Edilizia e urbanistica – Variante – Destinazione urbanistica – Potere di modifica – Modalità e limiti – Fattispecie
Il Comune conserva il potere di modificare la destinazione urbanistica originariamente impressa a un suolo, sia con provvedimento di carattere pianificatorio destinato a incidere sulla destinazione urbanistica del bene, sia sulla base di atti o comportamenti concludenti incompatibili con la destinazione del bene a pubblico servizio, con il duplice limite rappresentato dalla necessità di rispettare i limiti minimi inderogabili in materia di standard urbanistici di cui al d.m. 1444 del 1969 e dall’impossibilità giuridica di incidere sulla destinazione pubblica dei beni facenti parte del demani necessario dell’ente pubblico di cui all’art. 822, co. 1, c.c. (Nel caso di specie, in virtù di tale principio è stata ritenuta legittima la variante con cui è stata impressa una diversa destinazione urbanistica all’area originariamente destinata a verde pubblico, nonostante la parziale trasformazione del suolo).
N. 00869/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01372/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1372 del 2012, proposto da:
Salvatore Mangiacotti, Donata Placentino, Nicola Longo, Filomena Faggianelli, Giuseppe Gorgoglione, Carmela Bucci, Lucia Gorgoglione, Filippo Mangiacotti, Grazia De Nittis, Lucia Mangiacotti, Giovanni Cordone, Carolina Augello, Giuseppe Maruzzi, Stella Cusenza, Lazzaro Maruzzi, Nicola Maruzzi, Concetta Liscio, Michele Scarale, Antonio Mangiacotti, Angela Pia Melchionda, Immacolata Longo, Giuliano Crisetti, rappresentati e difesi dall’avv. Gianluca Guerrasio, con domicilio eletto presso l’Avv. Francesco Bovio in Bari alla via Putignani n.141;
contro
Comune di San Giovanni Rotondo, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso l’Avv. Fabrizio Lofoco in Bari alla via Pasquale Fiore n. 14;
per l’annullamento
della delibera di c.c. n. 78 del 29.6.2012, di approvazione della variante al piano particolareggiato “Comparto O” relativa al lotto ERP assegnato alla cooperativa edilizia La Ginestra e degli atti presupposti e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni Rotondo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori Rossella Fini e Giovanni Fiorentino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti in epigrafe indicati impugnano in via principale la delibera di C.C. n. 78 del 29/6/12 con la quale il Comune di S. Giovanni Rotondo, giusta approvazione di apposita variante al P.P. comparto O, ha assegnato alla cooperativa “La Ginestra” un lotto ERP (al fine della costruzione di 4 alloggi) in area che, secondo le prescrizioni del P.P., era destinata alla realizzazione di un parco verde attrezzato.
Lamentano che la realizzazione degli alloggi comprometterebbe l’area destinata a verde pubblico, i cui lavori (peraltro finanziati dalla Regione) sono già cominciati. In particolare, poi, i coniugi ricorrenti Mangiacotti e Placentino deducono di avere ceduto al Comune l’area in questione – di loro proprietà e di maggior pregio rispetto a quelle destinate all’edificazione – solo per la pattuita condizione che essa sarebbe stata destinata a verde, con miglioramento della lottizzazione dell’intero comparto.
La variante avrebbe, pertanto, leso il loro legittimo affidamento sulla realizzazione del parco urbano attrezzato.
Il Comune resistente ha preliminarmente eccepito la carenza di interesse dei ricorrenti, compresi i coniugi Mangiacotti, benchè proprietari (i soli!) di un lotto compreso nel P.P., deducendo che il mero trasferimento del lotto ERP – comunque già previsto – in diversa zona del P.P. non incide nè sul carico urbanistico, nè sugli standard, nè sui diritti edificatori dei proprietari “convenzionati”.
Nel merito, ha poi rivendicato la discrezionalità spettante al Comune in tema di modifica degli strumenti urbanistici, deducendo che lo spostamento del lotto ERP è dipeso da criticità riscontrate con riguardo all’orografia del terreno nella zona prestabilita, circostanza che ha impedito la realizzazione degli alloggi sull’area originariamente assegnata. La delibera di adozione della variante (pure gravata dai ricorrenti) dà inoltre conto della circostanza (evidenziata nel parere favorevole dell’Ufficio Tecnico) che lo spostamento del lotto ERP “non pregiudica gli eventuali e futuri interventi di attrezzamento dell’area a verde pubblico di quartiere”.
All’udienza del 14/5/2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Diversamente da quanto opinato dai ricorrenti, non può, infatti, ravvisarsi l’illegittimità della variante per la quale è causa per il solo fatto che essa comporti una diversa destinazione dell’area originariamente destinata a verde pubblico (zona F2).
Va preliminarmente osservato che anche in un caso, come quello in esame, in cui l’area destinata a verde sia stata già parzialmente trasformata, il Comune comunque conserva il potere di modificare tale destinazione, “sia con un provvedimento amministrativo di carattere pianificatorio destinato ad incidere sulla destinazione urbanistica del bene, sia anche sulla base di atti o comportamenti concludenti incompatibili con la destinazione del bene a pubblico servizio (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 05 novembre 2004, n. 7245), con il duplice limite rappresentato dalla necessità di rispettare i limiti minimi inderogabili in materia di standard urbanistici di cui al d.m. n. 1444 del 1968 e dall’impossibilità giuridica di incidere sulla destinazione pubblica dei beni facenti parte (ma non è questo il caso) del demanio c.d. necessario dell’ente pubblico, di cui all’art. 822, 1° comma c.c.” (TAR Piemonte, sez. 1, sent. 22/7/2011 n. 805).
Nel caso di specie, la gravata variante non determina la definitiva perdita della vocazione dell’intera area F2, ma unicamente una riduzione dell’area a verde (di modesta entità rispetto alla estensione complessiva di mq. 19.500, secondo quanto ricavabile dagli elaborati grafici prodotti dalle parti), peraltro in corrispondenza di una parte del tutto marginale della stessa, circostanza che non pregiudica di per sè la possibilità di attrezzare l’area a verde pubblico di quartiere, come affermato anche dal parere UTC richiamato nella delibera del 24/4/12 n. 38 in atti.
Tali circostanze (peraltro incidenti anche sul presupposto dell’interesse a ricorrere) inducono a ritenere insussistente la lamentata reformatio in peius dell’assetto del comparto O, non essendo neppure dedotto che la variante in questione determini, ad esempio, la modifica degli standard di cui al D.M. 2.4.1968. Nè altra violazione viene dai ricorrenti contestata in relazione a distanze, altezze, quantità massime edificabili, incidenti per qualche verso sulla loro proprietà nel senso di limitarne le facoltà . In definitiva, le scelte dell’Amministrazione appaiono sindacate più sotto il profilo del merito che della legittimità .
Per le suesposte ragioni la domanda va rigettata.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Viviana Lenzi, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)