Procedimento amministrativo – Provvedimento – Esecuzione del giudicato – Violazione – Nullità  – Fattispecie

Il provvedimento amministrativo in contrasto con pronunce giurisdizionali  – assimilabili, sebbene non imadiatamente esecutive al concetto di giudicato – è da ritenersi, ai sensi dell’art. 21 septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nullo, attesa la sua assimilabilità  a quello emanato in difetto assoluto di attribuzione, tenuto conto della attitudine della pronuncia del giudice a delimitare i confini delle attribuzioni concrete della p.A.. (Nella specie è stata annullata la delibera di C.C. di approvazione del PUG che aveva recepito un programma integrato delle periferie annullato in sede giurisdizionale in quanto previsto su un’arera non edificata del preponente, in aperta violazione, pertanto, dell’art. 15 l. r. Puglia 27 luglio 2001, n. 20 secondo cui “il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate”). 

N. 00870/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01551/2012 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2012, proposto da: 
Carbonara Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Giacomo Valla, presso il cui studio elett.te domicilia in Bari alla via Q. Sella n. 36;

contro
Comune di Bitetto, Regione Puglia; 

per l’annullamento
della delibera di c.c. n. 14 del 31.7.2012 di approvazione definitiva del piano urbanistico generale del Comune di Bitetto, nella parte in cui ha integralmente recepito il PIRP adottato ed approvato con provvedimenti già  annullati in sede giurisdizionale;
degli atti presupposti, connessi e consequenziali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Giacomo Valla;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 6/11/2012, parte ricorrente impugna la delibera di C.C. 14/2012 recante approvazione del P.U.G. del Comune di Bitetto nella parte in cui recepisce il P.I.R.P., deducendo al riguardo:
– di essere proprietaria di un suolo ricompreso nel comparto edificatorio C2.5;
– che con sentenza n. 3181/2010 (oggetto di appello ancora pendente, ma non sospesa), l’adito TAR ha annullato nei limiti dell’interesse della ricorrente, tra l’altro, la delibera consiliare di adozione del P.U.G., proprio in relazione alle disposizioni programmatiche di conferma del P.I.R.P., nonchè il P.I.R.P. stesso nella parte in cui, in violazione della normativa regionale, ha previsto un intervento di E.R.P. anche su aree, come quella di proprietà  della ricorrente, non edificate;
– che la delibera di approvazione del P.U.G. ora gravata non ha tenuto conto dei predetti annullamenti in sede giurisdizionale, recependo integralmente il P.I.R.P. ed approvando un P.U.G. adottato con delibera anch’essa in parte annullata. I gravati atti comunali sarebbero, pertanto, viziati da:
1) violazione dell’art. 21 septies l. 241/90, stante il contrasto tra gli atti adottati ed il decisum amministrativo;
2) eccesso di potere per sviamento ed erroneità  dei presupposti, per essere i nuovi atti fondati su atti annullati;
3) violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l.r. 20/2011, in quanto l’intervenuto annullamento della delibera di adozione incide inevitabilmente sulla sequenza procedimentale adozione -approvazione, privando quest’ultima di un indefettibile presupposto;
4) invalidità  derivata dai vizi che già  inficiavano i provvedimenti di formazione del P.I.R.P., gravati con il precedente ricorso.
Nessuna delle Amministrazioni intimate si è costituita.
All’udienza del 14/5/2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda è fondata.
Come chiaramente risultante ex actis, nei limiti dell’interesse della ricorrente – e, dunque, in relazione al suo suolo ricompreso nella perimetrazione del P.I.R.P. – sono stati annullati da questo Tribunale (tra gli altri) la delibera di G.M. di perimetrazione del P.I.R.P., l’accordo di programma intercorso tra il Comune resistente e la Regione Puglia avente ad oggetto il P.I.R.P. e la delibera di adozione del P.U.G. nella parte in cui conferma il P.I.R.P., siccome ritenuti illegittimi sotto svariati profili e, comunque, per aver illegittimamente ricompreso nel P.I.R.P. un’area inedificata quale quella della ricorrente, in spregio alla previsione dell’art. 15 l.r. 20/2001 secondo cui “Il programma integrato si attua su aree, anche non contigue tra loro, in tutto o in parte edificate”.
Tanto premesso in punto di fatto, si palesa fondato il primo motivo di ricorso con il quale si invoca la declaratoria di nullità  – in parte qua – della delibera di approvazione del P.U.G.: “A norma dell’art. 21 septies l. n. 241 del 1990, è da ritenersi nullo, e non già  solo annullabile, il provvedimento amministrativo adottato in contrasto con pronunce cautelari ovvero con sentenze, non sospese, del g.a. di primo grado, vale a dire con ogni pronuncia esecutiva del g.a., pur non coperta, in senso stretto, da giudicato. Difatti, il concetto di «giudicato», al quale fa riferimento la norma in questione, va inteso in senso più ampio, come comprensivo di tutte le pronunce immediatamente esecutive. Peraltro, il provvedimento adottato in antitesi ad una pronuncia giurisdizionale può ritenersi comunque nullo, per esplicita previsione legislativa, attesa la sua assimilabilità  a quello emanato in difetto assoluto di attribuzione, tenuto conto della attitudine della pronuncia del giudice a delimitare i confini delle attribuzioni concrete della p.a. (Consiglio di Stato sez. V 24/07/2007, n.4136)” – da ultimo, TAR Campania Napoli, sez. 7, sent. 24/4/15 n. 02389.
Aderendo a siffatta impostazione, non può che concludersi nel senso della nullità  della delibera di approvazione del P.U.G. siccome assunta in violazione della sentenza n. 3181/2010 adottata da questo Tribunale – non sospesa dal Consiglio di Stato – e, in definitiva, in netto contrasto rispetto agli effetti conformativi della predetta sentenza di annullamento in relazione al suolo della società  ricorrente.
Per completezza va, comunque, evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso si palesa fondato, dal momento che la caducazione parziale degli atti innanzi elencati determina, per la stessa parte, il difetto di presupposto in relazione alla delibera di approvazione.
Possono assorbirsi gli ulteriori motivi di ricorso.
Per le suesposte ragioni la domanda va accolta, con consequenziale annullamento della delibera di C.C. n. 14/2012.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla, nei limiti dell’interesse della ricorrente, la delibera di C.C. n. 14/2012.
Condanna il Comune di Bitetto, in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre IVA, c.p.a. e rimborso spese generali.
Contributo unificato rifuso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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