1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Permesso di soggiorno — Diniego
2. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno per attesa occupazione – Interruzione del rapporto di lavoro – Diniego
1. L’emersione del lavoro irregolare non può essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Il rilascio del permesso di soggiorno può conseguire soltanto alla stipula del contratto di soggiorno che deve essere finalizzato alla prosecuzione del rapporto di lavoro irregolare oggetto di emersione.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione è consentito solo in ipotesi eccezionali quali la morte del datore di lavoro. In assenza di elementi che dimostrino la preesistenza di un rapporto di lavoro (anche irregolare) non può essere rilasciato il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
N. 01228/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00347/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 347 del 2011, proposto da:
E. P., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Calefati, n. 269;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura di Bari e Sportello unico per l’Immigrazione, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo, n. 97;
per l’annullamento
-del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) presso la Prefettura di Bari, prot. n. P-BA7L/N/2009/102940-103333, adottato il 21.1.2011 e successivamente portato a conoscenza mediante lettera raccomandata in data 27.1.2011, con cui è stata rifiutata al ricorrente la convocazione per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
– del provvedimento di archiviazione della dichiarazione di emersione, prot. n. P-BA/L/N/2009/102940, adottato in data 6.9.2010 dallo Sportello Unico per l’Immigrazione e mai notificato al ricorrente;
-di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, dell’U.T.G. – Prefettura di Bari e del S.U.I. Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Uljana Gazidede e avv. dello Stato Lucrezia Principio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il presente gravame, notificato in data 16 febbraio 2011, il sig. P. E. ha impugnato il provvedimento dello Sportello unico per l’Immigrazione del 21 gennaio 2011, in epigrafe meglio indicato, con il quale gli è stata negata la convocazione per il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione; nonchè il presupposto e più risalente decreto di archiviazione dell’istanza di emersione di lavoro irregolare in data 6.9.2010, originariamente presentata -il 18.9.2009- dal sig. Vittorio Di Pierro, che l’odierno ricorrente assume di aver tardivamente conosciuto.
Il primo dei due provvedimenti si fonda sulla comunicazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della predetta istanza inviata, in data 30 giugno 2010, dallo stesso presunto datore di lavoro.
Il ricorrente riferisce di aver proposto ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere che la procedura di emersione sia completata; ma -allo stato degli atti- non se ne conoscono gli esiti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Bari e lo Sportello Unico per l’Immigrazione con atto prodotto in data 24.2.2011, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza 248/2011 di questa Sezione è stata negata la richiesta tutela cautelare.
All’udienza del 16 aprile la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Si prescinde dai possibili profili di tardività del gravame proposto avverso il predetto decreto di archiviazione poichè non vi è prova in atti dell’intervenuta tempestiva conoscenza di tale determinazione da parte dell’interessato.
Il ricorrente chiarisce in verità che l’interesse azionato non sarebbe quello diretto a concludere la procedura di emersione bensì ad ottenere il permesso di soggiorno per “attesa occupazione” (cfr. ricorso pag. 6, 1° cpv.); di tutta evidenza, tuttavia, che i due provvedimenti sono strettamente connessi tra loro, posto che il permesso per attesa occupazione, cui l’interessato aspira, presuppone la preesistenza di un rapporto di lavoro che, nella fattispecie, non può che fondarsi sul completamento della procedura di emersione (cfr. art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/98).
Il decreto di archiviazione, però, resiste alle paventate censure di violazione dell’art. 1-ter, comma 7, D.L. n. 78/09, conv. in legge n. 102/2009 e dell’art. 10 bis della legge n. 241/90.
Quanto all’art. 1 ter del D.L. 78/2009, non contempla affatto la possibilità che l’emersione del lavoro irregolare possa essere finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione. Dal tenore della norma emerge, di contro, che il perfezionamento della pratica -come già evidenziato in sede di provvedimento cautelare- possa conseguire soltanto alla stipula del contratto di soggiorno, il quale non può che essere finalizzato alla prosecuzione del rapporto di lavoro irregolare oggetto di emersione.
Ne sia riprova che il comma 7 in questione contempla in via esclusiva la possibilità che venga presentata domanda di rilascio di permesso di soggiorno per lavoro subordinato; non anche di permesso di soggiorno in attesa di occupazione.
E anche le invocate circolari, pur in disparte ogni considerazione sull’effettiva vincolatività di quanto ivi stabilito ove in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, delineano l’ipotesi del rilascio del permesso in attesa di occupazione come eventuale e collegata all’intervenuta interruzione del rapporto di lavoro per cause eccezionali, quali la morte del datore di lavoro; liddove, nella fattispecie, il datore di lavoro ha rappresentato, nella richiamata dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla conclusione del procedimento di emersione, una situazione in cui il rapporto di lavoro sembrerebbe non essersi mai instaurato.
Ciò stante, nell’incertezza della sussistenza dei presupposti per una valida dichiarazione di emersione, la dedotta violazione del citato art. 10 bis si risolve in una violazione rilevante sul piano meramente procedimentale, suscettibile di dequotazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della stessa legge n. 241.
3.- Il gravame avverso il decreto di archiviazione va, pertanto, respinto.
Conseguentemente, in assenza di elementi a sostegno dell’asserita preesistenza di un rapporto di lavoro e considerata l’impossibilità per l’Amministrazione intimata di indurre il datore di lavoro alla stipula di un atto di natura negoziale quale il contratto di soggiorno, il rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato -allo stato- legittimamente escluso.
Tutto quanto precede non preclude, tuttavia, che la questione possa -e debba- essere riconsiderata all’esito del giudizio promosso -come detto- dall’interessato ex art. 700 c.p.c., allorchè emergessero nuovi e diversi elementi di valutazione.
In considerazione, pertanto, dell’incertezza che ancora incombe sugli esiti finali della vicenda nonchè della natura della pretesa azionata, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)