Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Esclusione per irregolarità non accertate in via definitiva – Riammissione alla procedura di gara
Qualora nel corso di una procedura di gara vengano riscontrate a carico di una ditta partecipante procedure conseguenti a contestazioni di irregolarità fiscali, queste non possono determinarne l’esclusione se non siano state accertate in via definitiva, ai sensi dell’art.38, co.1, lett. g) del D. Lgs. 163/2006. Pertanto la concorrente esclusa deve essere riammessa alla gara, la quale dovrà riprendere ai fini dell’espletamento della successiva fase di valutazione delle offerte.
N. 00513/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00681/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S.R.L. Metropol, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Malena e Stefania Miccoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Bari, Via Amendola, 170/5;
contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, Piazza Garibaldi, 23;
nei confronti di
Cosmopol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Pennetta e Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, Via Nicolai, 43;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota del 14.5.2015, con la quale è stata comunicata alla Metropol S.r.l. l’esclusione dalla gara bandita dal Comune di Foggia per l’affidamento del servizio di vigilanza armata degli immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia e delle sedi degli Uffici Giudiziari per il periodo 2015-2019- CIG 6165112B5B;
– del verbale della seduta del 14.5.2015 durante la quale è stata disposta la menzionata esclusione e contestualmente aggiudicata in via provvisoria la gara a Cosmopol S.p.A.;- di tutti gli altri atti specificamente indicati in ricorso;
-di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso agli atti impugnati;
nonchè per la riammissione di Metropol alla procedura di gara, con condanna della stazione appaltante a proseguire la selezione;
-nonchè per l’annullamento dell’affidamento d’urgenza;
– e per la condanna della Amministrazione al risarcimento per equivalente del danno subito;
nonchè, per motivi aggiunti, depositati in data 28 Luglio 2015:
– della nota prot. 65874 del 21.7.2015 (16245/2015) comunicata via p.e.c. in pari data, con la quale il Comune di Foggia ha informato Metropol S.r.l. che, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 869 del registro generale delle determinazioni del 21.7.2015, la stessa era stata esclusa per la seconda volta dalla procedura di gara per l’affidamento del servizio di vigilanza armata degli immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia e delle sedi degli Uffici Giudiziari;
– della predetta Determina Dirigenziale n. 869 del registro generale delle determinazioni del 21.7.2015 con la quale l’Ente prende atto di quanto disposto nel verbale del 21.7.2015 ed aggiudica definitivamente il servizio alla Cosmopol;
– del verbale relativo alla seduta del giorno 15.7.2015 con il quale la Commissione esclude per la seconda volta la Metropol dalla gara per asserita grave irregolarità fiscale ed aggiudica provvisoriamente il servizio alla Cosmopol;
– della nota prot. gen. 65963 del 21.7.2015 (prot. 16269/2015) con la quale è comunicato alla Metropol con p.e.c. la cessazione del servizio dalla stessa svolto, con contestuale affidamento in via d’urgenza alla società Cosmopol, con decorrenza dalle ore 00:00 del 22.7.2015;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso agli atti impugnati, ancorchè sconosciuto alla ricorrente.
Motivi Aggiunti depositati in data 7 Agosto 2015:
– del Dispositivo dirigenziale di sospensione dell’efficacia dell’affidamento in via d’urgenza alla società Cosmopol s.p.a. del servizio di vigilanza armata degli immobili di proprietà e di pertinenza del Comune di Foggia e delle sedi degli uffici giudiziali, e ripristino del servizio in capo alla società Metropol s.r.l. prot. 67065 del 24.7.2015 a firma del Comandante della Polizia Municipale del Comune di Foggia;
– della determina n. 847 del 21.7.2015;
– ove occorra del verbale di affidamento d’urgenza del servizio di vigilanza prot. gen. 65957 sottoscritto il 21.7.2015;
– di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso agli atti impugnati ancorchè sconosciuti alla ricorrente;
– nonchè
– di tutti gli atti già impugnati con i motivi di cui al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti del 19.6.2015 e del 21.7. 2015 che devono intendersi qui di seguito tutti integralmente richiamati;
– nonchè per la riammissione di Metropol alla gara, con condanna dell’Amministrazione a proseguire la selezione con l’apertura della busta contenente l’offerta economica prodotta dalla ricorrente onde procedere alla sua aggiudicazione della gara de qua;
– nonchè per il risarcimento per equivalente da liquidarsi nella misura del 10% dell’offerta di gara, oltre ai costi della partecipazione alla stessa, fatti salvi ulteriori importi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Foggia e di Cosmopol S.p.A.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv.ti Massimo Malena e Stefania Miccoli, per la ricorrente, avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, per il Comune e avv. Valeria Pellegrino, su delega dell’avv. Gianluigi Pellegrino, per la controinteressata;
Considerato che, sia pur ad un sommario esame, l’istanza cautelare appare meritevole di accoglimento atteso che le irregolarità fiscali contestate alla ricorrente non possono considerarsi definitivamente accertate ai sensi dell’art.38, co.1, lett. g) e come tali, non possono determinarne l’esclusione dalla procedura in questione;
Ritenuto altresì che l’ulteriore violazione contestata alla società , con riferimento alla lett. h) della norma sopra detta, non possa allo stesso modo ritenersi sussistente attesa l’evidente connessione tra le due ipotesi;
Ritenuto pertanto che in esecuzione del presente decisum la ricorrente dovrà essere riammessa alla gara, la quale dovrà riprendere ai fini dell’espletamento della successiva fase di valutazione delle offerte;
Compensate infine tra parti le spese della presente fase in ragione della particolarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Unica, accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’efficacia del provvedimento di esclusione a carico della ricorrente e di aggiudicazione in favore della controinteressata.
Conferma per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 10.2.2016.
Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)