1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso  – Legittimazione ed interesse  – Associazioni – Iscrizione albo regionale – Non è necessaria 


2. Enti e organi della p.A. – Ordinanza sindacale – Violazione della normativa in tema di randagismo – Tutela cautelare – Fondatezza

1. La mancata iscrizione della Lega nazionale per la difesa del cane nell’albo regionale delle associazioni per la protezione animale non incide sulla sua legittimazione ad impugnare atti o provvedimenti, trattandosi di associazione riconosciuta e attesa l’attinenza con l’oggetto sociale e i fini statutari.


2. Merita di essere accolta l’istanza cautelare promossa dalla Lega per la difesa del cane avverso l’ordinanza sindacale che dispone la reimmissione sul territorio comunale dei cani di proprietà  del predetto Comune, atteso che l’impugnato provvedimento integra violazione della normativa in tema di prevenzione e cura del randagismo.

N. 00588/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01120/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1120 del 2015, proposto da:

Lega Nazionale per la Difesa del Cane, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Pezone, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Milillo in Bari, al viale Magna Grecia 81p;

contro
Comune di San Ferdinando di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Di Benedetto, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, Piazza Massari 6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza del Sindaco di San Ferdinando di Puglia n. 53 del 3.9.2015, con cui è stata disposta la reimmissione sul territorio comunale dei cani di proprietà  del predetto Comune, ricoverati presso il rifugio “Dogs Hostel” di Trani,
e di ogni altro atto prodromico, consequenziale o comunque connesso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Ferdinando di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori avv. Michele Ponzone e avv. Giuseppe Dicuonzo, su delega dell’avv. Pietro Di Benedetto;
 

Considerato che l’inclusione nell’apposito albo regionale delle associazioni protezioni animali costituisce requisito necessario per l’affidamento in gestione di strutture di ricovero e che, quindi, la mancata iscrizione della ricorrente nel predetto elenco non incide sulla legittimazione attiva all’impugnazione di atti e provvedimenti, trattandosi di associazione riconosciuta e attesa l’attinenza con l’oggetto sociale e i fini statutari;
Considerato che ricorrono i presupposti per concedere l’invocata tutela cautelare, atteso che l’impugnato provvedimento integra violazione della normativa in tema di prevenzione e cura del randagismo (LR 12/95).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), accoglie l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 18 ottobre 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente, Estensore
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)