Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Ordine di demolizione – Interventi modeste entità – Misura cautelare – Va accolta
Va accolta l’istanza di misura cautelare avverso l’ordinanza dirigenziale del Comune avente a oggetto l’ordine di demolizione di due interventi edilizi costituiti, da un modesto ampliamento planovolumetrico l’uno, e nell’apposizione di un pannello di vetro a copertura di un cavedio l’altro, atteso che l’ordine di riduzione in pristino non appare del tutto congruente con la consistenza delle opere descritte che, pur rilevata, non sembra essere stata adeguatamente valorizzata nel provvedimento impugnato ai fini dell’irrogazione delle corrispondenti sanzioni.
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N. 00583/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01118/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2015, proposto da:
Angela Ricci e Michele Spagnuolo, rappresentati e difesi dall’avv. Leonardo Sesta, con domicilio eletto presso Leonardo Sesta, in Bari, Via Martiri D’Otranto , n. 78;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Augusto Farnelli, con domicilio eletto presso Augusto Farnelli, in Bari, presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale, Via P. Amedeo n. 26;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza dirigenziale 2015/00548 – 2015/130/00192 emessa dal Comune di Bari (Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata) in data 12.5.2015, al termine del procedimento amministrativo n. 72/12 a carico di Ricci Angela + 1;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Colagrande e uditi per le parti i difensori Augusto Farnelli;
Considerato che nel provvedimento impugnato il Comune dà atto che uno dei due interventi edilizi oggetto di ordine di demolizione è costituito da un modesto ampliamento plano volumetrico, l’altro consiste nell’apposizione di un pannello di vetro a copertura di un cavedio;
Rilevato che ad un primo sommario esame l’ordine di riduzione in pristino non appare del tutto congruente con la consistenza delle opere descritte che, pur rilevata, non sembra essere stata adeguatamente valorizzata nel provvedimento impugnato ai fini dell’irrogazione delle corrispondenti sanzioni;
Ritenuto pertanto di dover sospendere il provvedimento impugnato al fine di mantenere la res adhuc integra fino all’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito;
Ritenuto di dover compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie e per l’effetto sospende il provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 26.10. 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)