Professioni e mestieri – Collaborazione coordinata e continuativa – Acquisizione esperienza professionale –  Associazioni di volontariato – Equiparazione con impresa – Ammissibilità  

àˆ illegittimo il provvedimento di esclusione da una selezione pubblica per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa del candidato che possieda il requisito dell’esperienza lavorativa maturata, come richiesto dal bando (nella specie biennale) sebbene detta attività  sia stata svolta presso un’associazione di volontariato, dovendo concludere che la professionalità  maturata presso detti enti sia equiparabile a quella svolta preso imprese con scopo di lucro, alle quali le prime, superata una prospettiva prettamente economica, sono equiparate  sotto tutti i profili legislativi, ivi compresi gli obblighi per la tutela della sicurezza dei lavoratori (d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3, comma 12 bis).
 

N. 00916/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00466/2014 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 466 del 2014, proposto da: 
Silvia Rizzello, rappresentata e difesa dagli avv.ti Cecilia Frajoli Gualdi , Maurizio Di Cagno e Pietro Adami, con domicilio eletto presso l’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, alla via Nicolai,n. 43; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanna Corrente, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via M. Celentano, n. 27; 

per l’annullamento
– del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 14 incarichi di collaborazione, coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, da conferire ad esperti mediatori interculturali, conosciuto dalla ricorrente in data 27 marzo 2014;
– del provvedimento prot. n. 509/69/2, denominato “Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 14 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, da conferire ad esperti mediatori/mediatrici interculturali. Elenco candidati ammessi e non ammessi”;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ancorchè sconosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maurizio Di Cagno e avv. Giovanna Corrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra Rizzello ha chiesto l’annullamento del provvedimento di esclusione dalla procedura selettiva per il conferimento di quattordici incarichi di collaborazione coordinata e continuativa da conferire ad esperti mediatori interculturali, indetto dall’Azienda sanitaria resistente con apposito avviso pubblico.
L’avviso in questione prevedeva tra i requisiti di ammissione l'”esperienza lavorativa documentata almeno biennale prestata presso enti pubblici e/o privati in qualità  di mediatore/trice culturale/interculturale/linguistico-culturale, coerente con le finalità  del presente avviso e con l’oggetto dell’attività  di incarico” (art. 4, comma 3, lett.d).
Si è costituita in giudizio l’Azienda sanitaria intimata con atto depositato in data 12 maggio 2014, chiedendo il rigetto del gravame.
Con ordinanza di questa Sezione n. 270/2014 è stata accordata la richiesta tutela cautelare sul presupposto che “¦non può escludersi il carattere di “esperienza lavorativa” alle prestazioni svolte dalla ricorrente in regime di volontariato e senza retribuzione, anche tenuto conto dell’equiparazione delle due attività  ai fini delle disposizioni di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. n. 106/2009″.
All’udienza del 19 marzo 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è fondato e va accolto.
Come anticipato sub 1, l’art.4 dell’avviso pubblico prevedeva quale requisito specifico di partecipazione l'”esperienza lavorativa documentata almeno biennale”. Il punto controverso verte sulla possibilità  di ricomprendervi lo stesso tipo di attività  ma espletata senza ricevere retribuzione; vale a dire a titolo di volontariato.
Per attività  di volontariato si intende, infatti, ogni prestazione di lavoro gratuita, generalmente preordinata a conseguire specifica esperienza professionale.
La definizione comune è stata recepita dalla normativa di settore, il d.lgs. n. 266/91, non senza elaborazione. All’art. 2 ne viene disciplinato il contenuto, ponendone in rilievo per un verso i classici caratteri della personalità , spontaneità  e gratuità  ma rimarcandone, per altro verso, la finalità  prettamente solidaristica ed escludendo tassativamente che possa essere remunerata con una controprestazione a carattere economico, fatta eccezione per il mero rimborso spese.
La stessa disposizione ne sancisce l’incompatibilità  con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo; ciò che tuttavia non può tradursi -come suggerito dalla difesa dell’Amministrazione resistente- nell’assoluta estraneità  delle due esperienze al di fuori del divieto di rimunerazione della prestazione, destinato a valere in via esclusiva per l’attività  di volontariato.
Non si rilevano, cioè, nella riportata definizione normativa elementi tali da far escludere l’equiparabilità  delle due prestazioni a scopi diversi, quale quello che viene qui in considerazione, di acquisizione della relativa esperienza professionale.
Al contrario, elementi a favore dell’assimilazione delle due esperienze, ove ci si ponga in un’ottica diversa da quella “economica” presa in considerazione dalla norma di settore, si traggono innanzitutto dalla disciplina della sicurezza sul posto di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/08, che espressamente equipara l’attività  di volontariato a quella lavorativa (cfr. art. 3, comma 12 bis nel testo modificato dal d.lgs. n. 106/2009).
Ulteriori argomenti a sostegno dell’interpretazione suggerita si traggono poi dall’elaborazione giurisprudenziale della nozione di “impresa sociale”, dalla quale emerge l’assoluta compatibilità  tra i fini solidaristici e l’assenza di scopo di lucro da un lato, caratterizzanti l’attività  di volontariato e il requisito della “professionalità ” dell’attività  espletata dall’altro, connaturata alla definizione di imprenditore e di impresa.
Proprio da ultimo il Consiglio di Stato, nell’ammettere la partecipazione alla gare pubbliche delle associazioni di volontariato quali imprese sociali, ha chiarito espressamente che “l’assenza di scopo di lucro non esclude¦che tali soggetti possano esercitare un’attività  economica e che, dunque, siano ritenuti “operatori economici”, potendo soddisfare i necessari requisiti per essere qualificati come “imprenditori”¦” (cfr. Sez. III, 15.4.2013, n. 2056; in termini Sez. VI, 23.1.2013, n. 387).
Nella fattispecie, peraltro, l’avviso di selezione si è limitato a far riferimento all'” esperienza lavorativa”, svolta per un certo lasso di tempo, in una certa qualità , semplicemente “prestata” presso enti pubblici o privati, “coerente con le finalità ” dell’avviso stesso e con l’oggetto dell’attività  dell’incarico; senza aggiungere alcuna ulteriore specificazione nella direzione poi emersa in sede di esclusione.
3.- In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, annullata l’esclusione gravata. In considerazione della particolarità  della questione sottesa alla controversia, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di esclusione gravato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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