1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti generali di partecipazioni – Dichiarazioni rese dal rappresentante legale – Assenza di nominatività – Ammissibilità – Soccorso istruttorio
2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – requisiti generali di partecipazioni – Amministratore cessato dalla carica – Obbligo di dichiarazione – Assenza di espressa previsione nel bando di gara – Non sussiste
3. Contratti pubblici – Gara – Procedura aperta – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione dell’offerta – Indicazione dei subcriteri – Obbligo – Non sussiste
4. Contratti pubblici – Gara – Procedura – Violazione principi custodia degli atti di gara – Limiti e condizioni
1. Secondo quanto statuito dall’Adunanza plenaria del 30 luglio 2014, n. 16, le dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell’impresa partecipante alla gara, ai sensi del”art. 38 del d. lgs. 163/2006, anche se rese in modo cumulativo con riferimento agli altri soggetti tenuti a renderle secondo la disposizione richiamata, devono ritenersi ammissibili, anche in considerazione della facoltà della stazione appaltante di prevedere il soccorso istruttorio (nel caso di specie, peraltro, l’impresa aveva utilizzato moduli predefiniti allegati al bando).
2. In assenza di espressa revisione del bando di gara, non vi è l’obbligo per il rappresentante legale dell’impresa di fornire le dichiarazioni di cui all’art. 38 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 anche con riferimento agli amministratori cessati dalla carica.
3. Nell’ambito della procedura di gara aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa non sussiste l’obbligo della commissione valutatrice di individuare, ai sensi dell’art. 86 art. 86 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 i subcriteri di valutazione dell’offerta rientrando dette procedure nell’all. A II B e quindi sottoposte all’applicazione soltanto di alcune norme del codice.
4. Nelle procedura di gara la violazione dei principi cdi custodia delle offerte risulta fondata soltanto quando è suffragata da elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, appaiano suscettibili di aver inciso sulla genuinità dell’offerta.
N. 00912/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01632/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1632 del 2013, proposto da:
Adapta s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso l’avv. Ugo Patroni Griffi in Bari, alla piazza Luigi di Savoia, n. 41/A;
contro
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal prof. avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Abate Eustasio n. 5;
nei confronti di
Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., , rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Piccinni, n. 150;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
– della deliberazione del Direttore Generale n. 457 del 25 ottobre 2013, comunicata alla ricorrente con nota n. 19727 del 28 ottobre 2013, recante aggiudicazione definitiva in favore della società Lavit della procedura per “l’affidamento del servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica dei dispositivi tessili, dei dispositivi medici sterili per l’allestimento del teatro operatorio e degli accessori” e di ogni altro atto, presupposto, connesso o consequenziale, con specifico riferimento alle determinazioni della Commissione di ammettere alla gara la Società Lavit e ai relativi verbali di gara;
– in subordine, dei verbali di gara nelle parti e per i motivi meglio indicati in narrativa e di ogni altro presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa la deliberazione conclusiva di aggiudicazione definitiva in favore della società Lavit;
per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con la società Lavit, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 del d.lgs. 104/2010;
e per la condanna
a disporre il subentro della ricorrente nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto di appalto, nonchè, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del d.lgs. 104/2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Irccs Istituto Tumori “Giovanni Paolo II e della Società Cooperativa di Produzione e Lavoro LAV.I.T. s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv. Pasquale Procacci, su delega del prof. avv. Saverio Sticchi Damiani, avv. Francesco Caputi Jambrenghi, su delega del prof. avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi e avv. Gennaro R. Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe la società Adapta p.a. ha impugnato gli esiti della procedura di gara esperita dall’Istituto tumori “Giovanni Paolo II” per l’affidamento del servizio in epigrafe meglio specificato, con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aggiudicata in via definitiva alla cooperativa LAV.I.T. s.p.a., con punteggio complessivo di 87,75; nonchè le presupposte determinazioni della Commissione di ammettere in gara la società poi risultata aggiudicataria.
L’odierna ricorrente era la precedente affidaria del servizio di cui si tratta, in regime di proroga all’atto dell’espletamento della gara stessa; si è classificata seconda, con punteggio 85,38.
Si sono costituti in giudizio sia l’I.R.C.C.S. sia la società controinteressata, con atti prodotti in data 16.12.2013.
All’udienza del 5 marzo la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- La società ricorrente affida il gravame a tre distinti motivi di censura che non possono, tuttavia, trovare accoglimento.
2.1.- Più in dettaglio, con il primo motivo di ricorso ha inteso contestare l’asserita incompletezza delle dichiarazioni rese in sede gara ex art. 38 cod. contratti. Secondo le prospettazioni di parte ricorrente, l’impresa aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per aver omesso di indicare le condizioni di cui alla lettera a), m.bis) ed m-ter) nonchè le condizioni di esclusione di cui alle lettere b), e) ed h) di cui alla citata disposizione. Inoltre, non sarebbe stata resa la dichiarazione personale del sig. Michele D’Alba, in qualità di amministratore unico cessato dalla carica.
Il motivo è infondato.
Tutte le dichiarazioni sono state rese dal legale rappresentante sia pure in modo onnicomprensivo e, peraltro, utilizzando il modulo predisposto dalla p.A.; più precisamente, la dichiarazione è riferita in generale all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 cod. contr., ritenuta in sè sufficiente ad attestare il possesso dei requisiti generali previsti dalla norma e l’assenza di cause di esclusione, indipendentemente dall’indicazione nominativa di ciascuna, secondo quanto recentemente statuito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, alle cui motivazioni si rinvia (cfr. decisione n. 16/2014).
Peraltro, a fronte dello specifico dato testuale del disciplinare di gara, il quale conteneva un espresso richiamo alla facoltà della stazione appaltante di “..chiedere al concorrente di completare i certificati, i documenti e le dichiarazioni presentate ovvero di chiarirli, anche ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163” (cfr. pag. 12), la stazione appaltante stessa in relazione alle asserite omissioni avrebbe dovuto esercitare il soccorso istruttorio.
Quanto all’ultima delle riportate contestazioni, poi, deve precisarsi che il legale rappresentante ha reso la dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione anche con riferimento agli amministratori cessati dalla carica; sicchè anche l’ultima censura si svuota di contenuto. Ad ogni buon conto, nessun obbligo specifico era imposto dalla lex specialis, sì da far ritenere direttamente obbligato alla dichiarazione in questione il soggetto cessato dalla carica (cfr. pagg. 7 e 8).
2.2.- Con il secondo motivo, poi, la società ricorrente ha censurato l’operato della Commissione. Lamenta, nello specifico, che attraverso l’ulteriore graduazione delle percentuali corrispondenti ai giudizi avrebbe violato le prescrizioni del bando.
Il motivo è, innanzitutto, inammissibile. La ricorrente non ha, invero, fornito prova alcuna della circostanza che, ove le percentuali fossero state applicate in modo secco secondo le previsioni del disciplinare, si sarebbe aggiudicata la gara; sicchè non è dato evincere, dagli atti di causa, se l’accoglimento della censura in esame, sarebbe idonea ad apportare alla ricorrente stessa una qualche utilità .
In ogni caso, non troverebbe applicazione nella fattispecie il divieto di specificazione dei sub criteri di cui all’art. 83, comma 4, cod. contr., trattandosi di affidamento ricompreso nell’All. II B e, quindi, ai sensi e per gli effetti dell’art.20 del codice stesso, soggetto ad alcune soltanto delle disposizioni del codice, tra le quali non figura la norma che verrebbe qui in considerazione.
2.3.- Infine, con il terzo motivo, la ricorrente ha dedotto la -presunta- violazione dei principi di custodia degli atti di gara.
E’ appena il caso di richiamare in proposito il costante indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, alla stregua del quale -ai fini dell’invalidazione della gara- devono essere forniti indizi sufficienti a far ritenere sussistente la violazione della segretezza in concreto; debbono cioè essere offerti in valutazione elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, appaiano suscettibili di aver inciso sulla c.d. genuinità dell’offerta (cfr. C.d.S., Ad. Plen., n. 8/14). Nella fattispecie in esame, non viene invece fornito alcun concreto elemento di valutazione.
3.- In conclusione il gravame va respinto poichè in parte inammissibile e in parte infondato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente e della società contro interessata, liquindandole in complessivi € 1500,00 (millecinquecento/00) in favore di ognuna delle due parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)