Giurisdizione – Pubblico impiego – Criterio di riparto – Violazione norma del CCNL attinenti a rapporti di servizio – G.O. – Fattispecie
Il giudizio circa la lamentata violazione di norme contenute nel CCNL da parte della p.A. in una fase successiva alla selezione, ed in particolare attinenti a rapporti di lavoro privatizzato, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e, non già in quella del giudice amministrativo (nella specie la selezione cui ha partecipato il ricorrente non costituiva una vera e propria selezione concorsuale ma era diretta semplicemente ad individuare un soggetto disponibile ad instaurare un rapporto di lavoro di diritto privato con l’A.S.L.. Peraltro, non si contestava la scelta discrezionale dell’Amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria, optando per esempio per l’indizione di un nuovo concorso, ovvero per una procedura di mobilità , ma oggetto di impugnazione erano le norme del CCNL – artt. 22 e 23 – in assunta violazione delle quali l’amministrazione aveva deciso di , deciso di avvalersi della graduatoria relativa all’anno successivo (2011), ritenendo quella precedente ormai scaduta (2010)).
N. 00776/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01291/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1291 del 2011, proposto da:
Simone Aloi, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Guido Rodio, Antonella Martellotta, con domicilio eletto presso Raffaele Guido Rodio in Bari, Via Putignani, n. 168;
contro
Regione Puglia in persona del Presidente pro tempore; Comitato Consultivo Zonale Medici Specialistici Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari ed altre Professionalità presso l’Azienda Sanitaria Locale Ba, in persona del Presidente pro tempore; Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Edvige Trotta, con domicilio eletto presso Edvige Trotta in Bari, Lungomare Starita, n. 6; Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso Alfredo Mele in Bari, Via Abate Gimma, n. 231;
nei confronti di
Luigi Quaranta, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Nardelli, con domicilio eletto come per legge presso la Segreteria del T.A.R. Bari, in Bari, Piazza Massari; Donato Mastrangelo, Anna Maria Cito, rappresentati e difesi dagli avv. Pietro Giorgio Cicerone, Stefania Rocca, con domicilio eletto presso Stefania Rocca in Bari, Via Celentano, n. 27; Maria Franca Nettis, Rosa Patruno, Paola Serio, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Roberto Toscano, con domicilio eletto presso Nicola Roberto Toscano in Bari, Via Marco Partipilo, n. 48; Anna Grazia Fortunato, Patrizia Battista;
per l’annullamento
del verbale n. 02/2011 del 16.05.2011 del Comitato Consultivo Zonale medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità della ASL Bari, conosciuto in data 20.06.2011, con il quale sono stati assegnati i turni vacanti relativi al 4° trimestre 2010;
nonchè di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ Azienda Sanitaria Locale di Bari, dell’ Azienda Sanitaria Locale di Barletta Andria Trani, di Luigi Quaranta, di Donato Mastrangelo, di Maria Franca Nettis, di Anna Maria Cito, di Rosa Patruno e di Paola Serio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Antonella Martellotta, avv. Francesco Lorusso, su delega dell’avv. Roberto Toscano, avv. Stefania Rocca e avv. Giovanni Nardelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il ricorso indicato in epigrafe il Sig. Simone Aloi ha chiesto a questo Tribunale di annullare il verbale n. 02/2011 del 16.05.2011 del Comitato Consultivo Zonale medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità della A.S.L. di Bari, con il quale sono stati assegnati i turni vacanti relativi al 4° trimestre 2010.
Avverso tale provvedimento, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 21, 22 e ss. del CCNL del 23.3.2005; artt. 3 e ss. della Legge n. 241 del 1990), eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione nonchè per violazione del principio del giusto e corretto procedimento.
Con memoria depositata in data 27.7.2011 si è costituita in giudizio la dott.ssa Anna Maria Cito chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
Con memoria depositata in data 9.9.2011 si è costituito in giudizio il dott. Luigi Quaranta eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con memoria depositata in data 9.9.2011 si è costituita in giudizio l’A.S.L. di Bari eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con memoria depositata in data 10.9.2011 si è costituito in giudizio il dott. Donato Mastrangelo eccependo in limine il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con memoria depositata in data 10.9.2011 si è costituita in giudizio la dott.ssa Anna Maria Cito eccependo in limine il difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con memoria depositata in data 10.9.2011 si è costituita in giudizio l’A.S.L. BAT eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con memoria depositata in data 14.9.2011 si sono costituiti in giudizio le dott.sse Rosa Patruno, Maria Franca Nettis e Paola Serio eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.
All’Udienza Pubblica del 19 marzo 2015, la causa è stata trattenuta in decisione.
1. – Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata sia dalle Amministrazioni resistenti, sia dai controinteressati.
Secondo l’insegnamento dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 4 giugno 2011, n. 10 l’esame della questione di giurisdizione assume carattere necessariamente prioritario. E ciò in virtù del condivisibile argomento secondo cui il potere del giudice adito di emettere qualsiasi statuizione, tanto in rito quanto nel merito della domanda, postula che su quest’ultima lo stesso sia effettivamente munito della potestas iudicandi, ossia di quell’imprescindibile presupposto processuale al solo ricorrere del quale è consentito pronunciarsi sulla medesima (in merito, di recente, Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421).
L’eccezione è fondata e va accolta e pertanto il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Le censure sollevate, non vertono sulla selezione a cui il ricorrente ha partecipato, nè sulla graduatoria finale del 2010 o del 2011- che, come evidenziato dal ricorrente, egli non impugna – ma sulla violazione, da parte del Comitato zonale, nella fase successiva alla pubblicazione della graduatoria del 2010, di norme contenute nel CCNL e, nello specifico, l’art. 22 (motivo di ricorso I e III) e art. 21 (motivo di ricorso II).
Il ricorso de quo pertanto si fonda principalmente sulla violazione, in una fase successiva alla selezione, di norme del CCNL che in base ad un orientamento giurisprudenziale, condiviso da questo Collegio, determina la giurisdizione del giudice ordinario.
Più nello specifico, il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, Adunanza di Sezione del 10 luglio 2013 – Numero Affare 01884/2013, in relazione ad una selezione volta all’assegnazione dei turni specialistici vacanti presso i servizi ed i presidi ambulatoriali dell’Azienda di Cesena e Forlì, dopo aver evidenziato che il principale motivo di ricorso si fondava sulla supposta violazione da parte dell’Amministrazione degli artt. 22, 23, 24 e 25 dell’allora vigente Accordo collettivo nazionale, ha evidenziato che “come riconosciuto da una giurisprudenza ormai consolidata, la violazione di norme di un contratto collettivo nazionale di lavoro attinenti a rapporti di lavoro ormai privatizzati, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Del resto la selezione cui ha partecipato il ricorrente non costituiva una vera e propria selezione concorsuale ma era diretta semplicemente ad individuare un soggetto disponibile ad instaurare un rapporto di lavoro di diritto privato con l’A.U.S.L. Cesena – Forlì” ed ha conseguentemente dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in capo all’adito Giudice amministrativo.
Se poi si pone l’accento sul fatto che, in ultima istanza, il ricorrente vorrebbe che l’Amministrazione utilizzare la graduatoria del 2010 (scorrimento della stessa) e non quella del 2011 per assegnare i turni vacanti del quarto trimestre, si deve osservare che anche sotto quest’ultimo profilo la giurisdizione è comunque del giudice ordinario.
Infatti, nel caso di specie, non si contesta la scelta discrezionale dell’Amministrazione di non procedere allo scorrimento della graduatoria, optando per esempio per l’indizione di un nuovo concorso, ovvero per una procedura di mobilità (sul punto vedasi Sezioni Unite della Cassazione, 6 maggio 2013, n. 10404), ma si contesta il fatto che l’Amministrazione abbia, in violazione del CCNL, deciso di avvalersi della graduatoria relativa all’anno successivo (2011), ritenendo quella precedente ormai scaduta (2010).
Alla luce delle motivazioni esposte, la giurisdizione sulla controversia de qua non può che appartenere al giudice ordinario.
La declaratoria del difetto di giurisdizione comporta, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., che sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal8 passaggio in giudicato della presente sentenza.
La peculiarità della controversia induce a ravvisare giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
b) indica come giudice competente a decidere il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 104/2010;
c) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)