Commercio, industria, turismo – Impianto telefonia mobile – Realizzazione in zona A di P.R.G.  – SCIA – Diniego esecuzione lavori – Impugnazione – Richiesta cautelare incidentale – Infondatezza – Ragioni

La richiesta in via cautelare della sospensione dell’efficacia dell’impugnato divieto di esecuzione lavori con riferimento alla SCIA per l’installazione di un impianto di telefonia mobile in area ricadente in zona A del P.R.G. comunale, soggetta a vincolo di inedificabilità , non può trovare accoglimento, sia perchè, per quanto riguarda il fumus, la realizzazione degli impianti suddetti di non irrilevanti dimensioni sotto il profilo urbanistico è soggetta ai principi di carattere generale relativi alla edificazione di strutture edilizie, sia perchè, per quanto riguarda il periculum, lo stesso non è ravvisabile, essendo il ricorso rivolto a tutelare un interesse pretensivo, per cui l’atto impugnato non manifesta conseguenze pregiudizievoli. 

N. 00585/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00908/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2015, proposto da:

Linkem S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Fabio Merusi e Graziella Pulvirenti, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, n.14;

contro
Comune di Ruvo di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Domenico Castellaneta, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Bari in Bari, Pza Massari; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
Caterina Minafra, Giovanni Catalano, Giuseppina Di Gioia, Sabina Lafasciano, Assunta Lafasciano, Giovanna Lobascio, Rosa Di Gioia, Salvatore Ottonelli, Angela Elicio, Luisa Marinelli, Anna Maria Cecilia Amenduni, Paola Saba, Carmela De Lucia, Tommaso Elicio, rappresentati e difesi dall’avv. Daniela Lovicario, con domicilio eletto presso Studio Legale Associato Trevi in Bari, Via Tommaso Fiore, n.62; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’Ordinanza Dirigenziale n. 40/16 prot. n. 8213 di data 20 aprile 2015, di divieto di esecuzione lavori, con riferimento alla SCIA per l’installazione di un micro-impianto (con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 5 watt) di comunicazioni elettroniche, a servizio della rete di LINKEM, da realizzarsi nel Comune di Ruvo di Puglia, in via Cavour n. 68, denominato BAO2I7L, prot. 7609 del 14 aprile 2015; del provvedimento di Diniego e improcedibilità  indizione conferenza di servizi ex art. 87 D.LLGS 159/03 [recte: ex art. 87 d.lgs. 259/2003] prot. n. 12708 del 12 giugno 2015, con il quale il Direttore Area 10, Sviluppo Urbanistico ha riconfermato e ratificato l’ordine di cui alla predetta ordinanza; nonchè per l’annullamento e/o la disapplicazione- delle NTE del vigente PRG per la zona A “Nucleo Antico, nella misura in cui dovessero statuire il divieto di installazione di impianti radioelettrici per comunicazioni elettroniche, quale quello della scrivente, sui lastrici solari della zona A di PRG; dell’art.95 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, allegato per estratto al provvedimento;
e per il risarcimento dei danni subiti e subendi.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruvo di Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Graziella Pulvirenti, Domenico Castellaneta e Daniela Lovicario;
 

Rilevato che l’impianto in questione, pur se qualificato come micro impianto, ha altezza non esigua (circa 5 mt.);
ritenuto che in giurisprudenza non mancano pronunce che ritengono che “la realizzazione di impianti di telefonia mobile è soggetta, sotto il profilo urbanistico, ai principi di carattere generale, nel senso che i tralicci e le antenne di rilevanti dimensioni sono pur sempre strutture edilizie soggette a previa autorizzazione e, comunque, non possono essere realizzati in zone di rispetto o soggette, per altre cause, a vincoli assoluti di inedificabilità ” (cfr. Tar Lecce n. 584/2011; Tar Napoli, 5 giugno 2009, 23094; Cons. St., 21 aprile 2008, n. 1767; Tar Torino, 9 ottobre 2008, n. 2538);
ritenuto, quindi , che le difese dei controinteressati evidenziano, allo stato e salvo il più approfondito scrutinio proprio della fase di merito, profili di infondatezza del ricorso;
ritenuto, inoltre, che anche sotto il profilo del periculum, trattandosi di interesse pretensivo ed economico, l’atto impugnato non manifesta conseguenze pregiudizievoli gravi ed irreparabili;
ritenuto che le spese derogano alla soccombenza in considerazione della particolarità  delle questioni esaminate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 




DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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