Edilizia ed urbanistica – Edilizia sovvenzionata – Concorso per finanziamenti – Bando – Modalità di presentazione delle domande – Presentazione domanda a mani – Fattispecie
Pur disponendo un bando di concorso l’invio delle domande di partecipazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la presentazione, entro il termine decadenziale previsto a pena di esclusione, di una domanda a mani presso l’Ufficio competente non ne comporta l’inammissibilità ove tale differente modalità di invio della richiesta di partecipazione non sia espressamente prevista a pena di esclusione nella lex specialis di gara, dovendosi, in assenza di tale previsione, tra più interpretazioni del bando, preferire quella che conduce alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti (nella specie, peraltro, l’ufficio competente alla ricezione delle domande aveva accettato quella presentata a mani, ingenerando nel partecipante al concorso il legittimino affidamento sulla correttezza della procedura seguita).
N. 00773/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00711/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 711 del 2011, proposto da:
Prima Casa Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Roberto D’Addabbo, Enzo Augusto, con domicilio eletto presso il loro studio, in Bari, Via Abate Gimma, n. 147;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Giuseppa Scattaglia, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Bari, via Dalmazia, n. 70;
per l’annullamento
della deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 17 febbraio 2011, con la quale la Regione Puglia ha disposto l’inammissibilità della “domanda di ammissione al contributo per la costruzione di alloggi e/o recupero di alloggi di edilizia convenzionata – agevolata” presentata dalla ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. Roberrto D’Addabbo e avv. Maddalena Torrente, su delega dell’avv. Maria Giuseppe Scattaglia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La cooperativa ricorrente ha presentato nei termini, in data 1.6.2010, la domanda di ammissione al contributo per la costruzione e/o recupero di alloggi di edilizia convenzionata – agevolata ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 20 del 2005.
L’art. 6 del Bando di concorso di che trattasi, rubricato “Presentazione della domanda” stabiliva che “Le domande di partecipazione al Bando¦dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente Bando¦esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno”.
La domanda presentata dalla Cooperativa ricorrente con il provvedimento impugnato è stata dichiarata inammissibile perchè presentata a mano, anzichè mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Avverso il prefato provvedimento parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità per violazione ed erronea applicazione dell’art. 6 del Bando di concorso, eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità , ingiustizia manifesta, violazione dei principi del legittimo affidamento e del favor partecipationis, violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Con memoria depositata in data 13.5.2011 si è costituita in giudizio la Regione Puglia resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con Ordinanza n. 473 del 20.5.2011 questo Tribunale ha accolto la domanda cautelare proposta dalla Cooperativa ricorrente e, per l’effetto, ha sospeso il provvedimento impugnato ordinando alla Regione Puglia il riesame.
La Regione Puglia, in espressa ottemperanza alla suddetta Ordinanza, ha provveduto ad istruire la pratica della Cooperativa ricorrente e ad attribuirle il punteggio rinveniente dall’applicazione del bando.
All’udienza pubblica del 19.2.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
La Cooperativa ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento impugnato per errata interpretazione dell’art. 6 del Bando di concorso.
Più nello specifico, secondo la ricorrente, la pena dell’esclusione era riferita solo al caso della tardiva presentazione della domanda a prescindere dalle specifiche modalità di invio della medesima.
La Cooperativa Prima Casa precisa che a fronte della consegna della domanda effettuata a mani l’ufficio “Servizio Politiche Abitative”, addetto alla ricezione, ha di fatto accettato tale domanda, apponendovi il relativo timbro di ricevuta, facendo supporre la regolarità della consegna e ingenerando pertanto il legittimo affidamento.
Infine, la ricorrente deduce che il provvedimento impugnato si pone anche in violazione del principio del favor partecipationis, secondo il quale l’inosservanza delle prescrizioni del Bando circa la modalità di presentazione delle domande implicherebbe l’esclusione dal concorso solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della Pubblica Amministrazione o poste a garanzia della par condicio dei concorrenti.
Questo Collegio ritiene di confermare quanto già statuito da questo Tribunale in sede cautelare.
L’art. 6 del Bando di concorso di che trattasi, rubricato “Presentazione della domanda” recita testualmente: “Le domande di partecipazione al Bando¦dovranno essere inviate, a pena di esclusione, entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla pubblicazione del presente Bando nel B.U.R.P. alla Regione Puglia – Servizio Politiche Abitative – Viale delle Magnolie 6/8 – 70026 Modugno esclusivamente mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine perentorio di giorni 60 dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. A tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante”.
In effetti, la clausola, così come formulata, pare potersi interpretare nel senso proposto dalla ricorrente, indicando la pena dell’esclusione solo in caso di tardiva presentazione della domanda.
E’ lo stesso Consiglio di Stato ad evidenziare che “¦l’espressione “esclusivamente a mezzo di raccomandata postale” non è sinonimo di presentazione “a pena di esclusione, a mezzo di raccomandata postale” atteso il carattere inequivoco e tassativo solo di tale seconda espressione; anzi, l’utilizzazione di due differenti terminologie nell’ambito dello stesso contesto espositivo e nell’immediata vicinanza testuale lascia proprio adito al dubbio di una differente rilevanza, ai fini della partecipazione alla gara, della inosservanza delle clausole in questione” e che “in assenza di una terminologia chiara ed univoca volta a sanzionare con l’esclusione dalla gara anche la mancata osservanza della clausola in questione, non può ritenersi che l’amministrazione possa legittimamente procedere ad escludere i concorrenti che si siano avvalsi di differenti mezzi di invio” (Cons. Stato, Sez. V, 21 giugno 2006, n. 3703).
Tale interpretazione, inoltre, nella fattispecie in esame, parrebbe essere avvalorata dal fatto che a fronte della consegna della domanda effettuata a mani l’ufficio “Servizio Politiche Abitative”, addetto alla ricezione, abbia di fatto accettato tale domanda, apponendovi il relativo timbro di ricevuta, facendo supporre la regolarità della consegna e ingenerando nella ricorrente il legittimo affidamento.
Inoltre, l’interpretazione offerta dalla Regione Puglia si porrebbe in contrasto con il principio del favor partecipationis invocato dalla ricorrente, secondo il quale – nel caso di incertezza interpretativa – tra più interpretazioni del bando di gara è da preferire quella che conduce alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti, al fine di consentire, nell’interesse pubblico una selezione più accurata tra un ventaglio più ampio di offerte (Cons. Stato, Sez. V, 13 gennaio 2005, n. 82).
In merito, il Consiglio di Stato ha evidenziato che “l’inosservanza delle prescrizioni del bando di gara circa le modalità di presentazione delle offerte, implica l’esclusione dalla gara stessa solo quando si tratti di prescrizioni rispondenti ad un particolare interesse della p.a. appaltante, o poste a garanzia della “par condicio” dei concorrenti” (Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2010, n. 2459).
Ebbene, questo Collegio ritiene che l’interesse addotto dalla Regione Puglia (consistente nel fatto che per la ricezione a mano delle domande di partecipazione da parte dell’Ufficio protocollo, avrebbe dovuto organizzare un apposito servizio, con personale autorizzato a svolgere la funzione tipicamente connessa non soltanto al rilascio della ricevuta, ma anche alla consegna al competente Ufficio con responsabilità correlativa) non sia tale da giustificare l’esclusione dal concorso per l’inosservanza delle prescrizioni del Bando circa la modalità di presentazione delle domande; nè tale inosservanza si ritiene sia idonea a violare la par condicio degli altri concorrenti.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso è fondato e deve essere accolto e, per l’effetto, la Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 17 febbraio 2011 deve essere annullata nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente e cioè, nella sola parte in cui ha disposto l’inammissibilità della domanda di ammissione al contributo per la costruzione di alloggi e/o recupero di alloggi di edilizia convenzionata – agevolata presentata dalla ricorrente medesima.
In considerazione della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la Deliberazione di Giunta Regionale n. 231 del 17 febbraio 2011 nei limiti dell’interesse fatto valere dalla ricorrente e cioè, nella sola parte in cui ha disposto l’inammissibilità della domanda di ammissione al contributo per la costruzione di alloggi e/o recupero di alloggi di edilizia convenzionata – agevolata presentata dalla ricorrente medesima.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 19 febbraio 2015 e 15 aprile 2015, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)