1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Poteri del Giudice dell’ottemperanza – Limiti
2. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza del G.O. – Condanna generica della P.A. al pagamento – Inammissibilità
1. Per consolidata e costante giurisprudenza, nel giudizio per l’ottemperanza della sentenza emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi a dare attuazione al giudicato civile senza alcuna possibilità di integrazione; ne consegue che, ogni pretesa avanzata dal ricorrente che esuli dai confini del giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, debba essere fatta valere unicamente innanzi al giudice ordinario, titolare sulla giurisdizione del rapporto sostanziale.
2. Nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, è possibile chiedere l’esecuzione di sentenza civile di condanna della P.A. al pagamento di somme solo qualora l’ammontare della prestazione spettante sia determinata ovvero determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici operazioni aritmetiche, da eseguirsi sulla base di elementi di fatto desumibili dalla sentenza ottemperanda. Qualora, invece, l’accertamento giudiziale della pretesa sia solo generico, per cui ai fini della relativa quantificazione sia richiesto lo svolgimento di ulteriori accertamenti, peraltro riservati al giudice ordinario munito di giurisdizione, occorre necessariamente procedere innanzi a tale giudice al fine della preliminare specificazione delle somme spettanti.
N. 00942/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00522/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 522 del 2015, proposto da:
Sabina Damiani, rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Savella, Sabino Carpagnano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari, Piazza Massari, Bari;
contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 765/2012 emessa dal Tribunale Ordinario di Trani – Sez. Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con atto notificato il 10 aprile 2015, depositato il successivo 24 aprile, la sig.ra Sabina Damiani agisce per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro – n. 765/2012, depositata il 6 febbraio 2012.
Il giudice della Sezione Lavoro, con la menzionata sentenza, ha condannato la ASL BT a consentire alla ricorrente “di partecipare – ora per allora- alla procedura” relativa alla selezione interna per il conferimento ai sensi dell’art. 4 del CCNL 10.04.2008 comparto Sanità , di incarico di coordinamento “dei posti del Ruolo Sanitari indicati nell’allegato1”, previa disapplicazione dei provvedimenti n. 350 del 3.3.2010 e n. 593 del 14.4.2010, del Direttore Generale dell’ASL BT, nonchè di tutti gli atti presupposti, “anche se non in possesso” dei titoli specificati nel dispositivo della sentenza.
L’ASL BT è stata, altresì, condannata a “corrispondere alla ricorrente l’indennità di coordinamento di cui all’art. 10 del CCNL 20.09.2001, per il Comparto Sanità , 2° Biennio economico 2000- 2001, dal mese di marzo 2008 ad oggi e cioè per il periodo in cui ha svolto, di fatto e senza soluzione di continuità , mansioni di coordinatore del Centro Diurno di Salute Mentale di Canosa di Puglia”, oltre al pagamento della somma di € 2.000,00 euro a titolo di spese di lite, oltre rimborso delle spese generali, all’IVA e al CAP..
L’odierna ricorrente riferisce che la ASL BT ha proposto appello avverso la sentenza suindicata, e che la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 1955 del 10.07.2014, pubblicata in data 11.09.2014, ” ha dichiarato improcedibile l’appello”, rimasta in oppugnata.
Evidenzia, tuttavia, che la sentenza n. 765/2012 non è stata eseguita, attesa la condotta omissiva dell’ASL BT.
Nel depositare il ricorso introduttivo del presente giudizio ha chiesto a questo T.A.R. di “prescrivere le modalità di ottemperanza della sentenza de qua, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione nominando, ove occorra,un commissario ad acta e fissando la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva”.
Ha allegato al ricorso copia autentica di entrambe le menzionate sentenze, unitamente all’attestazione del cancelliere della Corte D’Appello di Bari del 25.03.2015, nella quale si certifica che avverso la sentenza n. 1955/2014 non sono stati proposti nè ricorso per Cassazione, nè istanza di revocazione di cui ai nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c.
2. L’ASL BT, regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3. Nella camera di consiglio dell’11 giugno 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La richiesta formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
L’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. statuisce che l’azione di ottemperanza possa essere proposta per conseguire l’attuazione “delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Il Collegio, con riferimento specifico al giudizio per l’ottemperanza della sentenza emessa dal giudice ordinario, rileva come – per giurisprudenza consolidata e condivisa – il giudice amministrativo non può che limitarsi all’attuazione del disposto della pronuncia del giudice civile passata in giudicato, trovando in esso un limite invalicabile.
Il giudice amministrativo deve, in sostanza, svolgere un’attività esecutiva senza possibilità d’integrare la sentenza civile in quanto, in particolare nell’ipotesi di giudizio sul rapporto di pubblico impiego (quale quello di cui qui si chiede l’ottemperanza) ove gli si riconoscesse una “cognitio” piena, con possibilità di modificare ed integrare la sentenza del giudice ordinario, attraverso il giudizio d’ottemperanza recupererebbe il ceduto sindacato sul rapporto di pubblico impiego ove difetta di giurisdizione”(Cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 561 del 2.2.2009; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, n. 50 del 09.02.2012).
“La cognitio piena che esercita oggi il giudice civile sugli atti dell’amministrazione datore di lavoro riduce, infatti, lo spazio di cognizione del giudice dell’ ottemperanza, che non potrà modificare o integrare la sentenza del giudice ordinario, ma solo dargli attuazione, analogamente a quanto già ritenuto per l’ottemperanza delle sentenze del giudice civile di condanna al pagamento di una somma di denaro” (Cfr. T.A.R. Puglia, Lecce Sez. I, sent. n. 2890 del 20.12.2010; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 4 ottobre 2004, n. 751).
Ne consegue che, ogni pretesa avanzata da parte ricorrente che esuli dai confini del giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, debba essere fatta valere unicamente innanzi al giudice ordinario, titolare della giurisdizione sul rapporto sostanziale, e non innanzi al giudice amministrativo dell’ottemperanza che si deve limitare ad eseguire il giudicato civile, senza possibilità di alcun quid novi.
Sulla base di quanto esposto, la domanda di ottemperanza non può essere accolta.
Le misure richieste da parte ricorrente potrebbero difatti essere assunte dal giudice ordinario, titolare della giurisdizione sul rapporto sostanziale, ma non dal giudice amministrativo dell’ottemperanza che si deve limitare ad eseguire il giudicato civile, senza possibilità di alcun quid novi.
Nella sentenza azionata nel caso di specie l’ASL BT è stata condannata a consentire alla ricorrente di partecipare ora per allora alla selezione interna, anche se non in possesso dei titoli che l’amministrazione ha prescritto affinchè gli assistenti sociali potessero ambire al coordinamento. Ogni valutazione sull’attività consequenziale a tale pronuncia impone un sindacato riservato al giudice ordinario.
5. La sentenza del giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, ha inoltre, condannato l’ASL BT a corrispondere alla ricorrente l’indennità di coordinamento, senza quantificazione dell’ammontare dell’importo, limitandosi al richiamo all’art. 10 del CCNL 20.09.2001, per il comparto Sanità , 2° biennio economico 2000-2001, dal mese di marzo 2008 e fino al momento della pronuncia della sentenza, indicato come periodo in cui la ricorrente ha svolto “di fatto e senza soluzione di continuità , mansioni di coordinatore del Centro Diurno di Salute Mentale di Canosa di Puglia”.
Il richiamato art. 10 del CCNL distingue per l’indennità di coordinamento, una parte fissa e una parte variabile.
Dalla sentenza di cui si chiede l’ottemperanza non emergono elementi sulla base dei quali procedere alla relativa quantificazione, con le distinzioni delle voci.
Secondo consolidato orientamento condiviso da questo T.A.R. “il creditore non può agire in executivis dinanzi al giudice amministrativo, ove le somme a lui spettanti non siano suscettibile di determinazione mediante semplici operazioni aritmetiche, eseguibili sulla base di elementi di fatto contenuti nella stessa sentenza o in quella cui si fa rinvio, essendo a tal fine necessario lo svolgimento di imprescindibili ulteriori accertamenti giudiziali, previa acquisizione dei dati istruttori all’uopo necessari, che richiedono un distinto successivo giudizio dinnanzi al giudice munito di giurisdizione (i.e. giudice ordinario) ai fini della liquidazione del quantum. Nel giudizio per ottemperanza che si svolge innanzi al giudice amministrativo, infatti, è possibile chiedere l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario di condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme, solo ove l’ammontare della prestazione spettante all’interessato sia determinata ovvero determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici operazioni aritmetiche, da eseguirsi sulla base di elementi di fatto desumibili dalla sentenza ottemperanda. Qualora, invece, l’accertamento giudiziale della pretesa sia solo generico, per cui ai fini della relativa quantificazione sia richiesto lo svolgimento di ulteriori accertamenti, peraltro riservati al giudice ordinario munito di giurisdizione, occorre necessariamente procedere innanzi a tale giudice al fine della preliminare specificazione delle somme spettanti (v. in tal senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; Cass. Sez. Lav. 23 aprile 2009, n. 9693; Cass. Sez. Lav. 29 ottobre 2003, n. 16259; Cass. Sez. Lav. 11 giugno 1999, n. 5784)”.
Nel caso di specie, in particolare, viene in rilievo una sentenza civile di condanna generica non costituente valido titolo esecutivo per difetto del requisito di liquidità del diritto portato dal titolo esecutivo ex art. 474 cod. proc. civ..
6. Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
In mancanza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata, non v’è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Viviana Lenzi, Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)