Sanità  e farmacie – Servizio sanitario – Procedura di stabilizzazione del personale precario – Illegittimità  costituzionale legge regionale – Provvedimenti di stabilizzazione –  Nullità 

àˆ legittimo l’atto con il quale la ASL/BA ha dichiarato nulli i provvedimenti adottati in applicazione dell’art. 3, comma 40, L. Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, a seguito della declaratoria di incostituzionalità  della detta normativa, conferendo ai dirigenti medici interessati dalle stabilizzazioni annullate contratti di lavoro a tempo determinato e/o libero professionale. Infatti, il citato provvedimento si limita a dare esecuzione, in esercizio di una potestà  totalmente vincolata, alla sentenza della Corte Costituzionale 7 febbraio 2011, n. 42, recante la declaratoria di illegittimità  della fonte regolatrice summenzionata, nonchè al disposto di cui all’art. 16, comma 8, D.L. n. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 11 luglio 2011, n. 111. 

N. 00915/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02028/2011 REG.RIC.
logo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2028 del 2011, proposto da: 
Barbara Di Candia, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Lucia Venneri, con domicilio eletto presso l’avv. Alessandro Russi in Bari, al corso V. Emanuele n.60; 

contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso la sede dellì’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare Starita n. 6; 

per l’annullamento
– della delibera A.S.L. Bari n. 1352 del 14.7.2011;
– del successivo contratto di lavoro a tempo determinato prot. 133767/2 del 4.8.2011;
– di tutti gli atti presupposti consequenziali e comunque connessi;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Maria Lucia Venneri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 8 novembre 2011, la dott.ssa Di Candia ha impugnato la deliberazione di DG della ASL BA n. 1352/2011, con cui sono state adottate le misure necessarie per ottemperare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2011, recante declaratoria di illegittimità  costituzionale dell’art. 3, comma 40, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40; disposizione, quest’ultima, che aveva autorizzato la “stabilizzazione del personale del ruolo della dirigenza medico veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa assunto con incarico a tempo determinato e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge”.
In particolare, con l’atto impugnato, l’ASL BA ha dichiarato nulli i provvedimenti adottati in applicazione della norma dichiarata incostituzionale e conferito ai Dirigenti medici interessati dalle stabilizzazioni annullate contratti di lavoro a tempo determinato e/o libero professionale.
La ricorrente impugna, altresì, il proprio contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato in esecuzione della citata deliberazione n.1352 e chiede il risarcimento del danno che assume di aver patito per effetto del comportamento dell’Azienda sanitaria, da determinarsi “in riferimento alla posizione che la stessa avrebbe acquisito ove fosse stata stabilizzata e/o equitativamente”.
In effetti, tale richiesta risarcitoria rappresenta il petitum sostanziale dell’azione proposta, ricavandosi dal tenore complessivo dell’atto che la ricorrente abbia in realtà  inteso far valere il pregiudizio asseritamente subito in dipendenza dell’inattività  dell’Azienda sanitaria intimata in relazione al processo di stabilizzazione di cui si tratta.
La ASL si è costituita in giudizio con una memoria di mera forma.
Alla pubblica udienza del 26 giugno 2014, fissata per la trattazione del ricorso nel merito, si è ritenuto necessario acquisire, ai fini del decidere, una dettagliata relazione da parte della ASL resistente sulle ragioni del ritardo nel processo di stabilizzazione riguardante l’odierna ricorrente, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5546/2010 e circa la posizione che la stessa avrebbe acquisito se il processo di stabilizzazione stesso fosse stato tempestivamente concluso (ordinanza n. 1247/2014).
Al predetto adempimento l’Amministrazione sanitaria ha ottemperato con relazione prot. n. 231611/1 in data 19.12.2014, a firma del Direttore Generale f.f., pervenuta alla Segreteria di questo Tribunale in data 22.12.2014, nella quale si sono illustrati i passaggi tecnico amministrativi compiuti per dare applicazione all’art. 3, comma 40, della l.r. n. 40/2007; nonchè, a seguito dell’emanazione della sentenza n. 42/2011 del Giudice delle leggi, per la rimozione degli effetti prodotti dalla norma dichiarata incostituzionale.
All’udienza del 19 marzo 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.- In via preliminare, va declinata la giurisdizione in relazione alla domanda di annullamento del contratto di lavoro a tempo determinato in data 4 agosto 2011, poichè ricadente nella giurisdizione del Giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2011.
3.- Quanto alle ulteriori domande, il ricorso non può trovare accoglimento, anche prescindendo dalle conseguenze in termini di inammissibilità  del gravame della mancata impugnazione, da parte della dott.ssa Di Candia, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1384 del 21 giugno 2011 e della deliberazione di CS ASL n. 1332 del 4 luglio 2011; atti citati nel corpo del provvedimento impugnato e ad esso presupposti che hanno, rispettivamente, compulsato e disposto la rimozione degli effetti delle stabilizzazioni illegittime.
3.1.- In particolare, quanto all’impugnazione della deliberazione ASL n. 1352/2011, il gravame è inammissibile per genericità , giacchè -come anticipato sub 1- le censure articolate in ricorso sono dirette a far valere il ritardo dell’Amministrazione a fini risarcitori e non già  l’illegittimità  della predetta delibera.
In ogni caso, il citato provvedimento si limita a dare esecuzione, in esercizio di una potestà  totalmente vincolata, alla sentenza della Corte Costituzionale n. 42/2011, recante declaratoria di illegittimità  della fonte regolatrice a base dell’intera procedura di stabilizzazione, nonchè al disposto di cui all’art. 16, comma 8, d.l. 98/2011, convertito con l. 111/2011, del seguente tenore: “I provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, incluse quelle derivanti dalla stabilizzazione o trasformazione di rapporti a tempo determinato, nonche’ gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l’illegittimità  costituzionale sono nulle di diritto e viene ripristinata la situazione preesistente a far data dalla pubblicazione della relativa sentenza della Corte Costituzionale. Ferma l’eventuale applicazione dell’articolo 2126 del codice civile in relazione alle prestazioni eseguite, il dirigente competente procede obbligatoriamente e senza indugio a comunicare agli interessati gli effetti della predetta sentenza sul relativo rapporto di lavoro e sul correlato trattamento economico e al ritiro degli atti nulli”.
In capo alla ASL, dunque, non residuava alcun margine di apprezzamento discrezionale, apparendo ineludibile l’obbligo di porre nel nulla le procedure di stabilizzazione in itinere e finanche i rapporti di lavoro già  instaurati con i Dirigenti medici che avessero già  conseguito l’inquadramento a tempo indeterminato in applicazione della più volte richiamata legge regionale n. 40/2007.
3.2.- Tali considerazioni inducono a ritenere inconferente anche la tempistica impiegata dalla ASL per l’espletamento delle procedure di stabilizzazione e, dunque, infondata l’azione risarcitoria.
Le procedure hanno invero scontato tempi tecnici necessariamente protratti, come evidenziato nella relazione della Direzione Generale della ASL e, quand’anche fossero state definite e concluse tempestivamente, non avrebbero potuto produrre, nella sfera giuridica della odierna ricorrente, posizioni giuridiche legittime e dotate di connotati di stabilità  e certezza. Ed invero, un eventuale reclutamento a tempo indeterminato fondato sulla legge di stabilizzazione regionale sarebbe risultato radicalmente invalido a seguito dell’annullamento della fonte regolatrice da parte del Giudice delle leggi, nonchè ai sensi dell’art 16, comma 8, d.l. 98/2011 citato.
Del resto è documentato in atti che, attraverso la deliberazione impugnata, la ASL ha preso atto della nullità  degli atti compiuti e dei contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in applicazione della fonte regolatrice regionale dichiarata illegittima; e peraltro, dalla relazione prodotta in giudizio in esecuzione degli incombenti istruttori, emerge che la potestà  di ritiro è stata esercitata nei confronti di tutti i Dirigenti medici interessati alla stabilizzazione, con conseguente inconfigurabilità  anche dei profili di disparità  di trattamento lamentati dalla ricorrente.
Sotto tale specifico aspetto, va dato atto dell’inconferenza delle procedure conciliative promosse dalla ASL nei confronti dei Dirigenti medici che hanno impugnato dinanzi al Giudice del lavoro i provvedimenti di risoluzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato insorti per effetto delle stabilizzazioni. Infatti, il provvedimento ASL che autorizza le conciliazioni con i Dirigenti che abbiano ottenuto tutela dall’AGO risulta condizionato risolutivamente all’esito dei contenziosi pendenti (cfr. deliberazione di DG n. 2002 del 26 novembre 2012 versata in atti); sicchè si tratta di conciliazioni che non determinano il venir meno dei provvedimenti di licenziamento adottati in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale più volte citata e dell’art. 16, comma 8, d.l. 98/2011 cit., e che prevedono la prosecuzione dei rapporti di lavoro solo fino alla conclusione dei giudizi pendenti in sede AGO.
4.- In estrema sintesi, la deliberazione gravata si atteggia quale atto dovuto e il lamentato pregiudizio (mancata stabilizzazione) non si fonda sulla contestata condotta omissiva (ritardo nella conclusione del procedimento di stabilizzazione della ricorrente), restando esclusa la configurabilità  del nesso di causalità  necessario a paventare un’ipotesi di responsabilità  in capo all’Amministrazione.
Considerata, tuttavia, la particolarità  della questione giuridica sottesa alla presente controversia e in considerazione della condotta processuale della ASL, sussitono obiettive ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) declina la giurisdizione quanto all’impugnazione del contratto a tempo determinato in data 4 agosto 2011, poichè ricadente nella giurisdizione del Giudice ordinario dinanzi al quale la controversia potrà  essere riassunta nei termini di legge;
b) lo dichiara inammissibile nella restante parte impugnatoria;
c) respinge l’istanza risarcitoria;
d) compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria