1. Giurisdizione – Espropriazione per pubblica utilità  – Decreto di esproprio – legittimità  – G.A.
2. Espropriazione per pubblica utilità  – Decreto di occupazione d’urgenza – Scadenza termine – Decreto di esproprio – Adottato entro termine previsto per esecuzione lavori – Legittimità  procedura espropriativa

 

1. Con riferimento ai procedimenti di espropriazione per pubblica utilità , rientrano nella giurisdizione del G.A. le controversie, anche di natura risarcitoria, relative a provvedimenti e comportamenti comunque riconducibili all’esercizio del pubblico potere, rimanendovi quindi escluse le ipotesi di occupazioni di fatto della P.A., in quanto condotte al di fuori di un procedimento espropriativo, che giustificherebbero la devoluzione al g.o. delle relative controversie.
2. àˆ legittimo il decreto di esproprio che, seppur intervenuto dopo la scadenza del termine previsto per l’occupazione d’urgenza, sia stato comunque adottato entro la scadenza del termine previsto per il completamento dei lavori e nella vigenza della dichiarazione di pubblica utilità , atteso che, sulla scorta dell’art. 13, legge 25 giugno 1865 n. 2359 (applicabile nella fattispecie de qua ratione temporis) è alla dichiarazione di pubblica utilità  e al periodo di sua efficacia che va ricondotta la legittimità  della procedura espropriativa, e non ai termini previsti per l’occupazione temporanea; il comportamento di una pubblica Amministrazione, dunque, che abbia occupato e trasformato un bene immobile per scopi di interesse pubblico in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità  ed entro il termine previsto per il completamento dei lavori, pur senza aver adottato il provvedimento definitivo di esproprio nei termini dell’occupazione d’urgenza, deve comunque ritenersi legittimo, perchè il potere ablatorio in capo alla p.A. al momento dell’emissione del decreto deve ritenersi ancora sussistente.

N. 00762/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00846/2010 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 846 del 2010, proposto da: 
Sebastiano Zonno e Antonio Zonno, rappresentati e difesi dall’avv. Bartolomeo De Toma, con domicilio eletto presso l’avv. Orazio Moscatello in Bari, Via Putignani, 291; 
contro
FS – Ferrovie dello Stato S.p.A.; Rete Ferroviaria Italiana – Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Vernola, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Via Dante, 97; 
per l’accertamento
dell’illiceità  dell’acquisizione del fondo rustico sito in agro di Bisceglie alla Via Molfetta contrada Enziteto e conseguentemente
per la condanna
di Ferrovie dello Stato S.p.A. al pagamento del risarcimento del danno, causato dalla perdita del diritto di proprietà  dei ricorrenti;
altresì al pagamento dell’indennità  di occupazione per il periodo di occupazione legittima maturata dal giorno dell’immissione in possesso (27.10.1995) del fondo da parte delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e fino alla scadenza dell’occupazione legittima (24.07.2000);
altresì al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con il rimborso forfetario di cui al D.M. Giustizia 127/04, oltre IVA e CNA come per legge;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana – Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’Udienza Pubblica del giorno 5 febbraio 2015 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Bartolomeo De Toma e avv. Massimo Vernola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
I ricorrenti – all’epoca dei fatti proprietari di un fondo sito in agro di Bisceglie – col presente ricorso agiscono per ottenere la condanna di Ferrovie dello Stato s.p.a. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’avvenuto esproprio del terreno in questione.
Premettono in fatto che l’immobile, in data 27.10.1995, veniva occupato in via d’urgenza dalla società  ferroviaria per la realizzazione di un sottovia e relativi collegamenti stradali, giusta decreto del Prefetto di Bari dell’1.8.1995 che autorizzava l’occupazione temporanea fino al 25.7.1995.
Con successivo decreto prefettizio, del 24.9.1997, il termine finale per l’occupazione d’urgenza veniva inoltre prorogato sino al 24.7.2000.
In data 21.8.2000, il Prefetto di Bari, su istanza di Ferrovie del 26.6.2000, decretava infine l’espropriazione del terreno a favore del Comune di Bisceglie, autorizzando pertanto l’occupazione permanente dell’immobile.
Con atto di citazione del 20.12.2000, riassunto con atto del 11.1.2001, i ricorrenti, quali eredi della sig.ra Sette originaria proprietaria del fondo, convenivano l’Amministrazione ferroviaria per la condanna al risarcimento dei danni, innanzi al Tribunale di Trani il quale, con sentenza n. 82/2004, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.
Successivamente, in data 20.6.2005, le parti reiteravano con raccomandara a/r la richiesta risarcitoria, tanto al Comune di Bisceglie, quanto alla società  resistente, istanza tuttavia rimasta inevasa.
Col presente ricorso dunque, notificato in data 31.5.2010, i sig.ri Zonno chiedono il risarcimento dei danni subiti a causa dell’irreversibile trasformazione dell’immobile per l’esecuzione dell’opera pubblica e la conseguente perdita del diritto di proprietà , avvenute senza che il decreto di esproprio fosse emesso nei termini dell’occupazione legittima, quantificati nella somma di € 259.828,92, oltre rivalutazione monetaria e interessi, chiedendo altresì l’indennità  di occupazione per il periodo di legittima occupazione del bene, quantificata in €80.282,08, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita in giudizio Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità  del ricorso sotto diversi profili (difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione attiva, carenza di interesse, mancata impugnazione del decreto di esproprio e della preliminare dichiarazione di pubblica utilità , decadenza, prescrizione), nonchè, nel merito, l’infondatezza e la carenza di prova della domanda risarcitoria.
All’udienza pubblica del 5.2.2015 la causa è passata in decisione.
Va innanzitutto affermata la giurisdizione amministrativa per la presente controversia, trattandosi nella specie di azione di condanna proposta in relazione a provvedimenti e comportamenti comunque riconducibili all’esercizio di pubblico potere in materia di espropriazione per pubblica utilità .
La fattispecie esula pertanto dall’ipotesi di occupazione di fatto da parte della Pubblica Amministrazione, condotta al di fuori di un procedimento espropriativo, che avrebbe invece giustificato la devoluzione al giudice ordinario, come richiesta dalla difesa resistente.
Ritenuta dunque propria la giurisdizione, il Collegio ritiene altresì di prescindere dall’esame delle altre eccezioni preliminari sollevate dalla società  ferroviaria in quanto il ricorso è manifestamente infondato.
I lavori in questione sono stati invero approvati con ordine di servizio di Ferrovie n.227 del 10.5.1995, avente altresì valore di dichiarazione di pubblica utilità  e di urgenza e indifferibilità  delle opere ai sensi dell’art.14, D.L. 333/92.
Nel medesimo provvedimento – che non è stato impugnato – è stato inoltre fissato in sei anni il termine per il compimento delle espropriazioni, ovvero sino al 19.5.2001.
L’art. 13, l. 2359/1865, applicabile ratione temporis, recita infatti “Nell’atto che si dichiara un’opera di pubblica utilità  saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno cominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori. L’Autorità  che stabilì i suddetti termini li può prorogare per causa di forza maggiore o per altre ragioni indipendenti dalla volontà  dei concessionari.Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità  diventa inefficace e non potrà  procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge”.
Pertanto, è alla dichiarazione di pubblica utilità  e al periodo di sua efficacia che va ricondotta la legittimità  della procedura espropriativa, e non ai termini previsti per l’occupazione temporanea.
Nella specie, i lavori si sono conclusi nei termini previsti ed il decreto di esproprio – anche esso non impugnato – seppur intervenuto un mese dopo (recte, 27 giorni) la scadenza del termine per l’occupazione d’urgenza, è comunque stato emesso tempestivamente, ben prima della scadenza del termine previsto per il completamento dell’espropriazione e nella vigenza della dichiarazione di pubblica utilità ; non può quindi ritenersi tamquam non esset, come sostenuto dai ricorrenti, perchè adottato in carenza di potere, atteso che, si ribadisce, il potere ablatorio al momento dell’emissione del decreto era ancora sussistente.
Di tal chè viene a mancare l’illegittimità  del comportamento dell’Amministrazione, requisito necessario perchè possa configurarsi una sua responsabilità  ex art.2043 c.c., con la conseguente infondatezza della pretesa risarcitoria azionata in questa sede.
Anche la domanda di condanna della società  alla corresponsione dell’indennità  di occupazione va disattesa.
Nella somma offerta ai ricorrenti a titolo di indennità , notificata in data 24.9.1999 e depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari in data 8.6.2000 a seguito della sua mancata accettazione, risulta infatti conteggiata anche la voce relativa all’indennità  per occupazione temporanea, a far data dal 27.10.1995; l’indennità , il cui ammontare non risulta neppure essere stato opposto nella competente sede ordinaria, è stata comunque già  liquidata in favore del sig. Sinigaglia Pietro, conduttore dei fondi in questione, come da quietanza di avvenuto versamento e dichiarazione di acquiescenza del coltivatore diretto, entrambe prodotte in giudizio.
La domanda avanzata in questa sede è quindi infondata, avendo Ferrovie già  adempiuto all’obbligo relativo all’indennità  in questione.
Alla luce di quanto sopra detto, il ricorso va conclusivamente respinto.
La particolarità  della questione giustifica la compensazione integrale delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del giorno 5 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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