Edilizia e urbanistica – Attività edilizia privata – Abuso edilizio – Mutamento di destinazione d’uso – Acquisizione immobile al patrimonio comunale – Sospensione cautelare – Può essere concessa
Deve essere sospeso il provvedimento di acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale e contestuale immissione in possesso, in vista dell’udienza di merito, nella sola parte in cui l’abuso consisterebbe nel mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, poichè in tal caso la sanzione prevista non è quella della demolizione ma del ripristino della destinazione precedente.
N. 00577/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00761/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Filomena Vannella, rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Morelli e Francesco Nanula, con domicilio eletto presso Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca n.2/A;
contro
Comune di Barletta, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Caruso e Isabella Palmiotti, con domicilio eletto presso Raffaele De Robertis in Bari, Via Davanzati, n.33;
nei confronti di
Condominio di via Paolo Ricci n. 20 in Barletta;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-dell’ordinanza del 19.03.2014, assunta al protocollo comunale in data 24.03.2014 con il n.16795 comunicata alla ricorrente in data 25.03.2014 con cui il Dirigente del Settore edilizia del Comune di Barletta ha ordinato l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale e l’immissione in possesso dell’unita’ immobiliare in proprieta’ superficiaria della sig.ra Filomena Vannella sita in Barletta alla via Paolo Ricci n.20;-di ogni altro atto presupposto,connesso e/o conseguenziale, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
con i motivi aggiunti depositati il 02.09.2015,
– della nota prot. n.23410 in data 05/06.05.2015 notificata in data 07.05.2015 con cui il Dirigente del Settore Demanio Patrimonio Casa del Comune di Barletta ha comunicato alla sig.ra Vannella l’avvenuta trascrizione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Trani dell’ordinanza prot. n.16795 INT. 36 del 24.03.2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Francesco Nanula e Isabella Palmiotti;
Rilevato che per la parte di manufatto consistente nell’ampliamento abusivo, le doglianze formulate dalla ricorrente non presentano il requisito del fumus;
ritenuto, invece, che, per quanto attiene la parte interessata dal mutamento di destinazione la doglianza con cui si lamenta che l’acquisizione al patrimonio non sia consentita, atteso che, in tali ipotesi (di mutamento di destinazione), non è prevista la demolizione ma la riduzione in pristino, richiede l’approfondimento proprio della fase di merito;
ritenuta la necessità , limitatamente a tale parte dell’opera, di sospendere gli atti impugnati, in considerazione, da un lato della necessità di non modificare lo stato di fatto; dall’altro della natura di assoluto rilievo costituzionale dell’interesse personale della ricorrente, fatto valere in ricorso;
ritenuto, altresì, opportuno sollecitare le parti a valutare l’utilità , ai fini di una soluzione extragiudiziale delle controversia, di adeguare lo stato di fatto dell’attuale mutamento di destinazione a quello consentito ex art. 23 ter dpr n. 380/2001 (secondo cui la destinazione d’uso di un fabbricato o di una unita’ immobiliare e’ quella prevalente in termini di superficie utile);
ritenuto che le spese vanno integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), accoglie parzialmente l’istanza cautelare e per l’effetto sospende gli atti impugnati limitatamente alla parte dell’immobile oggetto di controversia interessato dal solo mutamento di destinazione d’uso.
Respinge per la restante parte.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Viviana Lenzi, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/10/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)