Processo amministrativo – Ricorso – Notificazione – A mezzo pec – Conseguenze

In difetto di costituzione delle parti intimate, è inammissibile per nullità  della notifica il ricorso introduttivo che sia stato notificato a mezzo pec dal difensore. Infatti, l’art. 3 bis, comma 2, L. n. 53/1994 – introdotto dall’art. 16 quater, comma 1, D.L. n. 179/2012 – stabilisce le modalità  della notificazione a mezzo pec dell’atto introduttivo valide solo nel processo civile e nel processo penale. Con specifico riferimento al processo amministrativo, invece, l’art. 46, comma 2, D.L. n. 90/2014 ha aggiunto al citato art. 16 quater un nuovo comma (il 3 bis), a tenore del quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 relative al processo telematico non si applicano alla giustizia amministrativa”.

N. 00666/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00012/2015 REG.RIC.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12 del 2015, proposto da: 
Marco Leone, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo De Longis e Luigi Serino, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

contro
Questura di Bari e Ministero dell’Interno; 

per l’annullamento
– del Provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bari il 15.10.2014, notificato sempre in data 15.10.2014 (n. 206069/2014-div.Pol.Antier./M.P.Uff.Cont.);
– di ogni atto non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente e, in particolare, la c.n.r. Cat. n. 2/2014/DIGOS/2^ sezione del 26.9.2014, redatta dalla DIGOS di Bari, mai conosciuta dal ricorrente;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Matteo De Longis;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, il sig. Marco Leone ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Bari del 15.10.2014, con il quale è stato disposto a suo carico il divieto di accedere a tutte le competizioni calcistiche e manifestazioni sportive, oltre che ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, presso lo stadio comunale di Avellino, per un periodo di anni 3.
L’interessato ha proposto il gravame notificandolo a mezzo PEC ai sensi della legge n. 53/94, depositando ricevuta dell’avvenuta consegna del messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Avvocatura Distrettuale di Bari, quale difensore della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno.
Entrambe le Amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio.
Alla Camera di Consiglio del 22.1.2015, la causa è passata in decisione con sentenza breve.
2.- Il ricorso è inammissibile per difetto di notifica, non essendo ancora operante, nel processo amministrativo, la facoltà  per gli avvocati di notificare l’atto introduttivo del giudizio con modalità  telematiche.
Questa Sezione ha già  aderito alla recente giurisprudenza in tal senso orientata, alla stregua delle considerazioni che di seguito sinteticamente si riportano (cfr. sentenza n. 299 del 20.2.2015).
E’ pur vero che la legge n. 53/94 abilita gli avvocati alla notificazione degli atti giudiziari con modalità  telematiche, anche nel processo amministrativo e che, secondo quanto disposto dall’art. 1, l’avvocato ” può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale (¦) a mezzo della posta elettronica certificata”.
Tuttavia l’art. 3 bis, inserito nella l. n. 53/1994 in questione dall’art.16 quater, co. 1, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, stabilisce al comma 2 le modalità  della notificazione a mezzo pec dell’atto introduttivo, valide solo nel processo civile e nel processo penale.
Con specifico riferimento al processo amministrativo, invece, l’art. 46, co. 2, d.l. n. 90/2014, ha aggiunto al citato art 16 quater un nuovo comma (il 3 bis), a tenore del quale “le disposizioni dei commi 2 e 3 relative al processo telematico non si applicano alla giustizia amministrativa”.
Allo stato, dunque, risulta estesa al giudizio amministrativo solo la possibilità  di effettuare a mezzo PEC le comunicazioni di segreteria; non anche le notificazioni di parte (cfr art. 16, co 17 bis, d.l. 179/2012 introdotto dall’art.42 d.l. n. 90/2014).
In assenza, pertanto, di autorizzazione presidenziale ai sensi dell’art. 52, comma 2 c.p.a., la notificazione a mezzo PEC del ricorso introduttivo del presente giudizio è nulla.
Nè, in assenza di costituzione delle parti intimate, la nullità  può ritenersi sanata ex art. 44, comma 3 c.p.a
In conclusione, per quanto innanzi osservato, il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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