Pubblica sicurezza – Porto d’armi – Rinnovo – Diniego – Precedenti penali – Rilevanza – Limiti e condizioni
Il diniego, da parte dell’amministrazione procedente, del rinnovo di porto d’armi fondato sulla sussistenza di precedenti penali non risulta adeguatamente motivato.
N. 00338/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00558/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 558 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni D’Innella, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via N. Putignani, 136;
contro
Questura di Bari, Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del Decreto del Questore della Provincia di Bari cat. 6F/Pas/2015 del 02.03.2015, notificato il 13.04.2015, con cui è stato disposto di respingere l’istanza presentata dal signor -OMISSIS-, tesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il parere sfavorevole -non conosciuto- espresso dal Commissariato di P.S. di Andria richiamato nel provvedimento gravato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Giovanni D’Innella e avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Considerato che ad un sommario esame ricorre una prognosi favorevole in ordine all’accoglimento del ricorso;
Rilevato infatti che il mancato rinnovo del titolo di polizia non appare sufficientemente motivato sotto il profilo dei precedenti penali, attesa la risalenza nel tempo degli episodi emersi a carico del ricorrente;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase in ragione della sensibilità degli interessi coinvolti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, accoglie l’istanza cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 19.4.2016.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)