Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – Possesso alla data di pubblicazione del Bando sul B.U.R.P. – Illegittimità – Ragioni
La previsione di bando sul possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione alla selezione in esame alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. e non già alla data della domanda non appare legittima, poichè contrastante con i principi di concorrenza e di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.
. 00346/2015 REG.PROV.CAU. N. 00680/2015 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 680 del 2015, proposto da: Associazione Croce Blu Turi, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Tangari, con domicilio eletto presso Carlo Tangari, in Bari, Via Piccinni, 150; contro Azienda Sanitaria Locale Bari, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta, in Bari, Lungomare Starita, 6; nei confronti di Associazione Pubblica Assistenza Croce Santa Maria Onlus di Monopoli, rappresentata e difesa dall’avv. Nicolangelo Lisco, con domicilio eletto presso Nicolangelo Lisco, in Bari, Via Caldarola, 14; per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BA n. 758 del 25.5.2015, avente ad oggetto “Servizio Emergenza Sanitaria 118 Assegnazione postazioni in convenzione con le Associazioni di Volontariato territorio ASL Bari”, nella parte di interesse di seguito specificata (relativa alla postazione di Locorotondo), nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi tutti i verbali di gara, le note prott. nn. 101734/5 del 26.5.2015, 82389/5 del 27.4.2015 e 84940/5 del 30.4.2015 della ASL, il bando della procedura e tutti i suoi allegati, l’eventuale diniego di autotutela della ASL; nonchè per la declaratoria di inefficacia dell’eventuale convenzione stipulata da quest’ultima con l’assegnataria della postazione di Locorotondo, nella quale si dichiara sin d’ora disponibile a subentrare la ricorrente, e per il risarcimento per equivalente dei danni subiti da quest’ultima, a quantificarsi in corso di causa. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale Bari e della Associazione Pubblica Assistenza Croce Santa Maria Onlus di Monopoli; Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l’art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta; Uditi per le parti i difensori avv.ti Carlo Tangari, Carmine Cagnazzo, per delega dell’avv. Edvige Trotta, e Nicolangelo Lisco; Rilevato, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, che l’introdotto ricorso risulta fondato dal punto di vista del fumus boni iuris, in quanto la previsione di bando sul possesso dei requisiti di ammissione per la partecipazione alla selezione in esame alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.P. non appare legittima, poichè contrastante con i principi di concorrenza e di massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica; Rilevato, ad abundantiam, che la titolarità del mezzo sostitutivo appare requisito di per sè maggiormente rilevante in sede di esecuzione del servizio “a valle”, piuttosto che in sede di svolgimento della selezione “a monte”; Rilevato che sussiste altresì il periculum in mora così come rappresentato in ricorso, in quanto, dalla disposta esclusione, l’Associazione ricorrente ritrae un danno irreparabile dal punto di vista dello svolgimento delle proprie finalità statutarie; Ritenuto, quanto alle spese della presente fase cautelare, che debba applicarsi il principio della soccombenza nei rapporti fra l’Associazione ricorrente e la Azienda Sanitaria Locale Bari, potendosi viceversa compensare le stesse nei rapporti fra la ricorrente e la controinteressata, in ragione della equiordinazione dei rispettivi interessi rispetto alle censure oggetto di ricorso; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto: a) sospende i provvedimenti in oggetto, nella parte in cui dispongono l’esclusione della Associazione Croce Blu Turi dalla procedura di assegnazione della postazione 118 relativa al Comune di Locorotondo; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 febbraio 2016. Condanna l’Azienda Sanitaria Locale Bari al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della Associazione Croce Blu Turi, che liquida in euro 500,00 (cinquecento,00), oltre accessori come per legge. Spese compensate nei residui rapporti fra le parti. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati: Corrado Allegretta, Presidente Francesco Cocomile, Primo Referendario Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA |