Procedimento amministrativo – Provvedimento – Procedura selettiva- Predeterminazione criteri stringenti – Valutazione numerica – Assenza vizi macroscopici – Sufficienza 

Non sussite il fumus boni juris necessario per la sospensione dell’efficacia di un provvedimento con cui è stato approvato l’elenco delle proposte di ricerca da assegnare all’università  qualora i criteri di valutazione delle proposte siano dettagliati ed articolati, la valutazione effettuata dagli esperti non sia affetta da macroscopici vizi di illogicità  o travisamento dei fatti, il punteggio numerico assegnato risulti sufficiente in ragione della specificazione dei criteri di valutazione.

N. 00517/2015 REG.PROV.CAU.
N. 01007/2015 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezioni Unite)
ha pronunciato la presente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2015, proposto da:

Andrea Musio, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Vantaggiato, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6;

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Puglia – Bari in Bari, P.za Massari, 6; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determina n. 628 del 17.12.2014 pubblicata il 24.12.2014 con cui è stato approvato l’elenco delle 170 proposte da assegnare all’Università  e per singolo Dipartimento Universitario assegnatario a conclusione delle procedure istruttorie dell’intervento FutureInResearch;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Michele Didonna, su delega dell’avv. Angelo Vantaggiato, e avv. Isabella Fornelli, su delega dell’avv. Maddalena Torrente;
 

Considerato che, sia pure ad un esame sommario, non ricorre una favorevole prognosi in ordine all’accoglimento del ricorso, atteso che, come già  rilevato dalla Sezione (Ord. 173/2015):
– i criteri di valutazione censurati appaiono invero dettagliati ed articolati;
– la valutazione degli esperti, attenendo alla sfera tecnico – discrezionale, è sindacabile unicamente in presenza di vizi macroscopici di illogicità  o travisamento dei fatti, non ravvisabili nella specie;
– il punteggio numerico assegnato può infine ritenersi sufficiente in ragione della specificazione dei criteri di valutazione (in tal senso anche Tar Bari, Sez. I, n. 1636/2014);
Ritenuto infine che in ragione della natura e peculiarità  della controversia, possono compensarsi tra le parti le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Unica, respinge l’istanza cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà  eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/09/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)