1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Esame motivi di ricorso –  Principio della c.d. “ragione più liquida” – Applicazione – Limiti 
2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Legittimazione e interesse   – Attualità  e concretezza – Assenza – Inammissibilità  del ricorso – Fattispecie
 

 
1. In base al principio della c.d. “ragione più liquida” il giudice, in ordine all’esame dei motivi di ricorso, in ossequio al principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità  della risorsa “giustizia”, può derogare alla naturale rigidità  dell’ordine di esame e risolvere la lite anche rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata “ragione più liquida” sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta una effettiva accelerazione della definizione della lite (nel caso di specie il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dalla valutazione della richiesta di interruzione del processo, nonchè dell’eccezione di irricevibilità  del ricorso e delle altre eccezioni, atteso che lo stesso è risultato essere inammissibile per difetto di interesse).
2. Nel processo amministrativo per radicare l’interesse a ricorrere, l’atto impugnato deve determinare una lesione concreta ed attuale  dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità  del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale, con la conseguenza che in mancanza dell’uno o dell’altro requisito l’azione è inammissibile; più specificatamente, la mera titolarità  di un interesse protetto non giustifica l’azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dall’ atto di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico al fine del reale perseguimento di un bene della vita (nella fattispecie in esame, la deliberazione recante il Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa produce effetti diretti nei confronti dei soli Istituti scolastici coinvolti, mentre nei confronti del personale docente ricorrente produce effetti meramente indiretti, eventuali ed ipotetici).
 

N. 01260/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00649/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 649 del 2014, proposto da: 
Antonia Amodio, Grazia Anelli, Rosa Buono, Domenica Cardascia, Angela Centrone, Cecilia Delre, Giulia Damiani, Marilena Fanelli, Luisa Labroca, Francesca Loprieno, Maria Immacolata Longobardi, Giovanna Petrosino, Rosa Pirulli, Lorenzo Tribuzio, Filippo Ardito, Anna Decaro, Angela Difino, Maria Cristina Grande, Cristiana Grandolfo, Luigi Liantonio, Agata Lozupone, Carolina Onorato, Antonio Raffaele Piglionica, Filomena Positano, Lucia Quaranta, Romina Tanzi, Antonietta Zinco, Giulia Amoroso D’Aragona, Anna Falcetta, Carmela Turco, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Didonna, Domenico Damato, con domicilio eletto presso Michele Didonna, in Bari, Via Cognetti, n.58; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Bari, Lung.Nazario Sauro, nn. 31/33; Provincia di Bari, in persona del Presidente pro tempore; Liceo Scientifico Statale “Sante Simone” – di Conversano, Liceo Scientifico Statale “Cartesio” di Triggiano, Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

e con l’intervento di
ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso quest’ultimo, in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

per l’annullamento
– della deliberazione di G.R. Puglia n. 14 del 23.1.2014, pubblicata sul BURP n. 23 del 19.2.2014, avente ad oggetto: “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015”, nella parte in cui la Regione Puglia ha istituito l’opzione “scienze applicate” nei Licei scientifici “Sante Simone” di Conversano e Cartesio di Triggiano;
– ove occorra, dei pareri obbligatori e non vincolanti resi dalla Provincia di Bari di “accoglibilità ” delle proposte avanzate dai predetti Istituti scolastici per l’Istituzione dell’opzione “scienze applicate”, come richiamati nella suddetta deliberazione di G.R. n. 14 del 23.01.2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti, ancorchè dai medesimi non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, del Liceo Scientifico Statale Sante Simone di Conversano, del Liceo Scientifico Statale Cartesio di Triggiano e dell’ Usr – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Didonna e Domenico Damato, per i ricorrenti avv. Marina Altamura, per la Regione, avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per le amministrazioni statali e l’avv. Luigi D’Ambrosio, per i controinteressati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con l’atto introduttivo di questo giudizio i ricorrenti meglio indicati in epigrafe hanno impugnato la deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 14 del 23.1.2014 avente ad oggetto: “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2014/2015”, nella parte in cui la Regione Puglia ha istituito l’opzione “scienze applicate” nei Licei scientifici “Sante Simone” di Conversano e Cartesio di Triggiano.
Avverso l’atto impugnato i ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità  per violazione dell’art. 3 della Legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per violazione della deliberazione di G.R. n. 2051 del 7.11.2013 recante “Linee di indirizzo di dimensionamento della rete scolastica e di programmazione dell’offerta formativa”, eccesso di potere per erroneità  dei presupposti, difetto assoluto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà , illogicità  e irragionevolezza manifeste, sviamento e malgoverno.
Con atto depositato in data 29.5.2014 si è costituita in giudizio la Regione Puglia resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile e infondato.
Con atto depositato in data 26.6.2014 si è costituito in giudizio l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
Con Ordinanza n. 371 del 27.6.2014 questo Tribunale ha accolto l’istanza di misure cautelari formulata dai ricorrenti.
Con Decreto n. 3285 del 25.7.2015 la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche presentata dalla Regione Puglia e, per l’effetto, ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado dagli odierni ricorrenti.
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 3750 del 27.8.2014, ha riformato l’Ordinanza cautelare di questo Tribunale ritenendo che, sotto il profilo del periculum in mora, apparisse allo stato prevalente, in una valutazione comparativa degli opposti interessi, l’esigenza di conservare, nelle more della definizione del giudizio di merito, gli effetti del provvedimento impugnato.
In data 20.4.2015 hanno depositato atto di intervento ad opponendum alcuni genitori di studenti iscritti alla prima classe con opzione “scienze applicate” dei Licei Scientifici “Cartesio” di Triggiano e “Sante Simone” di Conversano chiedendo l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, comma 2 del cod. proc.amm. in quanto la Provincia di Bari cui è stato notificato il ricorso introduttivo, non costituita in giudizio, è stata soppressa e eccependo l’irricevibilità  del ricorso per notifica tardiva ai controinteressati Licei scientifici nei quali è stata istituita l’opzione di “scienze applicate”, nonchè il difetto di interesse al ricorso, il difetto di legittimazione e l’infondatezza del ricorso medesimo.
All’Udienza Pubblica del 21.5.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Il Collegio, in base al principio della ragione più liquida, ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2014, ritiene di poter prescindere dalla valutazione della richiesta di interruzione del processo, nonchè dell’ eccezione di irricevibilità  del ricorso e delle altre eccezioni, atteso che quest’ultimo – dopo una più attenta analisi – risulta essere inammissibile per difetto di interesse, così come evidenziato dalla Regione Puglia con la memoria depositata il 23.6.2014 (in merito al principio della ragione più liquida si richiama quanto affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 27.4.2015, n.5 “la possibilità , come affermato dalla consolidata giurisprudenza, che il giudice, in ossequio al superiore principio di economia dei mezzi processuali in connessione con quello del rispetto della scarsità  della risorsa – giustizia (cfr. da ultimo Sez. un., nn. 26242 e 26243 del 2014 cit.; Ad. plen., n. 9 del 2014 cit.), derogando alla naturale rigidità  dell’ordine di esame, ritenga preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida <<¦sulla scorta del paradigma sancito dagli artt. 49, co. 2, e 74 c.p.a. ¦.sempre che il suo esercizio non incida sul diritto di difesa del controinteressato e consenta un’effettiva accelerazione della definizione della lite¦>> (Ad. plen. n. 9 del 2014 cit.), e purchè sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza (Ad. plen., n. 9 del 2014 e n. 10 del 2011 cit.)”).
Tale eccezione, infatti, appare fondata, con prevalenza su altre eccezioni preliminari e su considerazioni di merito, che pure farebbero propendere per l’infondatezza del gravame (tenuto conto, in particolare, della natura di atto generale avente contenuto ampiamente discrezionale della deliberazione impugnata che, da un lato, esclude la sussistenza di un puntuale obbligo motivazionale in capo all’Amministrazione e, dall’altro, incide sul potere sindacatorio del giudice amministrativo in senso riduttivo).
E’ noto che per radicare l’interesse a ricorrere, l’atto impugnato deve determinare una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall’annullamento dell’atto deve derivare a quest’ultimo una effettiva utilità  (sul punto si rinvia alle sentenze di questo Tribunale 19 marzo 2015, n. 443 e n. 444).
Ebbene, nel caso concreto, i ricorrenti evidenziano che la deliberazione impugnata determina “un immediato effetto sfavorevole sulla programmazione scolastica del Liceo Scientifico “Ilaria Alpi” per l’anno 2014/2015, che ha da subito registrato una forte contrazione del numero di iscrizioni per l’indirizzo di studio “scienze applicate”, passato da due classi con 47 unità  nell’anno scolastico (in corso) 2013/2014, a una sola classe con 21 unità  per il prossimo anno scolastico 2014/2015. Il tutto con intuibili riverberi anche sulla capacità  di impiego del personale docente presso il predetto Istituto scolastico, in termini di significativa riduzione dell’orario di lezione¦Ne discende, ancora, una diretta lesione della situazione soggettiva di ciascun docente impiegato presso il Liceo Scientifico “Ilaria Alpi”, il quale sarà  costretto, già  a partire dall’anno scolastico 2014/2015, a dover completare presso altri Istituti scolastici ubicati nei diversi Comuni della Provincia di Bari il monte “orario-cattedra” di diciotto ore settimanali di lezione previsto ex lege con inevitabili conseguenze, oltrechè in termini di peggioramento della condizione lavorativa, anche di dannosa atomizzazione della continuità  didattica”.
Anche nella memoria di replica depositata in data 30.4.2015, precisano che il loro interesse sarebbe confermato dal “rischio di una rilevante e costante contrazione nel tempo della richiesta di personale presso il Liceo scientifico di Rutigliano, con conseguenti, diretti riflessi sul monte “orario-cattedra” settimanale di lezione previsto ex lege”.
Per completezza di analisi, si evidenzia che dagli atti di giudizio (cfr. nota dell’Ufficio Scolastico Regionale del 22.7.2014 depositata dalla Regione Puglia in data 10.4.2015) si evince che “la istituzione di una prima classe in meno per il prossimo anno scolastico (circostanza peraltro inopinatamente riconducibile alla istituzione dell’indirizzo di Scienze Applicate presso il Liceo scientifico statale “Cartesio” di Triggiano e il Liceo scientifico statale “S.Simone” di Conversano) non ha determinato una situazione di soprannumerarietà  che, diversamente, comunque non sarebbe intervenuta. Difatti, esaminando la situazione dell’organico di diritto, per l’A.S. 2014/15 del Liceo Scientifico “I. Alpi” di Rutigliano si rileva una sola situazione di soprannumerarietà  (nella classe di concorso A049). Tale circostanza si sarebbe comunque verificata in quanto l’organico 2014/15 per la cl. A049 presenta 5 cattedre interne e 1 cattedra oraria composta di 12 ore + 8 ore di completamento presso il Liceo Statale “Don Milani” di Acquaviva”. Una eventuale ulteriore classe avrebbe al massimo consentito la formazione sempre di una cattedra oraria con un maggior numero di ore interne, ma non avrebbe eliminato la soprannumerarietà  giacchè risultano n. 7 docenti titolari con 6 cattedre complessive.”.
Questo Collegio ritiene che la deliberazione impugnata produca effetti diretti nei confronti dei soli Istituti scolastici coinvolti, mentre nei confronti del personale docente ricorrente produca effetti meramente indiretti, eventuali ed ipotetici.
L’interesse fatto valere dai ricorrenti si appalesa pertanto non concreto ed attuale, ma futuro ed eventuale, tenuto anche conto che non è dimostrato che dall’istituzione dell’indirizzo di studio “scienze applicate” presso i Licei situati in paesi limitrofi a quello in cui i ricorrenti prestano servizio, derivi loro – come effetto causale diretto – un effettivo pregiudizio.
Recentemente, sul punto, il Consiglio di Stato ha affermato che “E’ noto che il presupposto perchè venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell’interesse alla decisione, derivante da una lesione (nè paventata nè futura nè inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall’ordinamento. In base ai principi generali in materia di condizioni dell’azione, desumibili dall’art. 24, co. 1°, della Costituzione (<<tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) e dall’art. 100 c.p.c. (<<per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse>>), l’interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e l’idoneità  del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell’uno o dell’altro requisito, l’azione è inammissibile” (Cons. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4987).
Più nello specifico, il Consiglio di Stato ha precisato che “Deve essere ribadito, pertanto, che la mera titolarità  di un interesse protetto (di tipo sia oppositivo che pretensivo) non giustifica l’azione giudiziale, quando tale interesse non sia concretamente leso dall’atto, di cui si chiede la rimozione dal mondo giuridico, a fini di reale perseguimento di un bene della vita. Non a caso, una consolidata giurisprudenza esclude l’impugnabilità  di atti regolamentari o di provvedimenti amministrativi a carattere generale, quando la lesione possa scaturire non direttamente dagli stessi, ma solo da atti esecutivi non già  preordinati e vincolati (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 8 settembre 2009, n. 5258 e 18 aprile 2013, n. 2144; Cons. St., sez. III, 13 aprile 2011, n. 2292; Cons. St., sez. IV, 24 ottobre 2011, n. 5697; Cons. St. Ad. Gen., 6 giugno 2012, n. 3240)” (Cons. Stato, Sez. VI, 2 marzo 2015, n. 995).
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse a ricorrere.
In considerazione della peculiarità  della materia, questo Collegio ritiene che sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all’annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Paola Patatini, Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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