1. Energie da fonti rinnovabili  – Impianto eolico – Lavori di manutenzione ordinaria – D.I.A. – Sufficienza – Fattispecie
2. Procedimento amministrativo- Partecipazione al procedimento – Osservazioni dei privati – Riscontro della p.A.- Obbligo -Limiti e condizioni 
3. Espropriazioni per pubblica utilità  – Servitù coattiva – Decreto dia acquisizione sanante – Competenza – àˆ del Comune 
4. Espropriazione per pubblica utilità  – Acquisizione sanante – Sussistenza di interesse pubblico prevalente – Assenza di provvedimento autoritativo originario – irrilevanza  
5. Giurisdizione – Acquisizione sanante – Indennizzo – Natura – Giurisdizione esclusiva del G.a.

1. I lavori di manutenzione ordinaria da attuare agli impianti di energia da fonte rinnovabili  esistenti, che non comportino variazioni delle dimensioni dioiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitate gli impianti stessi nonchè le opere connesse  non necessitano di ulteriore autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. P.R. 29 dicembre 2003 in quanto assoggettati a D.I.A dall’art. 11.5. del D.M. 10 settembre 2010 recante le linee guida per l’installazione di impianti eolici, oggi sostitutiva dall’art. 6 del d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (nella specie la D.I.A. afferiva all’ammodernamento impiantistico – tecnologico di alcune apparecchiature tecniche, senza alcun a modifica strutturale e formale degli impianti). 
2.L’obbligo di riscontro  delle osservazioni presentate dai privati in un procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 10 della l. 7 agosto 1990, n. 241 non impone un’analitica confutazione in merito di ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della p.a. alle deduzioni difensive dei privati.
3. Con la legge regione Puglia 11 maggio 2001, n.13 (art. 15), le funzioni amministrative in ordine in procedimenti espropriativi  per le opere non di competenza regionale, ivi comprese le occupazioni temporanee ed urgenti sono state trasferite ai Comuni, con espressa attribuzione della relativa competenza ai dirigenti dei rispettivi  uffici tecnici.  
4. Il potere di disporre l’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è espressione del più generale potere di amministrazione attiva nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità  amministrativa – insindacabile se non entro certi limiti dal giudice amministrativo –  che consente all’ente  di valutare in ordine all’acquisizione o alla restituzione del bene, sulla base degli interessi pubblici coinvolti ed indipendentemente dalla esistenza originaria di un decreto die esproprio o di una dichiarazione di pubblica utilità .
5. Ai sensi dell’art. 42 bis del d. lgs. 8 giugno 2001, n 327 l’indennizzo costituisce un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della p.A.e pertanto, attesa detta natura, le controversie relative al riconoscimento e quantificazione sondo evolute alla giurisdizione esclusiva del G.a. 
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Cons. Stato, sez. IV ric. n. 4522 – 2016; sentenza 1 marzo 2017, n. 941 – 2017; cfr. anche sentenza Tar Bari n. 428 – 2016, massimata.

N. 00885/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2013 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2013, proposto da:
Teresa Cedola, Antonio Marino, Giovanni Masciocco, Michele Colucci, Brigida Maria Rosaria Maiatico, Nicola Di Franco, Michele Scarafino, Leonardo Carrescia, Carmela Carrescia, Michelina Carrescia, Concetta De Santis, Beatrice Carrescia Santucci, Maria Carrescia, Beatrice Zita, Antonio Zita, Tuccio Zita, Velia Giovanna Curiale, Michele Policelli, Francesco Colatruglio, Maria Domenica Del Buono, Maria Concetta Masciocco, rappresentati e difesi dagli avv.ti Lucio Crisci e Fabrizio Crisci, con domicilio eletto presso Flavia Milella, in Bari, Via Abate Gimma, 189;

contro
Comune di Alberona, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Casolino, con domicilio eletto presso Domenico Bonifacio, in Bari, Corso Vittorio Veneto, 6;

nei confronti di
I.V.P.C. S.r.l. – Italian Vento Power Corporation, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Luigi Paccione, in Bari, Via Quintino Sella, 120;

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del decreto del 3 luglio 2013, adottato dal Comune di Alberona a mezzo del Dirigente dell’U.T.C. recante, ai sensi dell’art. 42 bis comma 6 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, l’acquisizione al patrimonio indisponibile della Società  I.V.P.C. S.r.l. del diritto di servitù coattiva sulle aree dei ricorrenti;
di ogni atto prodromico, collegato e consequenziale;
nonchè per la condanna
in solido del Comune di Alberona, alla restituzione delle aree illecitamente acquisite con la conseguente cancellazione della trascrizione – se effettuata – presso il competente Ufficio RR.II. e con il risarcimento di danni.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Alberona e della società  I.V.P.C. S.r.l. – Italian Vento Power Corporation;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Crisci, Domenico Bonifacio, per delega dell’avv. Alessandro Casolino e Alice Paccione, per delega dell’avv. Andrea Abbamonte;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 28.9.2013 e depositato in Segreteria il successivo 1° ottobre, i ricorrenti adivano il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento meglio indicato in oggetto, nonchè per la conseguente condanna alla restituzione delle aree illecitamente acquisite ed al risarcimento dei danni.
Esponevano gli istanti di essere proprietari di taluni fondi a destinazione agricola prescelti ed utilizzati da soggetti imprenditoriali impegnati nel campo della produzione elettrica da fonte eolica, ubicati in agro di Alberona, sulla dorsale appenninica della Daunia.
Evidenziavano, in particolare, che, in prossimità  dei predetti suoli la società  I.V.P.C. S.r.l. – Italian Vento Power Corporation installava, nel lontano 1996, taluni aerogeneratori, in tesi violando la disciplina delle distanze dal confine, invadendo ed occupando i fondi dei ricorrenti con le pale eoliche sporgenti per una lunghezza di oltre 22,5 mt..
Pertanto, gli odierni istanti convenivano in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Lucera la società  I.V.P.C. S.r.l. per sentirla condannare alla demolizione, allo spostamento e/o all’arretramento degli aerogeneratori, nonchè alla rimozione delle pale eoliche rotanti e dei cavidotti elettrici, il tutto con condanna al risarcimento dei danni.
Inoltre, precisavano che, in pendenza dei predetti giudizi civili la I.V.P.C. S.r.l. chiedeva ed otteneva dal Comune di Alberona l’emanazione di separati decreti di imposizione di servitù di sorvolo ai sensi dell’art. 43 comma 6 bis D.P.R. 327/2001, norma, come è noto, successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza 8 ottobre 2010 n. 293.
Detti decreti diventavano oggetto di impugnazione da parte degli attuali ricorrenti con ricorso collettivo e cumulativo proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe, in quanto emessi in carenza assoluta di tutti i presupposti di legge.
Tuttavia, con sentenza n. 2088 del 7 maggio 2008 il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Sede di Bari rigettava nel merito il detto ricorso.
Successivamente, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 2089/2010 accoglieva l’appello avanzato dai ricorrenti e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata annullava i decreti impositivi di servitù coattiva.
All’esito di tale pronuncia, sottolineavano i ricorrenti che il Consiglio di Stato, Sez. IV, adito in sede esecutiva, con sentenza n. 5178/2012 dichiarava inammissibile il ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla pronuncia n. 2089/2010, ritenendosi sul punto sfornito di giurisdizione, affermando viceversa la giurisdizione del giudice ordinario.
Avverso la sentenza n. 5178/2012 i ricorrenti avanzavano ricorso alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, chiedendo l’annullamento con rinvio al Consiglio di Stato per l’ottemperanza alla sentenza n. 2089/2010.
Con successiva sentenza n. 26583/2013 le SS.UU. della Corte di Cassazione rigettavano il ricorso suddetto.
Tuttavia, gli istanti esponevano che, nelle more del giudizio promosso innanzi alle SS.UU., la società  I.V.P.C. S.r.l. chiedeva ed otteneva dal Comune di Alberona l’adozione del decreto del 3 luglio 2013 di asservimento coatto ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, aggiunto dall’art. 34, comma 1, del D.L. n. 98/2001 convertito nella legge n. 111/2011, emanato a seguito della predetta declaratoria di incostituzionalità  del previgente art. 43.
Tutto ciò premesso, nel presente procedimento gli istanti impugnavano il decreto del 3 luglio 2013 in quanto, in tesi, carente di tutte le condizioni richieste dall’art. 42 bis per la sua emanazione, formulando a sostegno dell’impugnativa i seguenti motivi di doglianza:
– Illegittimità , nonchè nullità  del decreto del 3 luglio 2013, violazione art. 10 lett. B Legge n. 241/1990 e dell’art. 12 D.Lgs. n. 387/2003 – Violazione art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, omessa motivazione.
Con detto primo motivo di ricorso, lamentavano gli istanti l’omesso riscontro da parte del Comune di Alberona alle memorie ed osservazioni presentate dai ricorrenti tese a denunciare una presunta irregolarità  tecnica – urbanistica ostativa all’emissione del decreto di acquisizione, con invito all’Amministrazione di procedere al relativo accertamento.
– Nullità  del decreto del 3 luglio 2013 – Incompetenza del dirigente ufficio tecnico comunale, violazione art. 42, comma 2, lett. L) T.U.E.L. – Eccesso di potere.
Con il secondo motivo di doglianza gli istanti ravvisavano l’illegittimità  del provvedimento impugnato in quanto viziato da incompetenza per essere stato emesso dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico di Alberona e non dal Consiglio Comunale, organo preposto all’adozione di un atto acquisitivo del diritto di servitù ai sensi dell’art. 42 D.Lgs. n. 267/2000.
– Nullità  del decreto acquisitivo – Incompetenza del Comune di Alberona in materia di energia, violazione art. 12 D.Lgs. n 387/2003 e violazione artt. 3 e 5 L. n. 10/1991. Eccesso di potere.
Inoltre, i ricorrenti instavano per la declaratoria di nullità  del provvedimento impugnato in quanto affetto da incompetenza assoluta atteso che l’unico organo e/o soggetto amministrativo deputato alla adozione del provvedimento di acquisizione non poteva che essere quello indicato ed individuato dal D.Lgs. n. 387/2003, ovvero la Regione.
– Omessa motivazione – Nullità  del decreto per violazione art. 42 bis, comma 4 D.P.R. 327/2001 e art. 3 L. 241/1990. Carenza dei presupposti oggettivi. 1) Mancata valutazione degli interessi in conflitto; 2) Difetto di motivazione. Insussistenza dei presupposti.
I ricorrenti censuravano altresì l’illegittimità  del provvedimento di acquisizione sanante in quanto non assistito da una motivazione adeguata ai parametri enucleati dall’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, con particolare riguardo alle ragioni giustificanti la prevalenza dell’interesse pubblico sull’interesse privato.
– Violazione art. 42 bis T.U. approvato con D.P.R. n. 327/2001 – Insussistenza dei presupposti. Difetto di motivazione. Violazione art. 5 L. 10/91 – Sviamento ed eccesso di potere.
Gli istanti lamentavano l’assenza assoluta di attività  istruttoria nel procedimento teso all’emissione del decreto impugnato, di tal chè, conseguentemente, il Comune di Alberona avrebbe fatto cattivo uso del potere attribuitogli utilizzando strumenti pubblicistici in favore di un soggetto privato permettendogli così per mezzo di prerogative pubblicistiche di conseguire un utile economico privatistico in danno dei ricorrenti.
– Eccesso di potere per sviamento – Perplessità  – Violazione art. 41 Cost. ed art. 6 CEDU per aver, l’Amministrazione Comunale di Alberona, emesso il decreto di acquisizione a fronte di un corrispettivo in denaro favorendo, in tal modo, un’iniziativa squisitamente privata posta in essere dalla società  I.V.P.C. S.r.l. per meri fini di lucro.
– Violazione art. 42 bis D.P.R. 327/01 – Incongruità  dell’indennizzo determinato.
Da ultimo, i ricorrenti ravvisavano, altresì, l’omessa motivazione in merito alla determinazione dell’indennizzo, ritenuto incongruo e “vile”. Inoltre, invocavano la restituzione delle aree di appartenenza a ciascun ricorrente con il consequenziale risarcimento del danno.
Con memoria depositata in data 31 ottobre 2013, si costituiva in giudizio la I.V.P.C. S.r.l., Italian Vento Power Corporation, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, instando per il rigetto del ricorso e della connessa domanda cautelare.
Successivamente, con atto di costituzione pervenuto in Segreteria in data 4 novembre 2013, si costituiva in giudizio il Comune di Alberona, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, invocando l’infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso proposto.
All’udienza in Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2013, la trattazione della domanda cautelare veniva abbinata alla domanda di merito.
All’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2015, la causa era definitivamente trattenuta per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto di fatto, nel merito il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limitati termini di seguito specificati.
I ricorrenti sostengono che il decreto adottato, in data 3 luglio 2013, dal Comune di Alberona a mezzo del Dirigente dell’U.T.C., recante l’acquisizione al patrimonio disponibile della società  I.V.P.C. s.r.l. del diritto di servitù coattiva sulle aree dei ricorrenti, sia stato emesso in carenza assoluta di tutti i presupposti e condizioni richieste dall’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
Come è noto, tale disposizione, rubricata “Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico”, è stata inserita nel corpo del D.P.R. n. 327/2001 dall’art. 34, comma 1, D.L. n. 98/2011, convertito con L. n. 111/2011, per colmare il vuoto normativo determinatosi conseguentemente alla declaratoria di illegittimità  del preesistente art. 43, sancita dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 293 del 2010.
La nuova norma ha, quindi, aggiornato la disciplina dell’originaria acquisizione sanante consentendo all’Amministrazione l’acquisizione, sempre con provvedimento espresso, del bene oggetto di illecita appropriazione al proprio patrimonio indisponibile, tuttavia senza efficacia retroattiva e prevedendo la corresponsione al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito.
Ciò posto, i ricorrenti con il primo motivo di doglianza espongono di aver presentato al Comune di Alberona memorie ed osservazioni ex. art. 10 L. n. 241/1990, con le quali denunciavano una irregolarità  tecnica – urbanistica ostativa in senso assoluto all’emissione del decreto impugnato, ossia l’aver proceduto, la società  I.V.P.C., ad operazioni di “repowering” in assenza di autorizzazione unica della Regione Puglia, bensì, in virtù della sola D.I.A. presentata nell’anno 2010, in occasione di operazioni di manutenzione degli aerogeneratori costituenti il parco eolico di Alberona.
Gli istanti lamentano, dunque, l’omesso riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale alle suddette osservazioni.
La censura è priva di pregio e, pertanto, va respinta.
Nella sostanza della censura, occorre subito precisare che, dalla Denuncia di Inizio Attività  allegata agli atti della società  odierna resistente, emerge come l’attività  posta in essere dalla I.V.P.C. S.r.l. sia consistita in lavori di manutenzione ordinaria tesi ad un ammodernamento impiantistico – tecnologico di alcune apparecchiature tecniche, senza alcuna modifica dell’aspetto figurale e strutturale degli impianti.
Orbene, tale tipologia di lavori sono esonerati dalla autorizzazione unica di cui all’art. 12 D.M. n. 387/2003 in quanto, per l’appunto, assoggettati a D.I.A. dall’art. 11.5 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, recante le Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che, a tal proposito, così recita: “sono soggette a D.I.A. le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, nè delle opere connesse”.
Pertanto, le fattispecie di cui innanzi, non consistenti in interventi di modifica sostanziale degli impianti, erano state correttamente assoggettate al regime abilitativo illo tempore vigente della Denuncia di Inizio Attività , oggi sostituita dalla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), disciplinata dall’art. 6 D.Lgs. n. 28/2011, in sostituzione della D.I.A. di cui al D.P.R. n. 380/2001.
Sul profilo procedimentale della censura ed, in particolare, per quanto concerne l’omesso riscontro, da parte dell’Amministrazione Comunale di Alberona, alle osservazioni formulate dagli istanti ci si riporta al consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “l’obbligo, ex art. 10, l. n. 241 del 1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati, nel corso dell’iter procedimentale, non impone un’analitica confutazione in merito di ogni argomento utilizzato dagli stessi, essendo sufficiente uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della p.a. alle deduzioni difensive dei privati.” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 gennaio 2008, n. 17; Cons. Stato, Sez. IV sent. n. 1439/2010).
D’altronde, sulle censure sollevate dai ricorrenti nelle memorie ed osservazioni formulate ai sensi dell’art. 10 L. n. 241/1990 si è dettagliatamente pronunciata la società  I.V.P.C. S.r.l. con note del 12 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012.
Con le successive censure formulate ai punti 2) e 3) del ricorso introduttivo, suscettibili di unitaria trattazione congiunta, i ricorrenti sollevano questioni di competenza dell’organo dirigenziale che ha adottato il decreto di acquisizione sanante, evocando a tal fine, in tesi, la competenza del Consiglio Comunale o, tutt’al più, dell’Ente Regionale.
Anche tali censure vanno disattese.
Nel caso di specie, il potere in esame è stato correttamente esercitato dall’organo competente in base al dettato normativo di cui all’art. 15 della Legge della Regione Puglia n. 13/2001 che, per quanto di interesse nel caso in esame, così dispone: “[…]Il dirigente del Settore lavori pubblici esercita altresì le funzioni amministrative in ordine ai procedimenti espropriativi, ivi comprese le occupazioni temporanee di urgenza, le determinazioni delle indennità , le retrocessioni e provvede ai relativi atti preparatori e successivi, per tutte le opere di competenza regionale. Sono trasferite, per i lavori di rispettiva competenza, ai Comuni, alle Comunità  montane, alle Province, ai Consorzi tra Comuni o tra Comuni e Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la dichiarazione di pubblica utilità  nonchè di urgenza e indifferibilità  dei lavori; b) l’occupazione temporanea d’urgenza e le relative attività  previste dagli articoli 7 e 8 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. […]I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal presente articolo sono adottati dai dirigenti dei rispettivi uffici competenti”.
Inoltre, a tal proposito, la Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo in epigrafe con la pronuncia n. 1702/2004 ha disposto: “benchè il comma 3 non menzioni espressamente tra le funzioni amministrative trasferite ai Comuni quelle concernenti l’emanazione dei decreti di esproprio, ragioni di ordine logico-sistematico conducono alla soluzione affermativa.[¦]Posto, dunque, che le espropriazioni tocchino al Comune è fuor di dubbio che la competenza all’emanazione del decreto sia dell’organo dirigenziale, trattandosi di atto di gestione. D’altronde, proprio l’invocato art. 15 L.R. n. 13/2001 al comma 6 attribuisce loro detta competenza” (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, sent. n. 1702/2004).
Del resto, nel caso di specie, la natura meramente gestionale dell’atto di acquisizione ex art. 42 bis impugnato risulta ancor più netta in conseguenza della non certo recente origine amministrativa della problematica in esame, costituendo il detto provvedimento un punto di assestamento dei controversi rapporti fra i ricorrenti e la società  I.V.P.C. S.r.l. per un intervento di installazione di aereogeneratori risalente, nelle sue origini, all’anno 1996.
Pertanto, anche sotto tale ulteriore profilo il decreto gravato si palesa legittimo.
Gli istanti lamentano, altresì, l’illegittimità  del provvedimento di acquisizione sanante in quanto carente di tutti i presupposti prescritti dal comma 4 dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 eccependo, in particolar modo, il difetto di motivazione e l’omessa valutazione degli interessi in conflitto.
Va, in proposito, osservato che, “il potere di disporre l’acquisizione ex art. 42-bis, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dell’area abusivamente occupata dall’Amministrazione è espressione del più generale potere di amministrazione attiva che compete agli enti pubblici, cui il Giudice Amministrativo non può sostituirsi al di fuori dei casi di giurisdizione estesa al merito; la valutazione comparativa degli interessi in gioco e la conseguente decisione in ordine all’acquisizione o alla restituzione del bene costituisce quindi scelta riservata alla discrezionalità  dell’Amministrazione (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696). Sta dunque all’Amministrazione valutare se disporre, in alternativa alla sua restituzione, l’acquisizione sanante alla mano pubblica del bene illecitamente occupato, alle condizioni e con le modalità  prescritte dall’art. 42-bis citato” (cfr. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, sent. n. 653/2015).
In effetti, nel decreto impugnato si legge testualmente che, “valutati i contrapposti interessi, persiste l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonte rinnovabile e che i proprietari dei terreni permangono nella titolarità  e disponibilità  dei suoli di natura agricola, il cui sfruttamento non è compromesso; che non è possibile pervenire a diversa soluzione tecnica senza compromettere la capacità  produttiva degli impianti e dunque la produzione di energia da fonte rinnovabile di interesse pubblico”.
Conseguentemente a tale ponderata valutazione degli interessi sul campo, l’Amministrazione Comunale di Alberona ha ritenuto di dover procedere alla acquisizione del diritto di servitù aerea di sorvolo a favore del patrimonio della società  I.V.P.C. S.r.l..
Pertanto, dato conto, nella motivazione del provvedimento, delle ragioni di interesse pubblico e della mancanza di possibili alternative all’ablazione del bene e dell’impossibilità  di restituirlo, la norma di cui all’art. 42 bis citato pone in capo dell’Amministrazione il potere discrezionale di espropriare un’area, ovvero di acquisire diritti di servitù in assenza di un valido provvedimento originario di esproprio o di una dichiarazione di pubblica utilità .
Tenuto conto della correttezza dell’iter logico seguito, della non manifesta irragionevolezza o irrazionalità  dello stesso, anche tale motivo di doglianza, dovrà  essere respinto.
Parimenti infondate sono le censure articolate ai punti 5) e 6) del ricorso introduttivo, anch’esse suscettive di trattazione congiunta, con le quali i ricorrenti invocano la nullità  del decreto gravato in quanto emesso, in tesi dei ricorrenti, in assenza assoluta di attività  istruttoria, avendo pertanto, il Comune di Alberona, fatto cattivo uso del potere attribuitogli, con l’utilizzazione di uno strumento provvedimentale pubblicistico piegato al fine di consentire ad un soggetto privato di conseguire un utile economico e di paralizzare i giudizi pendenti innanzi al Giudice Ordinario di Lucera.
In proposito, va sottolineato che la ratio sottesa al più volte citato art. 42 bis è quella di consentire alla Pubblica Amministrazione, nell’ipotesi di utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità , di far venire meno l’occupazione sine titulo e di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, dovendo scegliere alternativamente tra l’emanazione di un provvedimento sanante la situazione di illegittimità , ovvero l’immediata restituzione del bene la cui occupazione si è protratta contra ius.
La disposizione in questione, dunque, conferisce all’Amministrazione il potere di assumere un atto, di natura imperativa ed autoritativa, destinato a sostituire “il regolare procedimento ablativo prefigurato dallo stesso testo unico sugli espropri e si atteggia quale procedimento semplificato che assorbe in sè la dichiarazione di pubblica utilità  ed il decreto di esproprio ed, in quanto tale, sintetizza in un’unica determinazione lo svolgimento dell’intera vicenda ablatoria, in presenza dei presupposti indicati dalla norma” (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sent. n. 2952/2015).
Nel caso di specie, l’Amministrazione Comunale di Alberona, nell’ambito dei “considerato” di cui al provvedimento impugnato, ha dato atto di una pregressa istruttoria volta a chiarire i presupposti di fatto del decreto emanato – ad es. verificando la destinazione urbanistica agricola dei fondi in questione – in tal modo avendo posto in essere un uso legittimo dello strumento ex art. 42 bis citato, al fine di regolarizzare l’occupazione dello spazio aereo di sorvolo delle pale eoliche oggetto di contenzioso.
Per le ragioni esposte, anche tali censure vanno dunque disattese.
Infine, con un settimo ed ultimo motivo di ricorso, gli istanti sollevavano perplessità  in merito alla determinazione dell’indennizzo offertogli in conseguenza del decreto impositivo di servitù impugnato, ritenendo sul punto che il Comune di Alberona avrebbe dovuto tener conto degli importi convenzionalmente riconosciuti da altri imprenditori, parimenti operanti nel settore della produzione di energia elettrica da fonte eolica, negli analoghi rapporti dai medesimi intrattenuti con i concedenti di aree di terreno occupate da aerogeneratori ed impianti connessi.
A tal proposito, le odierni resistenti eccepivano il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, vertendo la domanda sulla valutazione della indennità  stimata nei decreti di asservimento ex. art. 53 T.U. D.P.R. 327/2001, dovendo pertanto essere riconosciuta in materia la speciale competenza in unico grado della Corte d’Appello civile.
Questo Collegio ritiene che detta eccezione debba essere respinta.
Sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo in materia di quantificazione delle indennità  riconoscibili a privati in forza di provvedimenti ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
In una recente pronuncia il Consiglio di Stato ha affrontato direttamente la questione in parola, evidenziando, con condivisibili argomenti, che “sul punto ci si può limitare al richiamo agli argomenti della recente decisione di questa Sezione, n. 993/2014, secondo la quale appare maggiormente coerente, non solo con gli anzidetti principi costituzionali di ragionevole durata e di concentrazione, ma anche con gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione, concludere nel senso che, al di là  del nomen iuris attribuito dal legislatore del 42 bis, l’ “indennizzo” costituisca nella sua eziologia, come già  argomentato, un risarcimento del danno cagionato da fatto illecito della PA, e che dunque, alle luce delle chiare affermazioni del Giudice delle leggi (v. dec. 204/2004 punto 3.4.1. e dec. 191/2006 cit., punti 4.2 e 4.3.) sia del tutto compatibile con il dettato costituzionale la sua attribuzione al Giudice Amministrativo in veste esclusiva, in attuazione della delega di cui all’art. 44 L. n. 69/2009. Conseguentemente, per i provvedimenti adottati ex art. 42 bis deve essere affermata in parte qua la giurisdizione esclusiva del G.A. in materia espropriativa ex 133 primo comma lett. g) c.p.a., e quella parimenti esclusiva in tema di risarcimento dei danni ex art. 30 sesto comma” (cfr. Cons. Stato Sez., Sez. IV, sent. n. 2454/2015; Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 993/2014; T.A.R. Sicilia, Catania Sez. III sent. n. 695/2015).
Ciò posto, nel merito della censura, questo Collegio ritiene necessario un approfondimento istruttorio in ordine alla congruità  dell’indennizzo, sussistendo incertezza sulla esatta quantificazione delle somme spettanti a ciascun ricorrente e sulla esatta incidenza della diminuzione patrimoniale scaturente dal vincolo impositivo di servitù di cui al provvedimento impugnato.
Occorrerà , pertanto, disporre consulenza tecnica d’ufficio di tipo estimativo, all’uopo nominando il dott. Taccarelli Vincenzo, con studio in Bari, via Padre M. Kolbe, 4.
Il C.T.U. dovrà  rispondere al seguente quesito: “Esaminati gli atti, visitati i luoghi, svolto ogni più opportuno accertamento, quantifichi il C.T.U. l’esatto ammontare delle somme spettanti a ciascuno dei ricorrenti a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale determinatosi a seguito dell’imposizione di servitù di sorvolo sui loro fondi, intervenuta a seguito del Decreto del Comune di Alberona ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001del 3 luglio 2013”.
In relazione al menzionato incarico, il C.T.U., ove lo ritenga necessario, potrà  accedere agli atti dei vari Uffici dell’Amministrazione evocata nel presente giudizio e potrà  richiedere, ove necessiti, ulteriore documentazione alle parti costituite.
Il Collegio altresì:
a) delega per la recezione del giuramento del C.T.U. il Referendario Dott. Alfredo G. Allegretta;
b) fissa la data per la comparizione del C.T.U. davanti al giudice delegato per la prestazione del giuramento al giorno 8 luglio 2015, ad ore 9:00;
c) fissa il termine del 31 luglio 2015 per la corresponsione al C.T.U. di un anticipo sul compenso, nella misura complessiva di euro 1.000,00 a carico del Comune di Alberona e della società  I.V.C.P. S.r.l., in solido fra loro, salvo definitivo finale riparto della relativa spesa;
d) fissa il termine del 8 luglio 2015 per la nomina, a cura delle parti, dei propri consulenti tecnici;
e) fissa il termine del 15 ottobre 2015 per la trasmissione alle parti, a cura del C.T.U., di uno schema della propria relazione ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte;
f) fissa il termine del 15 novembre 2015 per la trasmissione al C.T.U. a cura dei c.t. di parte, delle loro eventuali osservazioni e conclusioni;
g) fissa il termine del 15 dicembre 2015 per il deposito in Segreteria della relazione finale del C.T.U.;
h) delega al giudice relatore ogni altro provvedimento ordinatorio relativo all’incidente peritale.
Il seguito dell’esame della controversia e della discussione viene fissato per l’udienza pubblica del 24 febbraio 2016, ore 11:00.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo accoglie limitatamente al settimo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;
– dispone gli incombenti istruttori di cui in motivazione;
– nomina C.T.U. il dott. Taccarelli Vincenzo, con studio in Bari, via Padre M. Kolbe, 4;
– delega al giudice relatore la recezione del giuramento ed ogni provvedimento ordinatorio relativo all’incidente peritale;
– rinvia al definitivo ogni ulteriore decisione in rito, in merito e sulle spese di lite;
– fissa l’udienza pubblica del 24 febbraio 2016, ore 11:00, per il seguito dell’esame.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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