Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Trasferimento dipendente per assistenza a familiare – Decesso dell’assistito – Revoca  – Avvio del procedimento – Obbligo a provvedere – Sussiste

L’obbligo di adozione di un formale provvedimento  sussiste in capo all’amministrazione anche a confusione dei procedimenti di autotutela, che sebbene avviati d’ufficio contemplano la partecipazione del destinatario, il quale legittimamente nutre l’aspettativa, a maggior ragione dopo aver rappresentato le proprie ragioni, di conoscere il contenuto e le determinazioni dell’amministrazione, qualunque esse siano. ( Nella specie, l’amministrazione penitenziaria aveva avviato il procedimento di revoca del trasferimento del ricorrente ottenuto ai sensi dell’art. 33 comma 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 104 per assistenza di un familiare, tuttavia successivamente deceduto: il giudice, invece,  non si pronuncia sulla domanda inerente  l’accertamento del diritto del ricorrente alla permanenza nella sede dvd era stato trasferito).  

N. 00804/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00190/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 190 del 2015, proposto da: 
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Carlo Parente, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Bari, in Piazza Massari, Bari; 

contro
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, Via Melo, n. 97; 

per l’accertamento
ai sensi dell’art. 117 c.p.a., dell’illegittimità  del silenzio, serbato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione, sul procedimento avviato d’ufficio, avente ad oggetto la revoca del trasferimento disposto con decorrenza 11 febbraio 2014, con ordine all’amministrazione di concludere il suddetto procedimento con provvedimento espresso.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 la dott.ssa Cesira Casalanguida e udito per la resistente l’avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’agente del Corpo della Polizia Penitenziaria -OMISSIS-, addetto alla Casa circondariale di Voghera, espone di essere stato trasferito a domanda e a proprie spese, presso la Casa circondariale di Bari, con provvedimento con decorrenza 1 aprile 2014, in applicazione dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992, come modificato dall’art. 19 della L. 53/2000, per assistere il padre gravemente malato ed invalido.
A seguito del decesso del predetto genitore, l’Ufficio competente dell’amministrazione penitenziaria ha comunicato, con nota del 6.11.2014, prot. 037818-2014, l’avvio del procedimento di revoca del trasferimento, ritenendo essere venuto meno l’interesse a permanere presso la sede che era stata assegnata per tutelare le esigenze di assistenza del congiunto portatore di handicap.
Con nota del 18.11.2014 l’Agente -OMISSIS- ha inviato le proprie osservazioni, facendo presente di aver interesse alla permanenza in servizio presso la Casa circondariale di Bari, per ulteriori gravi ragioni familiari, legate alle patologie della madre e del fratello e alle necessità  di assistenza anche dei suddetti congiunti.
Con ricorso notificato in data 3.02.2015 e depositato il 12.02.2015, l’odierno ricorrente contesta il silenzio serbato dall’amministrazione con riferimento alla richiesta di conferma e alla mancata conclusione del procedimento avviato. Deduce, in particolare, la violazione della normativa vigente con riferimento all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, compreso quello avviato d’ufficio.
Specifica che la circolare GDAP-0457451-2012 del 28.12.2012, avente ad oggetto l’applicazione dell’art. 33, comma 5 L.104/1992 al personale della polizia penitenziaria, non prevede termini per la conclusione del procedimento di revoca del trasferimento, a cui, pertanto, dovrebbe ritenersi applicabile quello di trenta giorni di cui all’art. 2 comma 1 L. 241/1990.
Ritiene, inoltre, di aver diritto alla permanenza presso la casa circondariale di Bari, sia perchè il trasferimento sarebbe stato disposto senza termine, sia per la grave situazione familiare.
Con atto depositato in data 12.3.2015 si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
All’udienza camerale del 14 maggio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene fondato il ricorso nei limiti del riconoscimento della sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio, con l’adozione di un formale provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 L. 241/90 e successive modifiche.
L’amministrazione, infatti, con la comunicazione di avvio del procedimento del 6.11.2014, si è vincolata a concluderlo con provvedimento espresso, in quanto, in conformità  a quanto affermato dal Consiglio di Stato, “l’obbligo giuridico di provvedere – ai sensi dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’art. 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69 – sussiste in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità  impongano l’adozione di un provvedimento e quindi tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 aprile 2012, n. 2468; Cons. Stato, Sez. V, 3 giugno 2010, n. 3487, T.A.R. Bari, sez. II, sent. 327, del 20.02.2015).
Con riferimento ai termini di durata del procedimento, il Collegio rileva che non risulta allo stato adottato dal Ministero della Giustizia lo specifico regolamento e che i 90 giorni indicati (sulla base delle rilevazioni sulla media delle evasioni) sul sito istituzionale per i procedimenti per i trasferimenti ai sensi dell’art. 33 comma 5 L. 104/92, in adempimento degli obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi ai sensi dell’art. 35 comma 1 D. Lgs 33/2013, risulta comunque decorso.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, con ordine al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio, con l’adozione di un formale provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 L. n. 241/90, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
– dichiara l’illegittimità  del silenzio serbato dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria;
– ordina all’amministrazione di concludere il procedimento amministrativo, avviato d’ufficio, con l’adozione di un formale provvedimento espresso, ai sensi dell’art. 2 L. 241/90 n. 241, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza;
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente -OMISSIS-, liquidate in complessivi € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, per procedere all’oscuramento delle generalità  degli altri dati identificativi di -OMISSIS- manda alla Segreteria di procedere all’annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini indicati.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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