Pubblica sicurezza – Autorizzazioni di polizia – Sospensione – Tutela cautelare – Contemperamento interessi – Avviamento commerciale – Interesse prevalente
Merita di essere accolta l’istanza cautelare avverso la sospensione per la durata di due mesi dell’autorizzazione ad espletare attività di vigilanza ex art. 134 TULPS, dovendo ritenersi prevalente l’interesse della società ricorrente a non compromettere l’avviamento commerciale nelle more della definizione del gravame.
N. 00589/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01052/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2014, proposto da:
V. ed altro, rappresentati e difesi dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, 41/A;
contro
U.T.G. – Prefettura di Foggia, Questura di Foggia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– del decreto prot. n. 21675 del 15.7.2014, con il quale è stata sospesa, perla durata di mesi due, l’autorizzazione, ad espletare l’attività di vigilanza, ex art. 134 TULPS, rilasciata al sig. M. V. a decorrere dallo spirare del periodo di sospensione disposto con provvedimento numero 8146/2014 /Area I bis del 17/3/2014;- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui inparticolare le note datate 17.3.2014 e 11.6.2014 della Questura di Foggia ” Divisione PASI, richiamate nel gravato decreto Prefettizio.Motivi Aggiunti depositati in data 10 Settembre 2015:- del decreto prot. n. 21675 del 15.7.2014, con il quale è stata sospesa, per la durata di mesi due, l’autorizzazione ad espletare l’attività di vigilanza, ex art. 134 TULPS, rilasciata al sig. M. V. a decorrere dallo spirare del periodo di sospensione disposto con provvedimento numero 8146/2014/Area I bis del 17/3/2014;- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, tra cui in particolare le note datate 17.3.2014 e 11.6.2014 della Questura di Foggia – Divisione PASI, richiamate nel gravato decreto Prefettizio;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura di Foggia e di Questura di Foggia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Sergio De Giorgi, su delega dell’avv. Ernesto Sticchi Damiani e avv. dello Stato Walter Campanile;
Ritenuto che la sospensione gravata, comminata per un periodo di due mesi ed eseguibile a partire dal 1° novembre 2015, travolgerebbe di fatto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vigilanza in questione, comportando in concreto una risoluzione dei contratti stipulati con soggetti pubblici e privati;
Considerato che la complessiva vicenda giurisdizionale che involge le autorizzazioni di cui è titolare la società ricorrente è oggetto di ulteriori due ricorsi e che la discussione nel merito è fissata per l’udienza del 22 marzo 2016;
Ritenuto che, allo stato, nella comparazione degli interessi in gioco, debba prevalere quello della società ricorrente stessa a non compromettere l’avviamento commerciale nelle more della definizione dei gravami;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza cautelare. Dà atto che è già fissata per la trattazione del merito l’udienza del 22 marzo 2016. Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)