Processo amministrativo – Giudizio cautelare – Ordinanza cautelare – Presupposti – Appalto pluriennale e carattere patrimoniale del danno – Periculum in mora – Non sussiste

L’istanza cautelare proposta in materia di affidamento di contratti pubblici non è assistita dal requisito del periculum in mora qualora l’appalto abbia durata pluriennale e il danno paventato abbia natura meramente patrimoniale e come tale non irreparabile.

N. 00507/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01021/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1021 del 2015, proposto da:

Gam S.r.l., Scardi Ristorazione, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola e Andrea Petito, con domicilio eletto presso Gennaro Notarnicola, in Bari, Via Piccinni, 150;

contro
Comune di Troia, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ignazio Lagrotta e Raffaele Di Giovine, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta, in Bari, Via Prospero Petroni, 15;
Azienda Sanitaria Locale Foggia;

nei confronti di
Impresa Markas S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Adami e Maurizio Di Cagno, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno, in Bari, Via Nicolai, 43;
Impresa Individuale “Agli Archi di Villa Maria”; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione n. 51 del 25.6.2015, a firma del Responsabile del III Settore (Tecnico-Manutentivo), con cui il Comune di Troia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto relativo al servizio di refezione scolastica ed ai lavori di adeguamento ed ampliamento del centro di cottura presso i locali della Scuola materna di via Aldo Moro;
– della nota del 26.6.2015 di comunicazione della predetta determina, di tutti i verbali di gara ed, in particolare, di quello del 18.11.2014, nella parte in cui è stata disposta l’ammissione alla procedura della Markas s.r.l., nonchè della determina n. 163 del 15.5.2015 di aggiudicazione provvisoria, della nota prot. n. 8052 del 20.5.2015 di comunicazione di quest’ultima, della nota prot. 9579 del 12.6.2015 del Comune resistente, del parere 9.1.2015 e delle note prott. nn. 18 e 105894 del 31.1.2015 dell’ASL FG, della nota prot. n. 3875 dell’11.3.2015 del Comune resistente, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè, ove occorra, per l’annullamento e/o per l’accertamento e/o declaratoria di nullità  della DIA sanitaria presentata dalla sig.ra Antonietta Pompa il 16.9.2014 ai fini della registrazione presso il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Foggia (contrassegnata IT-FG 071 058 -271 A/B);
nonchè della DIA presentata il 16.10.2014 (contrassegnata IT-FG 071 058 -276 A/B), relativa allo stesso centro di cottura;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Troia e dell’Impresa Markas S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Gennaro Rocco Notarnicola, per la ricorrente, avv. Ignazio Lagrotta, anche su delega dell’avv. Raffaele Di Giovine, per il Comune, e avv. Maurizio Di Cagno, per la controintreressata;
 

Rilevato che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, l’istanza cautelare così come introdotta non appare essere assistita da un sufficiente periculum in mora;
Rilevato, in particolare, che l’appalto oggetto di contestazione risulta essere stato aggiudicato per una durata complessiva di 9 (nove) anni;
Rilevata, altresì, la patrimonialità  mera del danno ipotizzato, da considerarsi pertanto – in sè – non irreparabile;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)