Istruzione pubblica – Carriera universitaria – Progetto di ricerca – Principio di immodificabilità dei dipartimenti di riferimento – Non risulta violato
Il principio dell’immodificabilità delle proposte progettuali nell’ambito di un concorso universitario deve essere interpretato senza formalismi laddove la Regione abbia esteso, durante la fase concorsuale, il numero di dipartimenti presso i quali i progetti potevano essere assegnati.
N. 00296/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00428/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 428 del 2015, proposto da:
Roberta Caragnano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola D’Alconzo e Francesco Caragnano, con domicilio eletto presso Nicola D’Alconzo in Bari, alla via Cardassi, 41;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Maddalena Torrente, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare Nazario Sauro, 31-33;
nei confronti di
Elbano De Nuccio, Domenico Morrone, Salvatore Romanazzi, Giuseppe Tambone;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
– della Determinazione n. 628 del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione della Regione Puglia del 17.12.2014;
– della Determinazione n. 460 del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione della Regione Puglia del 30.09.2014;
– della nota prot. AOO-144/0005119 datata 29.12.2014 della Regione Puglia Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguenziale;
per l’accertamento
– del diritto della Dott. Caragnano Roberta a vedere la sua proposta progettuale, che è stata valutata positivamente, ad essere assegnata al Dipartimento di Scienze Giuridiche;
per la condanna in forma specifica ex art. 30 – co. 2 c.p.a.
dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione come per legge;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola D’Alconzo e Francesco Caragnano, per la ricorrente e avv. Isabella Fornelli, su delega dell’avv. Maddalena Torrente, per la Regione;
Rilevato che, solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione di cui si tratta fissato al 30 gennaio 2014, la Regione è intervenuta -con deliberazione di Giunta n. 182 adottata il 19.2.2014- a rettificare la tabella di cui all’allegato C della precedente DGR n. 1992/2013, portando a 2 il numero dei Dipartimenti della LUM in concorso (Economia e Management e Scienze giuridiche), assegnando n. 2 posti a ciascuno, sicchè inevitabilmente nella domanda della ricorrente risulta indicato in modo omnicomprensivo il Dipartimento “Economia e Giurisprudenza”;
Rilevato tuttavia che, dalla documentazione agli atti, sembra emergere che la ricorrente abbia inteso ab origine riferire la proposta progettuale presentata all’area CUN 12 – Scienze giuridiche e che la proposta stessa sia stata in effetti esaminata dalla Commissione n. 33, costituita da esperti universitari di Giurisprudenza e Scienze giuridiche e non già dalla Commissione n. 36 come le proposte relative alle Scienze economiche;
Ritenuto, pertanto, che il principio dell’immodificabilità delle proposte presentate non risulta compromesso nella fattispecie;
Rilevato che la proposta in questione è stata valutata positivamente con punteggio 66,33333;
Ritenuto, infine, sussistere il periculum in mora, posto che le Università sono in procinto di bandire i concorsi relativi alle proposte progettuali selezionate;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) accoglie l’istanza incidentale e, per l’effetto, ammette -con riserva- la proposta progettuale della ricorrente nella graduatoria finale di cui si tratta, disponendo che l’Amministrazione intimata provveda al relativo inserimento, assegnandola al Dipartimento Scienze giuridiche della L.U.M.. Spese compensate.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 22 marzo 2016.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)