morgante, di Ruggiero Mennea e di Nicola Marmo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv.ti Caterina Argese e Pietro Magno, per il ricorrente, avv.ti Sabina Ornella Di Lecce e Sergio De Giorgi, quest’ultimo su delega dell’avv. Ada Matteo, per la Regione, avv. Nino Matassa, per Mennea, avv. Tommaso Di Gioia, per Marmo e avv. Antonio Quinto, anche su delega dell’avv. Pietro Quinto, per Morgante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
L’odierno ricorrente ha partecipato, quale candidato per la lista n.10 “Movimento Politico Schittulli – Area Popolare” nella Circoscrizione di Brindisi, alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia, svoltesi il 31.5.2015, risultando all’esito delle relative operazioni, il primo dei candidati non eletti.
Col presente gravame, la parte chiede che venga assegnato in favore della suddetta lista, e quindi in proprio favore, l’ultimo seggio assegnato invece, in sede di proclamazione, alla Circoscrizione di Taranto in base alla legge regionale 2/2005, come modificata dalla successiva l.r. 7/2015.
Il ricorrente sostiene infatti che nell’ultimo testo legislativo non sarebbe stato trascritto l’emendamento n. 34 all’art.8 (di introduzione del comma 8-bis, all’art.15 della legge 108/68), invece asseritamente approvato in via definitiva dall’organo consiliare nella seduta del 26.2.2015.
Tale emendamento conteneva invero un correttivo di calcolo, cd. “riallineamento”, che avrebbe determinato una diversa distribuzione dei seggi tra la Circoscrizione di Brindisi e quella di Taranto, consentendo di conseguenza al dott. Argese di prendere il posto di Morgante quale Consigliere Regionale.
Tale omissione è stata segnalata all’Ufficio centrale regionale dallo stesso ricorrente, mediante un’istanza diretta all’applicazione del diverso testo normativo e alla conseguente correzione della legge regionale nel BURP, istanza tuttavia respinta con atto del 30.6.2015, impugnato unitamente a quello di proclamazione degli eletti.
Il ricorso è affidato alle seguenti censure: violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt.117, 121, co.2, 122 e 123 Cost.; art.10, l.r. 2/2005, come modificato dalla l.r. 7/15; l. 108/68; artt. 8 e 19, DPR 1092/1985; art.53, l.r. 7/04; abuso di potere e carenza di motivazione.
Per resistere al gravame si sono costituiti i controinteressati in epigrafe indicati, nonchè la Regione Puglia, insistendo per il rigetto del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, ed eccependo altresì diversi profili di inammissibilità  (specificamente, carenza di interesse, mancata impugnazione della delibera di convalida degli eletti, inapplicabilità  del rito elettorale ex art.130 c.p.a con riferimento al diniego espresso dall’ufficio centrale regionale in data 30.6.2015).
Alla pubblica udienza del 15.10.2015, sentite le parti sul punto, la causa è passata in decisione.
DIRITTO
 

Preliminarmente, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame dei profili di inammissibilità  eccepiti dalle parti, attesa l’infondatezza del ricorso.
Con il presente gravame, il ricorrente contesta invero l’esito delle consultazioni elettorali svoltesi per il rinnovo del Consiglio Regionale pugliese, censurando unicamente l’erronea ripartizione dei seggi tra due circoscrizioni, in quanto avvenuta sulla base di una legge regionale, sia pure pubblicata sul BURP, ma il cui testo non corrisponderebbe a quello approvato in sede consiliare.
Non vengono pertanto contestati nella specie errori o illegittimità  delle operazioni elettorali, che si sono svolte, si ribadisce, in ossequio alla normativa in vigore, quanto piuttosto prospettate censure relative alla fase di approvazione della legge elettorale stessa.
Nella specie tuttavia, il Collegio non ravvisa alcuna difformità  tra il testo approvato all’esito della seduta e quello successivamente pubblicato.
Pur non potendosi escludere infatti che la confusione e concitazione nello svolgimento delle operazioni di voto abbia potuto astrattamente determinare una certa confusione, in ragione -ad esempio – dell’ uso della parola “subemendamento”, anzichè “emendamento”,rileva il Collegio che dal resoconto stenografico si evince chiaramente che l’organo consiliare, già  espressosi una prima volta con voto segreto a favore dell’emendamento n.34, e quindi dell’introduzione del correttivo del riallineamento, abbia successivamente rivotato lo stesso emendamento (non già  il diverso subemendamento soppressivo), dichiarandosi stavolta contrario al suo mantenimento.
Come emerge dagli atti e dalla ricostruzione fatta dalle stesse parti, dopo la prima approvazione dell’emendamento, riportata alle pagg. 24-30 del resoconto stenografico, il Presidente ha successivamente chiesto di ripetere la votazione relativa all’art.8 (quello in cui era stato in precedenza introdotto il comma 8bis, in virtù dell’approvazione dell’emendamento n.34), essendo stato presentato un subemendamento allo stesso articolo, diretto a sopprimere l’emendamento in questione, prima approvato, introduttivo del comma 8bis.
Il testo del resoconto stenografico è infatti il seguente “Pongo ai voti il subemendamento all’art.8, riportato a pagina 34. Non approvato.”
Come si evince dagli atti prodotti dallo stesso ricorrente, il “subemendamento” all’art.8 cui fa riferimento il Presidente non è tuttavia quello soppressivo, bensì lo stesso emendamento all’art.8, riportante il comma8bis, sul cui frontespizio è riportato a penna il numero 34, sotto il numero 65 cancellato da una linea (all. 3 ricorso).
Il numero si riferisce infatti alla pagina del documento in cui sono contenuti tutti gli emendamenti. A riprova di ciò, l’allegato n.4 della produzione del ricorrente, contenente il (vero) subemendamento art.8, soppressivo, riporta in calce a penna “L’emendamento di pag.65 all’art. – dicitura poi cancellata – di pag. 34 all’art.8, già  votato, è soppresso”, seguono poi tre firme.
Anche la trascrizione della video registrazione, riportata negli atti della Regione e del controinteressato, confermano quanto avvenuto, cioè una nuova votazione, recte una “rivotazione”, per usare lo stesso termine del Presidente dell’Assemblea, dell’emendamento introduttivo del nuovo comma, e non sul subemendamento soppressivo.
Su tale proposta di voto, questa volta, l’Assemblea ha espresso voto contrario, non approvando l’emendamento all’art.8, ed accogliendo quindi di fatto la proposta soppressiva avanzata col subemendamento.
A riprova che il testo promulgato e pubblicato sul BURP è esattamente conforme a quanto votato in assemblea e alla volontà  lì espressa dall’organo consiliare, c’è poi la circostanza, determinante, evidenziata dalla difesa regionale, che nè i consiglieri in virtù delle prerogative riconosciute dall’art.48 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Regionale, nè il Presidente del Consiglio regionale, nè quelli dei singoli gruppi, abbiano mai evidenziato la mancata trasposizione nel testo di legge definitivo dell’emendamento n. 34, e quindi il mancato inserimento del comma8bis, nelle sedi e nei termini ad essi spettanti, pur avendo acquisito la materiale disponibilità  di copia del testo nonchè del verbale della seduta attestante lo svolgimento dei lavori in questione.
Tali circostanze pertanto, unitamente alle peculiari modalità  di svolgimento del servizio di resocontazione integrale delle riunioni, come evidenziate dalla Regione, depongono nel senso di una chiara volontà  del Consiglio regionale di non approvare in via definitiva il predetto comma 8bis, e quindi di non inserirlo nel testo dell’art.8, che è quindi stato poi approvato in via definitiva nella versione poi promulgata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.
Del resto, in chiusura delle operazioni di voto, risulta riportato ed approvato il testo integrale della suindicata norma, priva delle modificazioni oggetto dell’emendamento n. 34.
Dal resoconto stenografico emerge infatti che il Presidente del Consiglio Regionale, sulla base di non meglio precisate ragioni tecniche ed al fine di evitare di doer ricorrere ad un emendamento soppressivo, abbia invitato il consiglio a rivotare sull’emendamento già  approvato; invito cui ha fatto seguito la non approvazione.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente la legittimità  dello svolgimento delle operazioni elettorali in questione e la conseguente proclamazione degli eletti, avvenute in conformità  alla disciplina legislativa elettorale vigente.
Il ricorso va quindi respinto.
In ragione della peculiarità  della controversia e della natura degli interessi ad essa sottesi, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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