Giurisdizione – Criteri di riparto – Situazione soggettiva avanzata – Contributi e sovvenzioni pubbliche – G.A. nel procedimento di assegnazione – G.O. nell’esecuzione del finanziamento – Conseguenze – Fattispecie

In materia di concessione e revoca di sovvenzioni e contributi pubblici, il riparto di giurisdizione fra G.O. e G.A. segue il generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva avanzata. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e non residua alcuna discrezionalità  in capo alla p.A. nonchè qualora la controversia attenga all’erogazione o ripetizione del contributo derivante da inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione: in questi casi il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto. E’ configurabile una situazione di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A., nei casi in cui la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio ovvero quando il provvedimento di concessione sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse. (Nel caso di specie, la revoca è stata disposta per inadempimento del beneficiario agli obblighi, imposti dal D.M. 527/1995 e dal provvedimento concessorio, relativi alla certificazione IGT delle uve e al mantenimento della capacità  produttiva dell’azienda, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo).  

N. 01322/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00959/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 959 del 2015, proposto da: 
Onofrio Scattaglia, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Cantatore, con domicilio eletto presso l’avv. Eugenio Scagliusi in Bari, Via Marchese di Montrone, 66; 

contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97; 

nei confronti di
Banco Papolare Società  Cooperativa; 

per l’annullamento
– del Decreto n. 831 del 02.03.2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese Divisione VIII- Grandi Progetti d’investimento, sviluppo economico territoriale, a firma del Direttore Generale, recante la revoca delle agevolazioni di cui al decreto di concessione provvisoria 126202 del 23.06.2013, concesse ai sensi della l. n. 488/92;
– della nota prot. n. U.O. 7 REV QS – UP;
– di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, ivi inclusa la nota prot. N. 423 del 05.05.2015 inviata dal Banco Popolare Ufficio Banca Mandataria, recante l’invito al sig. Scattaglia Onofrio di retrocedere la somma di euro 86.770,31;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Eugenio Scagliusi, su delega dell’avv. Alberto Cantatore, e avv. dello Stato Walter Campanile;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Col presente gravame il ricorrente, premesso di aver ottenuto con decreto di concessione in via provvisoria ai sensi della legge n. 488/92, un contributo in conto impianti, erogabile in due quote annuali, ha impugnato il decreto in oggetto, recante la revoca delle agevolazioni concesse ed il loro contestuale recupero, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Con atto del 28.7.2015, si è formalmente costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, chiedendo il rigetto delle domande proposte.
Alla camera di consiglio del 2.9.2015, fatte discutere le parti sulla giurisdizione ai sensi dell’art.73, comma 3 c.p.a. e avvertitele della possibile definizione del giudizio in forma semplificata, il Collegio ha introitato la causa in decisione.
Come indicato in udienza alle parti, il Collegio ha invero rilevato d’ufficio la carenza di giurisdizione per la presente controversia – vertente, si ripete, sulla revoca delle agevolazioni concesse, sia pur in via provvisoria, ai sensi della legge n. 488/1992 – dovendosi far rientrare la stessa nella cognizione del giudice ordinario.
Al riguardo, il Collegio ritiene infatti che la questione della giurisdizione debba essere nella specie risolta alla luce degli ordinari criteri di riparto elaborati in materia di sovvenzioni.
Come noto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6 del 2014, ha ribadito, confermandolo, il tradizionale e consolidato indirizzo giurisprudenziale, condiviso sia dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sia dal Consiglio di Stato, secondo cui “il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che:
– sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid, il quomodo dell’erogazione;
– qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall’acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purchè essi si fondino sull’inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione;
– viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d’interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità  o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.”
Con particolare riferimento alle agevolazioni in questione, la questione della giurisdizione appare tuttavia ancora dibattuta, a fronte di alcune pronunce affermanti la giurisdizione amministrativa (da ultimo, Tar Campania, Salerno, Sez. I, n. 637 del 2015).
A ben vedere però, il precedente citato, prodotto dal ricorrente a sostegno della tesi della giurisdizione del TAR, trova il suo presupposto nella pronuncia della Cassazione, SS.UU. n. 25398 del 2010, le cui conclusioni sono state trasposte dal TAR campano al proprio caso sull’esclusiva ragione che si trattasse della stessa materia (agevolazioni finanziarie ex l. n. 488/92).
Con la suddetta sentenza, la Cassazione aveva infatti riconosciuto appartenere al giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la revoca di un finanziamento disciplinato dalla legge in questione, in quanto non riguarderebbe una sovvenzione riconosciuta direttamente dalla legge, sulla base di elementi da questa puntualmente indicati, ciò ancorchè il finanziamento sia stato già  riconosciuto in via provvisoria a norma del DM n. 527/1995.
Tuttavia, come riconosciuto successivamente dalle medesime Sezioni Unite con la pronuncia n. 15941 del 2014, il precedente è solo apparentemente difforme dai principi tradizionali finora affermati ratione materiae.
La vicenda del 2010 difatti atteneva ad una revoca conseguente all’esposizione di spese sostenute dall’impresa richiedente ancora prima della domanda finalizzata al contributo, onde la relativa collocazione, quoad iurisdictionis, nell’ambito delle potestà  di autotutela della p.a. per l’insussistenza originaria delle condizioni di legittimità  nell’adozione del provvedimento.
àˆ evidente quindi come la Corte regolatrice non abbia fatto altro che applicare, anche allora, i tradizionali criteri di riparto al caso in esame, giungendo ad affermare la giurisdizione amministrativa a fronte dell’esercizio del potere discrezionale di autotutela dell’Amministrazione.
Viceversa, il provvedimento di cui oggi il ricorrente lamenta l’illegittimità  si colloca nella diversa fase esecutiva del rapporto e, di conseguenza, non involge aspetti di ponderazione/comparazione tra interessi pubblici e di riconsiderazione dell’interesse privato rispetto ai primi.
La revoca è infatti intervenuta a seguito dell’asserito inadempimento, da parte del ricorrente, agli obblighi imposti dal DM 527/1995, poi richiamati dal provvedimento concessorio, relativi alla certificazione IGT delle uve e al mantenimento della capacità  produttiva dell’azienda, senza che in essa si rinvenga alcun espressione di discrezionalità  da parte del Ministero convenuto.
Ne deriva pertanto una posizione di diritto soggettivo in capo al soggetto beneficiario, odierno ricorrente, tutelabile innanzi al giudice ordinario, secondo le note linee guida ribadite dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria sopra richiamata nonchè da ultimo dalle Sezioni Unite, citate, del 2014.
Alla luce delle considerazioni svolte, va dunque rilevata l’inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione, con la sua devoluzione al giudice ordinario ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.
In considerazione della pronuncia di rito e della particolarità  della vicenda, infine, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà  riproposta nei termini e per gli effetti di cui all’art.11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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