Processo amministrativo – Controversia analoga ad altra già decisa – Art. 74 c.p.a. – Decisione in forma semplificata – Sintetico riferimento a precedente conforme
Quando la fattispecie concreta per cui è causa è analoga – in punto di fatto e di diritto – ad altra decisa, con sentenza di rigetto, dallo stesso T.A.R., avendo a oggetto l’impugnazione degli stessi atti, il G.A. può adottare, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso alla luce del principio di diritto affermato con la precedente pronuncia, una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 c.p.a. con motivazione consistente in “un sintetico riferimento al precedente conforme”.
N. 00740/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00373/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 373 del 2014, proposto dal Comune di Caprarica di Lecce, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vito Aurelio Pappalepore e Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso l’avv. Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8;
contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dall’avv. Marina Altamura, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33;
Comune di Ruffano;
Provincia di Brindisi;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determinazione dirigenziale della Regione Puglia del 16 dicembre 2013, n. 261 pubblicata sul BURP n. 6 del 16.1.2014;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela prot. n. AOO-162/0007415 del 25.11.2013 ed i verbali della Commissione esaminatrice, di estremi sconosciuti, nei quali è stata decisa la rettifica della graduatoria precedentemente approvata con determina dirigenziale n. 71 del 14.10.2013;
– delle clausole del bando riportate ai punti F) ed H), ove fossero interpretate nel senso di prescrivere obbligatoriamente, a pena di esclusione, l’invio di tutta la documentazione obbligatoria a corredo della domanda di finanziamento attraverso il portale dell’anagrafe regionale dell’edilizia scolastica www.ediliziascolastica.regione.puglia.it;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2015 per le parti i difensori avv.ti Francesco Baldassarre e Marina Altamura;
Rilevato in via preliminare, che la fattispecie concreta per cui è causa è analoga – in punto di fatto e di diritto – a quella decisa da questo T.A.R. con sentenza n. 696 del 13 maggio 2015, resa sul ricorso r.g. n. 371/2014 (ricorrente: Comune di Spongano), avendo ad oggetto l’impugnazione degli stessi atti;
Ritenuto, pertanto, di adottare, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso alla luce del principio di diritto affermato con la menzionata sentenza, una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm. con motivazione consistente in “un sintetico riferimento al precedente conforme”;
Ritenuto, infine, che, in considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.,
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)