Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Dichiarazione datore di lavoro – Assistenza – Grave stato di salute – Certificazione – Caratteristiche
Ai sensi dell’art. 1 ter del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 il certificato attestante le condizioni di salute del datore di lavoro inerenti la grave limitazione della sua autosufficienza tale da giustificare l’instaurazione del rapporto di lavoro oggetto dell’istanza di emersione, deve deve essere riferita al momento in cui è sorto il lavoro e deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
N. 00823/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01244/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1244 del 2011, proposto da:
Stella Orozco Marmolejo, rappresentata e difesa dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Calefati, 269;
contro
U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I., Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, 97;
per l’annullamento
– del provvedimento di rigetto del procedimento di emersione del lavoro irregolare, Prot. n. 0101648/S.U.I., emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Bari, in data 05.05.2011 e portato a conoscenza mediante lettera raccomandata in data 16.05.2011;
– nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o collegato con i provvedimenti di cui innanzi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I. e del Ministero dell’Interno e dell’U.T.G. – Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Uljana Gazidede e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente, lavoratrice extracomunitaria, ha adito questo TAR per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del decreto di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata in suo favore dal proprio datore di lavoro.
Premette in fatto che l’istanza di emersione era stata presentata ai sensi della legge n. 102/2009 in data 3.9.2009 e che, dopo il parere favorevole espresso dalla Questura di Bari, lo Sportello Unico aveva provveduto ad invitare il datore di lavoro unitamente alla ricorrente per la verifica della documentazione richiesta e la stipula del contratto di soggiorno.
Tuttavia, in tale occasione veniva richiesta un’integrazione documentale e pertanto disposta una nuova convocazione per una successiva data, cui facevano seguito altri inviti a presentarsi attesa la mancata comparizione delle parti nelle date via via fissate.
Nel settembre del 2010 infine, in riscontro alla richiesta formulata dal difensore della ricorrente di procedere ad una nuova convocazione degli interessati, lo Sportello Unico comunicava il proprio rifiuto, confermando la decisione di rigetto adottata il 1°.7.2010.
Avverso i suddetti provvedimenti, veniva proposto ricorso innanzi questa Sezione (RG n. 1477/2010), la quale, con Ordinanza n. 811/2010, accoglieva ai fini del riesame l’istanza cautelare incidentalmente avanzata, in considerazione del pregresso parere favorevole della Questura e delle particolari condizioni fisiche del ricorrente datore di lavoro.
A seguito di ciò, lo Sportello Unico ha quindi disposto una nuova convocazione per la regolarizzazione del rapporto, previa esibizione della documentazione, cui le parti hanno ottemperato.
L’ufficio però comunicava successivamente, ai sensi dell’art.10bis l. n. 241/90, la non rispondenza ai requisiti previsti dall’art.1-ter, comma 7, l. n. 102/2009, della documentazione sanitaria presentata.
Di tal che, con successiva nota, il difensore di parte ha provveduto ad inviare un certificato medico datato 25.2.2011, che l’Amministrazione non ha tuttavia ritenuto idoneo.
Da qui, il provvedimento di rigetto oggi impugnato, avverso il quale la parte ha articolato un unico motivo di ricorso sotto il profilo della violazione di legge con riferimento agli artt.24, 97 e 113 Cost., nonchè art. 3 e 21-septies l. n. 241/90 ed art.1-ter, co.7, l .n102/09, ed altresì eccesso di potere per elusione dell’ordinanza cautelare, ritenendo in sostanza che la documentazione medico sanitaria prodotta sia sufficiente a provare il grave stato di salute del datore di lavoro come riconosciuto anche in sede cautelare, e sia pertanto idonea ai fini dell’accoglimento dell’istanza di regolarizzazione in favore della ricorrente in qualità di badante.
Per resistere al gravame, si sono costituite le Amministrazioni intimate, insistendo per il rigetto della domanda proposta, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con Ordinanza n. 663 del 21.7.2011, la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione.
All’esito della Pubblica Udienza del 16.4.2015, per la quale la difesa erariale ha provveduto ad ulteriore deposito documentale, la causa è passata in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.
Il D.L. 78/2009, come convertito dalla legge 102/2009, ha previsto, a pena di inammissibilità dell’istanza, che il datore di lavoro che abbia presentato la dichiarazione di emersione perchè necessitante assistenza, alleghi una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che ne attesti la limitazione dell’autosufficienza al momento in cui e’ sorto il rapporto di lavoro (in tal senso, art. 1-ter, comma 7).
Lo Sportello Unico, valutata la certificazione prodotta solo in data 22.3.2011, ha ritenuto che la stessa non attestasse la limitazione dell’autosufficienza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro.
Tale giudizio, ritiene il Collegio, non appare invero inficiato dai vizi denunciati, come già anche riconosciuto in sede cautelare, posto che il medico dichiarante ha accertato solamente la patologia da cui risulta affetto il datore di lavoro, sottoposto ad intervento nel 2004, senza altro aggiungere in merito ad una sua necessità di ausilio od assistenza, tantomeno riconducibile al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro con la ricorrente, come invece espressamente richiesto dalla normativa di riferimento.
Nè può inoltre sostenersi la contraddittorietà con il decisum cautelare relativo al ricorso n. 1477/2010, atteso che in quella sede è stato disposto un riesame alla luce delle condizioni fisiche sommariamente riassunte nel ricorso, senza che fosse stato già allora prodotto il certificato in questione e che l’Amministrazione si fosse dunque già pronunciata in merito.
Il ricorso pertanto è infondato e come tale va respinto.
Attesa la particolarità e la sensibilità degli interessi sottesi, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/06/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)